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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 31095/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'odierna controricorrente e respinto l'appello principale dell'INPS, ha dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall'Istituto, nei confronti della professionista, per l'anno 2010;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse fissarsi al 16.6.2011, data di scadenza del versamento del saldo dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010 e che, pertanto, il credito era prescritto in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata all'avvocato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'INPS, con un motivo, cui non ha opposto difese il professionista;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod.civ. nonché dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18 del d.lgs. nr. 241 del 1997 e dell'art. 17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 12.5.2011, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l'anno 2010, errato nella individuazione del dies a quo di Ric. 2021 n. 14024 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2011;

6. il motivo è fondato;

7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

8. a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, quindi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per Ric. 2021 n. 14024 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate);

9. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;

10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997).

Inoltre, l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il Giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004);

11. agli indicati principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata;

12. la causa va dunque rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2011 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;

13. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2021 n. 14024 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -4- P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'odierna controricorrente e respinto l'appello principale dell'INPS, ha dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall'Istituto, nei confronti della professionista, per l'anno 2010; 2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse fissarsi al 16.6.2011, data di scadenza del versamento del saldo dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010 e che, pertanto, il credito era prescritto in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata all'avvocato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'INPS, con un motivo, cui non ha opposto difese il professionista; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod.civ. nonché dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18 del d.lgs. nr. 241 del 1997 e dell'art. 17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 12.5.2011, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l'anno 2010, errato nella individuazione del dies a quo di Ric. 2021 n. 14024 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2011; 6. il motivo è fondato; 7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8. a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, quindi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per Ric. 2021 n. 14024 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate); 9. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; 10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997). Inoltre, l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il Giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004); 11. agli indicati principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata; 12. la causa va dunque rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2011 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; 13. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 14024 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche
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