CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 14999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego, il giudice di merito ha puntualmente fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, sempre, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ilrgiestensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria abikii3 [OSCURATO:PERSONA] dp Fidelbo \I [OSCURATO:PERSONA] C I t• i LENA ,4. •