CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39827/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo, che deduce il travisamento della prova in relazione alla provenienza del messaggio whatsapp contenente il CRO non valido, oltre a difettare delle necessarie allegazioni a sostegno è manifestamente infondato in quanto, anche a voler ammettere la sussistenza del vizio, lo stesso è privo del carattere della decisività; che, infatti, la Corte di merito (pag. 3) ha chiarito che la riconducibilità del messaggio all'imputato emerge dal fatto che, alle rimostranze della p.o. circa il mancato accreditamento della somma richiesta, il ricorrente "lo ha rassicurato nel senso che gli ha garantito di aver detto alla segretaria di effettuare il bonifico e che probabilmente c'era stato qualche errore", emergenza che il difensore pretermette; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, evenienza che non è configurabile nella specie; che il secondo motivo è reiterativo di rilievi già adeguatamente scrutinati in sede di merito con esclusione della rilevanza meramente civilistica della questione, come ribadito dalla Corte territoriale a pag. 3, che ha ricostruito gli estremi costitutivi dell'illecito in contestazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensor