CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 28536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30272/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore speciale diSIENA [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. N. 30272/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al contro ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – avverso la sentenza n. 1347/2022 del la Corte d’appello di Bari , depositata il 19.9.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in relazione al precetto notificatogli dalla MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (MPS) per il pagamento di € 172.906,76, di cui € 38.509,01 per rate scadute, € 124.301,29 per residuo capitale all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], € 10.096,46 per interessi di mora, il tutto in forza di un contratto di mutuo fondiario di tipo modulare erogato per € 150.000,00, stipulato con atto notarile in data 29.9.2005, con ammortamento in venticinque anni da rimborsare mediante il pagamento di n. 50 rate semestrali, garantito da ipoteca iscritta su immobili siti in Trinitapoli alla via Marsala, nn. 20-26, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] –quale terza datrice di ipoteca e fideiussore - a favore dell’istituto bancario sino alla concorrenza di € 300.000,00. A fondamento della opposizione Sarcina dedusse, per quanto ancora di interesse in questa sede : A)la violazione degli obblighi informativi, di lealtà e buona fede, di correttezza e trasparenza, per avere la banca omesso di aderire allarichiesta di sospensione delle rate e di rinegoziazione del mutuo; B) l’illegittimo passaggio a sofferenza el’illegittima segnalazione di esso opponente alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, sebbene non ne sussistessero i presupposti; C) la nullità del precetto e del contratto di mutuo ad esso N. 30272/22R.G. sottostante, per essere indeterminate le modalità di calcolo delle rate, per essere stato intimato anche il pagamento di interessi anatocistici e richiesti interessi moratori anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, altresì calcolati, sulle rate scadute, sulla sorte capitale e sugli interessi corrispettivi di ciascuna semestralità, per essere indeterminata la misura degli interessi convenzionalmente pattuiti, per i quali, nel contratto, nemmeno era stato indicato il T.A.E.G. effettivo, e per violazione del tasso soglia antiusura di cui alla legge n.108/ 19 96. Conseguentemente, l’opponente chiese al giudice di primo grado: 1)di accertare e dichiarare la nullità dell’atto di precetto e del contratto di mutuo ovvero, gradatamente, di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento della mutuante, con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto versatodal mutuatario ed al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, da liquidarsi in € 200.000,00; 2) gradatamente, di accertare e dichiarare l’annullamento del contratto ex artt. 1427, 1429 e 1439 c.c. e/o per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con condanna dell’opposta alla restituzione di quanto versato dal mutuatario ed al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, da liquidarsi equitativamente; 3) sempre in via gradata, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo relativamente alla clausola concernente gli interessi; 4) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in violazione della legge n. 108/1996, con condanna della banca alla restituzione di quanto percepito a titolo di interessi e di ogni altro onere connesso all’erogazione del mutuo; 5) ordinare la cancellazione ed oscuramento della segnalazione a sofferenza, con condanna dell’opposta al risarcimento dei danni, anche morali, da liquidarsi in € N. 30272/22R.G. 200.000,00; 6)condannare l’opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1951/2015 rigettò l’opposizione. La sentenza venne gravata d’appello da [OSCURATO:PERSONA], che reiterò le domande già proposte in primo grado. Con sentenza n. 1347/2022 del 19.9.2022, la Corte d’appello di Bari accolse i primi tre motivi di gravame, disattese il quarto e il quinto e dichiarò assorbito il sesto. Più in dettaglio, quanto al primo motivo, la Corte ritenne solo in parte fondata l’eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell’art. 1460 c.c. Al riguardo, il giudice d’appello, dopo aver valutato il comportamento tenuto da entrambe le parti nel corso del rapporto, escluse che l’inadempimento della banca potesse reputarsi di una gravità tale da integrare i presupposti di cui all’art. 1460 c.c., ritenendo che “l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appellante può giustificare al più il mancato tempestivo pagamento delle due rate la cui esazione avrebbe dovuto sospendersi, ma non la totale sospensione delle rate ulteriori di mutuo nel frattempo maturate né, tanto meno, la risoluzione del contratto di mutuo per colpa dell’opposta”. Pertanto,“nessuna violazione dell’obbligo di agire secondo correttezza e buona fede può imputarsi all’odierna appellata che, dopo aver a lungo tollerato il perdurante inadempimento, non avendo mai rinunciato, nemmeno implicitamente, ad avvalersi della disciplina contrattuale, vi ha dato esecuzione, procedendo alla risoluzione del contratto, così come peraltro specificato nell’intimato atto di precetto”. Pertanto, secondo la Corte territoriale, la risoluzione del contratto, avvenuta sulla base di una specifica previsione contrattuale, era da considerare legittima e non arbitraria “considerato che il recesso è stato intimato non immediatamente dopo la mancata formalizzazione della sospensione delle due N. 30272/22R.G. rate di mutuo per le quali era stata chiesta la sospensione (quelle scadute il 01.07.2008 e 01.01.2009) ma solo dopo il mancato perdurante pagamento di ulteriori sei rate semestrali”. Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte giudicò fondata la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza limitatamente a quella presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, con rigetto tuttavia della domanda risarcitoria per non avere l’appellante allegato i pregiudizi asseritamente subiti. In merito al terzo motivo di gravame,riguardante l’asserita nullità del precetto e del contratto di mutuo per indeterminatezza dei tassi applicati, il giudice di seconde cure rideterminò il credito vantato dalla banca con l’intimato precetto, alla data della sua notifica, in € 166.713,70,rigettando nel resto il mezzo. Riguardo al quarto motivo, la Corte dichiarò inammissibile, per difetto di specificità, la domanda di annullamento del contratto di mutuo per vizi del consenso e per violazioni dei canoni di diligenza e buona fede. Il quinto motivo, inerente alla domanda di risarcimento dei danni, venne rigettato. Infine, il sesto motivo, con il quale era stata denunciata l’illegittima mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in prime cure (CTU e prova per testi) perché ritenuti irrilevanti, venne dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Siena NPL 2018s.r.l., a mezzo della procuratrice speciale e mandataria doValue s.p.a.,quale cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c. N. 30272/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1218, 1375 e 2043, c.c., nonché dell’art. 1460, c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge n. 40/2207 (decreto Bersani). – Violazione e falsa applicazione del “Codice di condotta europeo per i mutui casa” –Omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.p.c.” –per avere la Corte d’appello sminuito la gravità del comportamento della banca, anziché dichiarare la risoluzione del contra tto di mutuo per grave inadempimento e per avere valutato in maniera sproporzionata i comportamenti delle due parti, nonché aver omesso di dichiarare la nullità del precetto. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia l’ ”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e per la valutazione della domanda risarcitoria, nonché omessa e falsa applicazione dell’art. 2043 e 2050, c.c. e del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 15, in tema di riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, c.p.c.” per avere la Corte negato il risarcimento del danno nonostante la illegittima segnalazione del debitore alla Centrale rischi. 1.3 -Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, 116 e 187, c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3” per mancata ammissione della prova testimoniale. 1.4 –Infine, con il quarto e ultimo motivo si denuncia la “Violazione degli artt. 1283, 1284, 1418, 1374, 1346, 1845, c.c., nonché della legge n. 108/1996 e dell’art. 117, comma 4 e 7, TUB (d.lgs. n. 385/1993), in relazione ai punti n. 3 N. 30272/22R.G. e 5 dell’art. 360, c.p.c.” per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di un piano di ammortamento alla francese, per la sola ragione che non sono specificati gli interessi, nonché la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in quanto non satisfattive del requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto. 2.1 – Preliminarmente , occorre rilevare che ha depositato controricorso la cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA]. , per il tramite della procuratrice speciale doValue s.p.a.; il controricorso è ammissibile, perché – per quanto il ricorso per cassazione sia stato notificato dal Sarcina alla originaria titolare della posizione creditoria, ossia la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., costituita in appello (come risulta dalla sentenza impugnata), ma rimasta intimata nel presente giudizio di legittimità – la cessionaria ha certamente interesse a contraddire, giacché l’eventuale accoglimento del ricorso (e, all’esito, eventualmente, dell’opposizione preventiva all’esecuzione ) del Sarcina, comporterebbe effetti per essa pregiudizievoli; del resto, la circostanza che il proprio dante causa sia rimasto inerte giustifica ampiamente l’attività defensionale, in caso contrario determinandosi una irrimediabile lesione del diritto di difesa (così, da ultimo, Cass. n. 16526/2024). Tuttavia, l’inerzia di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., titolare della posizione contrattuale da cui scaturisce il credito precettato e già parte appellata, non è priva di conseguenze, in considerazione delle peculiari caratteristiche del presente giudizio. Infatti , è evidente che, venendo qui in rilievo (anche) domande proposte dal Sarcina con riguardo a pretesi inadempimenti contrattuali, nullità delle clausole, ecc., la Banca è al riguardo legittimata passiva N. 30272/22R.G. in via esclusiva, in quanto è intervenuta una mera cessione del credito, non anche del contratto di mutuo azionato in executivis ; correlativamente, resta esclusa la legittimazione a contraddire, al riguardo, in capo a [OSCURATO:SOCIETA] , appunto perché mera cessionaria del credito e non anche della posizione contrattualeda cui esso scaturisce (sulla distinzione si veda, ex multis , Cass. n. 8579/2024); essa può dunque ammissibilmente spiegare difese, in questa sede, in relazione alla sola posizione cedutale. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile. Infatti, ad onta di quanto indicato in rubrica,il ricorrente non deduce alcun vizio di legittimità, sostanzialmente invocando una diversa lettura della gravità dell’inadempimento della banca, rispetto a quanto valutato dal giudice del merito: si tratta, però, di questione a quest’ultimo riservata, non censurabile per cassazione se non sul piano motivazionale (e nei ristretti limiti in cui tanto è ancora possibile –v. Cass., Sez. Un. n. 8053/2014), vizio tuttavia non agitato dal Sarcina. Inoltre, la valutazione operata dal giudice d’appello è tutt’altro che anomala, perché - a fronte di un piano pluriennale di ammortamento, e del contegno tenuto dalla banca circa la concessione della sospensione del pagamento di due rate (pure censurato, quanto alle modalità, dallo stessogiudice d’appello) - tanto può al più giustificare, nell’egida dell’eccezione di inadempimento , il mancato pagamento delle stesse due ratein parola (con scadenza 1.7.2008 e 1.1.2009) , non anche di quelle successive, come correttamente ritenuto dalla Corte barese, che ha evidentemente apprezzato la gravità del comportamento della banca – N. 30272/22R.G. anche qui, con apprezzamento meritale, non sindacabile in questa sede -come non idoneo a giustificare la risoluzione dell’intero contratto. 4.1 –Il secondo motivo è inammissibile. Esso, infatti, si rivela una sterile contrapposizione dialettica con gli argomenti adottati dalla sentenza impugnata, che ha escluso la risarcibilità del danno derivante dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi a causa della mancata allegazione e prova del pregiudizio subito dal Sarcina . Si è, cioè, correttamente osservato che la liquidazione del danno può certamente essere effettuata in via equitativa, benché occorra pur sempre allegare e provare di aver subito il danno, per quanto ne sia difficile la sua quantificazione: solo in tali condizioni è possibile procedere alla liquidazione ex art. 1226c.c. L’impostazione seguita dal giudice d’appello, quindi,è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. n. 6589/2023; conf. Cass. n. 7594/2018). Il ricorrente, per contro, omette del tutto di confrontarsi con tale percorso motivazionale, limitandosi ad affermare che, in subiecta materia, il danno è necessariamente in re ipsa. Sostiene, poi, di aver chiesto invano, a distanza di molti anni, il rilascio di una carta di credito, negatogli per tale ragione; tuttavia, non indica al riguardo, con la necessaria precisione,né l’atto in cui la questione sarebbe stata introdotta, né dove esso si trovi nell’incarto processuale, con N. 30272/22R.G. conseguente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. 5.1 –Anche il terzo motivo è inammissibile , ma per difetto di decisività. Sempre con riguardo alla domanda risarcitoria da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il Sarcina lamenta la mancata ammissione del seguente capitolo: “Vero che il mutuatario chiedeva notizie sul passaggio a sofferenza, anche in tale ultima circostanza senza ricevere alcuna risposta dal mutuante”. Ebbene, resta assolutamente incomprensibileil modo attraverso il quale – ove detto capitolo fosse stat o ammess o e la circostanza fosse stata provata, nel corso dell’istruttoria –la prova del fatto stesso avrebbe potuto incidere sul thema decidendum, all’evidenza non essendo per nulla correlato, già, sul piano astratto, néall’allegazione del danno in parola, né alla sua dimostrazione. 6.1 –Anche il quarto motivo, infine, è inammissibile. Anzitutto, è irrilevante nell’economia del giudizio che la Corte d’appello non abbia riconosciuto la sussistenza, nella specie, di un piano di ammortamento alla francese: sul punto, basti qui richiamare la recentissima Cass., Sez. Un., n. 15130/2024, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano diammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità diammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. N. 30272/22R.G. Ciò posto, il motivo è in parte aspecificoe comunque si risolve ancora una volta in una censura circa la valutazione di merito – dunque insindacabile in questa sede -operata dalla C orte d’appello riguardo al la determinatezza della clausola relativa agli interessi: valutazione certamente adeguata e tutt’altro che immotivata. Infine, il motivo si rivela ulteriormente inammissibile laddove si lamenta una mancata considerazione del CTU in ordine ai rilievi del CTP del Sarcina, giacché l’esposizione resa al riguardo non è autosufficiente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non consentendo a questa Corte di valutare la decisività della censura già dalla mera lettura del ricorso. 7.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dellacontroricorrente, che liquida in € 5.900,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 30272/22R.G. ricorrente al competente ufficio di merito