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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto parzialmente la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione in carcere subita da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 11.03.2000 dalla Procura della Repubblica di Monza, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Assise di Monza nel procedimento 2690/96 per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione divenuta definitiva il 26.10.1999, con cui era stato condannato alla pena di 26 anni e ha liquidato la somma di euro 17.923 euro pari a 235,83 euro al giorno per 76 giorni di detenzione.

1.1. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata si legge che il citato ordine di esecuzione è stato eseguito il 6.04.2013 a seguito di presentazione spontanea del Morelli, dopo che, a seguito dell'arresto avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Amburgo e successivamente in Polonia le rispettive [OSCURATO:PERSONA] avevano rigettato le domande di estradizione dello stato italiano.

In data 26.02.2018 a seguito di incidente di esecuzione sollevato dal condannato la Corte di Assise di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva sospeso la esecuzione della sentenza pronunciata il 21.04.1999 e ordinato la liberazione del Morelli, giudicato in contumacia e latitante, disponendo il rinnovo della notifica della sentenza ( il cui estratto contumaciale era stato notificato erratamente nelle mani di un difensore di ufficio diverso da quello effettivo, nominato dalla Corte di Assise di Monza), con nuova decorrenza dei termini di impugnazione.

La Corte di assise di appello di Milano investita dell' impugnazione dichiarava con sentenza del 6.02.2019 non doversi procedere nei confronti del Morelli per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Riteneva la Corte territoriale, pertanto, che la detenzione patita poteva qualificarsi ingiusta in quanto derivava dall'esecuzione di un ordine di esecuzione illegittimo dal periodo in cui aveva presentato l'incidente di esecuzione cioè dal 12.12.2017 alla data della effettiva scarcerazione avvenuta il 26.02.2018, per complessivi 76 giorni; in quanto il ritardo con cui era stato presentato l'incidente di esecuzione, a distanza di oltre quattro anni dall'avvenuta esecuzione per espiazione pena, non poteva non qualificarsi come comportamento colposo concausa del protrarsi della detenzione.

Ciò in quanto il Morelli era a conoscenza dell'ordine di carcerazione già dal suo primo arresto a fini estradizionali avvenuto il 25.10.2001 e comunque gli è stato notificato personalmente il 4.04.2013.2.

Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.. 2.1.Deduce che doveva essere riconosciuto l'indennizzo per l'intero periodo della ingiusta detenzione subita a seguito dell'ordine di esecuzione illegittimo in quanto solo dopo lunghe traversie processuali il Morelli ha potuto verificare che la notifica dell'estratto contumaciale era stato notificato ad un difensore di ufficio diverso da quello nominato dalla Corte di Assise di Monza.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1.Si è costituito il Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite dell'Avvocatura generale dello stato chiedendo la inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

3.2. Ha presentato note di replica scritte il 14.10.22 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che a seguito della nota pronuncia costituzionale (Corte cost. 2 5.0 7.1996 n.3 1 0) non è derivata una modifica della fattispecie dalla quale scaturisce il diritto all'indennizzo, se non nell'ambito oggettivo di applicazione, che è venuto a ricomprendere anche l'ordine di esecuzione illegittimo; pertanto le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita, i ngiustizia che, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge; cfr. da ultimo Sez. 4 n.57 2013 del 21.09.2017 rv.271689).

Ciò che rileva in aderenza al dettato della Corte Costituzionale è solo l'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione.

Questa Sezione recentemente ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purchè sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena (Sez. 4, Sentenza n. 17118 del 14/01/2021,Marinkovic, Rv. 281151;Sez. 4 n.527203 del 21.09.2017 rv 271689;Sez.4 n.35705 del 20.06.2018). comportamento nella specie ravvisato dalla Corte territoriale.

Così come é noto che il comportamento doloso o gravemente colposo del condannato «va ovviamente ricercato in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi.

In concreto, occorre domandarsi se il comportamento del condannato abbia concorso - dolosamente o colposamente - a determinare il ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell'espiazione della pena» (così la già citata Sez. 4, Sentenza n. 57203 del 21/09/2017).

Tuttavia, oltre a ciò, occorre chiedersi se, avuto riguardo alle anzidette peculiarità del caso, il comportamento del Morelli possa nella specie oggettivamente definirsi colposo (o addirittura "gravemente colposo", in termini cioé ostativi al riconoscimento della riparazione)

2. Sotto tale profilo, alla luce della premessa richiamata, il provvedimento della Corte territoriale è corretto in quanto è compito del giudice adito valutare la illegittimità (sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione nei termini fissati in linea generale dal diritto vivente (Sez.

U. n.322383 del 27.05.2010 D'ambrosio,rv.247663),da rapportarsi ovviamente all'atto giudiziario di cui trattasi ( ordine di esecuzione) e verificare se il comportamento del condannato abbia concorso, dolosamente o colposamente a determinare l'errore nel quale è incorsa l'A.G. nell'emissione dell'ordine di esecuzione.

Corretto e scevro da vizi logici risulta l'apparato motivazionale del provvedimento gravato nel ritenere che il diritto all'indennizzo, tuttavia, debba essere limitato al periodo successivo alla presentazione da parte del Morelli dell'incidente di esecuzione volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione ex art. 670 c.p.p. al fine di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Monza in data 21.04.1999, divenuta irrevocabile il 26.10.1999, e quindi dal 12 dicembre 2017 sino al 26.02.2018, giorno dell'effettiva scarcerazione ( per un totale di giorni 76).

Pienamente condivisibile risulta quindi la posizione della Corte territoriale, che qualifica il ritardo con cui è stato avanzato l'incidente di esecuzione (anomalia che lo stesso giudice dell'Esecuzione ha rilevato espressamente) come un comportamento gravemente colposo dell'odierno ricorrente, certamente concausa della protrazione della sua carcerazione: il Morelli era infatti a conoscenza dell'esistenza dell'ordine di carcerazione a suo carico ( fondato sulla pronuncia della Corte d'Assise di Monza del 21.04.1999) sin dal suo primo arresto a fini estradizionali avvenuto ad Amburgo il 25.10.2001; l'ordine di carcerazione gli è stato poi notificato nel momento in cui egli si è presentato spontaneamente in Italia in data 04.04.2013.

Di conseguenza la determinazione dell'importo, effettuata conciliando il criterio aritmetico con quello equitativo, risulta esente da vizi logici e giuridici e non viene scalfita in alcun modo dalle doglianze difensive peraltro generiche che non si confrontano debitamente con il provvedimento gravato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché della somma di euro mille a titolo di rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Minis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto parzialmente la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione in carcere subita da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 11.03.2000 dalla Procura della Repubblica di Monza, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Assise di Monza nel procedimento 2690/96 per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione divenuta definitiva il 26.10.1999, con cui era stato condannato alla pena di 26 anni e ha liquidato la somma di euro 17.923 euro pari a 235,83 euro al giorno per 76 giorni di detenzione. 1.1. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata si legge che il citato ordine di esecuzione è stato eseguito il 6.04.2013 a seguito di presentazione spontanea del Morelli, dopo che, a seguito dell'arresto avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Amburgo e successivamente in Polonia le rispettive [OSCURATO:PERSONA] avevano rigettato le domande di estradizione dello stato italiano. In data 26.02.2018 a seguito di incidente di esecuzione sollevato dal condannato la Corte di Assise di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva sospeso la esecuzione della sentenza pronunciata il 21.04.1999 e ordinato la liberazione del Morelli, giudicato in contumacia e latitante, disponendo il rinnovo della notifica della sentenza ( il cui estratto contumaciale era stato notificato erratamente nelle mani di un difensore di ufficio diverso da quello effettivo, nominato dalla Corte di Assise di Monza), con nuova decorrenza dei termini di impugnazione. La Corte di assise di appello di Milano investita dell' impugnazione dichiarava con sentenza del 6.02.2019 non doversi procedere nei confronti del Morelli per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Riteneva la Corte territoriale, pertanto, che la detenzione patita poteva qualificarsi ingiusta in quanto derivava dall'esecuzione di un ordine di esecuzione illegittimo dal periodo in cui aveva presentato l'incidente di esecuzione cioè dal 12.12.2017 alla data della effettiva scarcerazione avvenuta il 26.02.2018, per complessivi 76 giorni; in quanto il ritardo con cui era stato presentato l'incidente di esecuzione, a distanza di oltre quattro anni dall'avvenuta esecuzione per espiazione pena, non poteva non qualificarsi come comportamento colposo concausa del protrarsi della detenzione. Ciò in quanto il Morelli era a conoscenza dell'ordine di carcerazione già dal suo primo arresto a fini estradizionali avvenuto il 25.10.2001 e comunque gli è stato notificato personalmente il 4.04.2013.2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.. 2.1.Deduce che doveva essere riconosciuto l'indennizzo per l'intero periodo della ingiusta detenzione subita a seguito dell'ordine di esecuzione illegittimo in quanto solo dopo lunghe traversie processuali il Morelli ha potuto verificare che la notifica dell'estratto contumaciale era stato notificato ad un difensore di ufficio diverso da quello nominato dalla Corte di Assise di Monza. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1.Si è costituito il Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite dell'Avvocatura generale dello stato chiedendo la inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 3.2. Ha presentato note di replica scritte il 14.10.22 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che a seguito della nota pronuncia costituzionale (Corte cost. 2 5.0 7.1996 n.3 1 0) non è derivata una modifica della fattispecie dalla quale scaturisce il diritto all'indennizzo, se non nell'ambito oggettivo di applicazione, che è venuto a ricomprendere anche l'ordine di esecuzione illegittimo; pertanto le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita, i ngiustizia che, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge; cfr. da ultimo Sez. 4 n.57 2013 del 21.09.2017 rv.271689). Ciò che rileva in aderenza al dettato della Corte Costituzionale è solo l'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione. Questa Sezione recentemente ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purchè sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena (Sez. 4, Sentenza n. 17118 del 14/01/2021,Marinkovic, Rv. 281151;Sez. 4 n.527203 del 21.09.2017 rv 271689;Sez.4 n.35705 del 20.06.2018). comportamento nella specie ravvisato dalla Corte territoriale. Così come é noto che il comportamento doloso o gravemente colposo del condannato «va ovviamente ricercato in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi. In concreto, occorre domandarsi se il comportamento del condannato abbia concorso - dolosamente o colposamente - a determinare il ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell'espiazione della pena» (così la già citata Sez. 4, Sentenza n. 57203 del 21/09/2017). Tuttavia, oltre a ciò, occorre chiedersi se, avuto riguardo alle anzidette peculiarità del caso, il comportamento del Morelli possa nella specie oggettivamente definirsi colposo (o addirittura "gravemente colposo", in termini cioé ostativi al riconoscimento della riparazione) 2. Sotto tale profilo, alla luce della premessa richiamata, il provvedimento della Corte territoriale è corretto in quanto è compito del giudice adito valutare la illegittimità (sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione nei termini fissati in linea generale dal diritto vivente (Sez. U. n.322383 del 27.05.2010 D'ambrosio,rv.247663),da rapportarsi ovviamente all'atto giudiziario di cui trattasi ( ordine di esecuzione) e verificare se il comportamento del condannato abbia concorso, dolosamente o colposamente a determinare l'errore nel quale è incorsa l'A.G. nell'emissione dell'ordine di esecuzione. Corretto e scevro da vizi logici risulta l'apparato motivazionale del provvedimento gravato nel ritenere che il diritto all'indennizzo, tuttavia, debba essere limitato al periodo successivo alla presentazione da parte del Morelli dell'incidente di esecuzione volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione ex art. 670 c.p.p. al fine di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Monza in data 21.04.1999, divenuta irrevocabile il 26.10.1999, e quindi dal 12 dicembre 2017 sino al 26.02.2018, giorno dell'effettiva scarcerazione ( per un totale di giorni 76). Pienamente condivisibile risulta quindi la posizione della Corte territoriale, che qualifica il ritardo con cui è stato avanzato l'incidente di esecuzione (anomalia che lo stesso giudice dell'Esecuzione ha rilevato espressamente) come un comportamento gravemente colposo dell'odierno ricorrente, certamente concausa della protrazione della sua carcerazione: il Morelli era infatti a conoscenza dell'esistenza dell'ordine di carcerazione a suo carico ( fondato sulla pronuncia della Corte d'Assise di Monza del 21.04.1999) sin dal suo primo arresto a fini estradizionali avvenuto ad Amburgo il 25.10.2001; l'ordine di carcerazione gli è stato poi notificato nel momento in cui egli si è presentato spontaneamente in Italia in data 04.04.2013. Di conseguenza la determinazione dell'importo, effettuata conciliando il criterio aritmetico con quello equitativo, risulta esente da vizi logici e giuridici e non viene scalfita in alcun modo dalle doglianze difensive peraltro generiche che non si confrontano debitamente con il provvedimento gravato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché della somma di euro mille a titolo di rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Minis
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