CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.m. presso lo stesso Tribunale, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria militare della rimozione, ai sensi degli artt. 29 e 33 codice penale militare di pace, in relazione alla condanna, irrevocabile il 10-10-2019, del suddetto alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione anche in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione, deducendo 1) nullità per indeterminatezza della domanda, 2) difetto di giurisdizione, 3) difetto di presupposti, 4) violazione del principio del ne bis in idem, 5) violazione di norme costituzionali, e insistendo sulla nullità dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, per il quale è, invece, prevista, come mezzo di impugnazione, l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi). Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di cui sopra, riconducibile alla categoria dei provvedimenti di cui all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., per i quali è prevista opposizione, deve essere, dunque, convertitd in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 9 novem