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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04869/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/6/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato, tentato e consumato, e ricettazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi.

Con i primi tre deduce erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione della responsabilità del Toppo per i reati contestati.

Quanto al tentato furto di cui al capo A) non vi sarebbe prova che sia stato proprio l'imputato a sottrarre il cellulare della persona offesa, posto che questa veniva avvicinata da più persone, mentre non decisiva sarebbe la circostanza che il dispositivo sia stato rinvenuto, dopo essere stato abbandonato, vicino alla sua persona.

Con riguardo alla ricettazione di un altro cellulare contestata al capo B) i giudici del merito non avrebbero acquisito la prova dell'origine delittuosa del medesimo, fondando la prova di responsabilità esclusivamente sulla circostanza che il Toppo non ne ha saputo giustificare il possesso.

Quanto infine al furto consumato di un ulteriore cellulare di cui al capo C) dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge come non sussista alcuna prova certa della responsabilità dell'imputato.

Analogo vizio viene dedotto con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., certamente configurabile in ragione del modesto valore dei dispositivi oggetto dei diversi episodi criminosi e dell'assenza degli ulteriori danni paventati dalla Corte territoriale, posto che tutti i cellulari moderni sono oramai collegati a piattaforme di "clouding" che consentono il recupero dei dati negli stessi contenuti.

Sempre erronea applicazione della legge penale viene denunziata con il quinto e sesto motivo in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla conferma della pena irrogata in prime cure, statuizioni assunte senza considerare i molteplici indici fattuali favorevoli all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve quindi essere rigettato.

2. Il primo motivo risulta invero generico nella misura in cui si limita a confutare in maniera selettiva la motivazione della sentenza impugnata, che, con riguardo al tentato furto contestato al capo A), ha fondato la prova della responsabilità del Toppo in riferimento ad un compendio probatorio ben più ampio di quello menzionato dal ricorrente.

In particolare il ricorrente non ha preso in considerazione la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (la quale non si è limitata ad allertare le forze dell'ordine, come eccepito), cui invece, tutt'altro che illogicamente, la Corte ha assegnato un significato rilevante nello sviluppo del ragionamento probatorio.

In maniera apodittica, poi, il ricorso pone in dubbio la circostanza riportata dalla sentenza per cui l'imputato sarebbe stato visto dagli operanti che lo inseguivano disfarsi del cellulare successivamente rinvenuto nei suoi pressi, tanto più che i giudici del merito hanno ampiamente argomentato sull'attendibilità di quanto riportato dagli stessi.

3. Infondate al limite dell'inammissibilità sono le censure relative alla responsabilità dell'imputato per il furto di cui al capo C).

La Corte infatti, anche alla luce delle evidenze acquisite in riferimento all'intera successione degli episodi verificatisi la sera del 5 ottobre 2019, ha fornito logica e argomentata giustificazione dell'attribuibilità all'imputato del furto subito dal Michini e delle ragioni per cui l'esito negativo della sommaria "perquisizione" del Toppo effettuata dalla persona offesa non possa considerarsi dirimente al fine di escludere il suo coinvolgimento nell'azione criminosa.

Ed in tal senso le obiezioni sollevate dalla difesa alla tenuta del discorso giustificativo del giudice dell'appello si rivelano meramente assertive.

4. Infondate sono le doglianze svolte con il secondo motivo, posto che in riferimento al reato di cui al capo B) la Corte ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi per cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche, potendo dunque ben desumersi la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso e dalle circostanze della sua detenzione (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108; Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Aliffi, Rv. 277334; Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).

5. Inammissibili sono i residui motivi proposti dal ricorrente.

Quanto al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. meramente assertiva - e contrastante con la comune esperienza - è l'obiezione per cui il valore dei cellulari sottratti o ricettati sarebbe irrisorio, rimanendo dunque irrilevante se la perdita dei dati negli stessi contenuti influisca o meno sulla quantificazione del danno.

Con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche il ricorso omette il doveroso confronto con la motivazione della sentenza, che ha legittimamente ancorato tale statuizione alla gravità dei fatti contestati desumendola dalle modalità di consumazione dei medesimi e dalla pluralità di condotte illecite poste in essere nel medesimo contesto temporale.

Generiche e versate in fatto sono infine le doglianze del ricorrente in merito alal commisurazione della pena.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/6/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato, tentato e consumato, e ricettazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. Con i primi tre deduce erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione della responsabilità del Toppo per i reati contestati. Quanto al tentato furto di cui al capo A) non vi sarebbe prova che sia stato proprio l'imputato a sottrarre il cellulare della persona offesa, posto che questa veniva avvicinata da più persone, mentre non decisiva sarebbe la circostanza che il dispositivo sia stato rinvenuto, dopo essere stato abbandonato, vicino alla sua persona. Con riguardo alla ricettazione di un altro cellulare contestata al capo B) i giudici del merito non avrebbero acquisito la prova dell'origine delittuosa del medesimo, fondando la prova di responsabilità esclusivamente sulla circostanza che il Toppo non ne ha saputo giustificare il possesso. Quanto infine al furto consumato di un ulteriore cellulare di cui al capo C) dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge come non sussista alcuna prova certa della responsabilità dell'imputato. Analogo vizio viene dedotto con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., certamente configurabile in ragione del modesto valore dei dispositivi oggetto dei diversi episodi criminosi e dell'assenza degli ulteriori danni paventati dalla Corte territoriale, posto che tutti i cellulari moderni sono oramai collegati a piattaforme di "clouding" che consentono il recupero dei dati negli stessi contenuti. Sempre erronea applicazione della legge penale viene denunziata con il quinto e sesto motivo in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla conferma della pena irrogata in prime cure, statuizioni assunte senza considerare i molteplici indici fattuali favorevoli all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve quindi essere rigettato. 2. Il primo motivo risulta invero generico nella misura in cui si limita a confutare in maniera selettiva la motivazione della sentenza impugnata, che, con riguardo al tentato furto contestato al capo A), ha fondato la prova della responsabilità del Toppo in riferimento ad un compendio probatorio ben più ampio di quello menzionato dal ricorrente. In particolare il ricorrente non ha preso in considerazione la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (la quale non si è limitata ad allertare le forze dell'ordine, come eccepito), cui invece, tutt'altro che illogicamente, la Corte ha assegnato un significato rilevante nello sviluppo del ragionamento probatorio. In maniera apodittica, poi, il ricorso pone in dubbio la circostanza riportata dalla sentenza per cui l'imputato sarebbe stato visto dagli operanti che lo inseguivano disfarsi del cellulare successivamente rinvenuto nei suoi pressi, tanto più che i giudici del merito hanno ampiamente argomentato sull'attendibilità di quanto riportato dagli stessi. 3. Infondate al limite dell'inammissibilità sono le censure relative alla responsabilità dell'imputato per il furto di cui al capo C). La Corte infatti, anche alla luce delle evidenze acquisite in riferimento all'intera successione degli episodi verificatisi la sera del 5 ottobre 2019, ha fornito logica e argomentata giustificazione dell'attribuibilità all'imputato del furto subito dal Michini e delle ragioni per cui l'esito negativo della sommaria "perquisizione" del Toppo effettuata dalla persona offesa non possa considerarsi dirimente al fine di escludere il suo coinvolgimento nell'azione criminosa. Ed in tal senso le obiezioni sollevate dalla difesa alla tenuta del discorso giustificativo del giudice dell'appello si rivelano meramente assertive. 4. Infondate sono le doglianze svolte con il secondo motivo, posto che in riferimento al reato di cui al capo B) la Corte ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi per cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche, potendo dunque ben desumersi la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso e dalle circostanze della sua detenzione (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108; Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Aliffi, Rv. 277334; Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). 5. Inammissibili sono i residui motivi proposti dal ricorrente. Quanto al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. meramente assertiva - e contrastante con la comune esperienza - è l'obiezione per cui il valore dei cellulari sottratti o ricettati sarebbe irrisorio, rimanendo dunque irrilevante se la perdita dei dati negli stessi contenuti influisca o meno sulla quantificazione del danno. Con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche il ricorso omette il doveroso confronto con la motivazione della sentenza, che ha legittimamente ancorato tale statuizione alla gravità dei fatti contestati desumendola dalle modalità di consumazione dei medesimi e dalla pluralità di condotte illecite poste in essere nel medesimo contesto temporale. Generiche e versate in fatto sono infine le doglianze del ricorrente in merito alal commisurazione della pena. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere tensore Il Presidente
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