CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2021
Cassazione n. 24087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 17 maggio 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto (aggravato dal mezzo fraudolento) di denaro e carte di credito, perpetrati all'interno degli armadietti di una struttura sportiva, e di utilizzo fraudolento delle carte di credito sottratte. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza impugnata ex artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Spiega il ricorrente che: - in data 4 gennaio 2019, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato alla Corte di appello — via mail e pec — il legittimo impedimento dell'imputato siccome sottoposto a detenzione domiciliare fino al 15 agosto 2019; - con la stessa istanza, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un termine a difesa, in quanto era stato nominato il giorno stesso, con revoca del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il giudizio di appello non si era esaurito il 7 gennaio 2019, ma l'udienza era stata "evidentemente" rinviata più volte fino al 17 maggio 2021, quando era stata pronunziata la sentenza impugnata; - di tali differimenti non era mai stato informato né l'imputato — impedito a presenziare — né il difensore, che non aveva mai ricevuto avviso dei differimenti dovuti alla normativa emergenziale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen. perché l'imputato non ha creato alcuna situazione favorevole idonea ad allentare la sorveglianza delle persone offese; egli ha semplicemente sottratto la refurtiva dagli armadietti senza forzarli e forse senza neanche aprirli, non commettendo alcun attività ulteriore rispetto a quella necessaria a portare a compimento il furto. Vi sarebbe altresì omessa motivazione circa la mancata dimostrazione della chiusura a chiave degli armadietti. L'attività successiva dell'imputato non è altro che quella necessaria a non farsi scoprire durante la fase dell'impossessamento dall'autore del furto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva, applicata in modo automatico dal Tribunale, senza alcuna verifica circa la maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto. Avuto riguardo al numero, al tempo e alla natura dei precedenti penali di Glorioso ed alle modalità della condotte oggi sub iudice, i fatti non appaiono sintomatici di maggiore colpevolezza. In particolare, la Corte territoriale non si era soffermata sul fattore tempo, data la risalenza dei precedenti del prevenuto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo, il Procuratore generale ha escluso che l'imputato si possa dolere della pretermissione degli atti trasmessi via pec, dovendo trovare applicazione la giurisprudenza formatasi prima della disciplina emergenziale a proposito dell'assunzione del rischio, in capo al prevenuto, della trasmissione di un atto con modalità diverse da quelle canoniche. Rischio che, nella specie, si era effettivamente concretizzato, dal momento che gli atti cui si riferisce il ricorso non risultano essere stati sottoposti alla Corte territoriale. Segnala, altresì, il Procuratore generale che la modalità di trasmissione informatica della nomina quale difensore di fiducia, adoperata nella specie, non poteva considerarsi conforme ai dettami del codice di rito, pur evocando anche giurisprudenza parzialmente difforme. 3.2. In ordine al secondo motivo, la Corte di appello, con valutazione di merito, ha ritenuto che l'utilizzo di modalità tali da impedire alle vittime di avvedersi subito del furto, abbia costituito una chiara azione insidiosa tesa ad evitare che le stesse vittime bloccassero immediatamente le carte di credito e i bancomat sottratti. 3.3. Quanto alla recidiva, la motivazione della Corte distrettuale sarebbe specifica e condivisibile. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nelle sue conclusioni scritte ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni già sviluppate nel ricorso ed obiettando a quelle sviluppate dal Procuratore generale. CONSIDERATO ]IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, quanto alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento ritenuta in relazione ai furti, mentre, per il resto, l'impugnativa va respinta. 1. Il motivo di ricorso — che denunzia plurimi vizi processuali in relazione all'impedimento dell'imputato a partecipare al giudizio di appello, alla mancata concessione di termine a difesa al neodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al coinvolgimento di quest'ultimo nelle successive udienze -- è infondato per plurime, concorrenti ragioni. Dall'esame del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo — possibile in ragione della natura in rito delle censure — non risulta alcuna comunicazione giunta via PEC all'attenzione del Collegio di appello nell'imminenza dell'udienza del 7 gennaio 2019; di contro, dalle allegazioni del ricorrente, emerge che egli inviò all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] , una mail a cui figura allegata un'istanza di differimento dell'udienza del 7 gennaio 2019. Al ricorso è allegata, altresì, quella che il difensore indica come l'istanza di differimento di cui sopra, che contiene la richiesta di un termine a difesa per il difensore (rappresentando la rinunzia al mandato del precedente difensore) ed in cui si rappresenta anche che Glorioso era detenuto per altra causa in regime di detenzione domiciliare. Il relativo ordine di esecuzione, pure allegato al ricorso, attesta che l'esecuzione della pena sarebbe cessata il 15 agosto 2019. Sulla base di questi dati può essere svolta una prima considerazione: l'istanza di differimento, così come la rappresentazione dell'impedimento dell'imputato, non possono dirsi pretermesse dalla Corte di appello, tenendo presente quale fosse lo stato della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale al tempo dell'invio dell'istanza. In particolare, quanto alla prima, il complesso di norme dettate dall'emergenza da Covid-19 era di là da venire e non vi era alcuna disposizione che legittimasse la trasmissione via fax o via PEC delle istanze dalla parte privata all'ufficio giudiziario. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ispirata a quella sviluppatasi per le trasmissioni via fax, l'istanza inviata via PEC non era irricevibile o inammissibile, ma, solo allorché il Giudice ne avesse preso conoscenza, egli era tenuto a valutarla (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912; Sez. 3, n, 923 del 10/10/2017, dep. 2018, Salvo ed altri, n.m.; Sez. 2, n. 56392 del 23/11/2017, Ishlyamski, n.m.; Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963 cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 38336 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Musolino, in cui è stata affermata la legittimità della celebrazione dell'udienza per la quale era stata inoltrata istanza di differimento via p.e.c. per un impedimento a comparire del difensore che non risultava tra gli atti del processo). In altri termini, la circostanza che l'istanza di rinvio non fosse stata posta all'attenzione del Giudice procedente costituiva la concretizzazione di un rischio che ricadeva a carico di chi aveva scelto di utilizzare il meccanismo di trasmissione di cui si discute. Per la Corte territoriale, dunque, il difensore dell'imputato continuava ad essere l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre ritualmente informato dei vari rinvii che il processo subì, all'udienza del 7 gennaio 2019, come nelle date successive, rinvii legati sia al reiterato, mancato perfezionamento della notifica all'imputato, sia all'emergenza da Covid-19. Solo in vista dell'udienza del 17 maggio 2021 il rapporto processuale si instaurò correttamente, giacché la notifica all'imputato fu finalmente tentata, invano, al corretto domicilio eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto, sicché ebbe poi corso la notifica al prevenuto presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che alcuna attività processuale risulta svolta fino all'udienza del 17 maggio 2021, quando il processo fu deciso, il che neutralizza ulteriormente la portata della questione processuale posta al vaglio di questa Corte. Quanto all'impedimento dell'imputato, infatti, esso, come risulta dall'ordine di esecuzione allegato al ricorso, ebbe termine il 15 agosto 2019, sicché, quando il processo di appello fu trattato e deciso, Glorioso era libero e ben citato. 2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento in relazione ai furti — è, invece, fondato. Sia dalla sentenza impugnata che da quella di primo grado non si comprende, infatti, per quale aspetto la sottrazione dei beni sia stata possibile grazie ad un'azione fraudolenta. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che la fraudolenza può caratterizzare sia il corso dell'azione furtiva, sia i momenti immediatamente successivi, quando l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell'azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l'azione furtiva (Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Gabellone, Rv. 277713; Sez. 5, n. 15265 del 23/03/2005, Lamberti e altro, Rv. 232142). I Giudici di merito non spiegano, tuttavia, cosa sia accaduto nel concreto, se, per esempio, gli armadietti fossero di libero accesso ovvero assicurati da sistemi di chiusura. Ciò che è certo è che le persone offese non si accorsero di nulla, quindi gli armadietti, dopo i furti, furono anche richiusi, ma attribuire alla mera circostanza che le ante siano state nuovamente accostate dopo che i beni erano stati trafugati una valenza mistificatoria tale da costituire quel quid pluris necessario per l'integrazione dell'aggravante appare un discorso non rispettoso dei criteri individuati dalla ciiurisprudenza di questa Corte per definire la circostanza in parola. Come sostenuto da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974, infatti, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Come precisato in motivazione, la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione. Tanto premesso, il Giudice del rinvio dovrà innanzitutto precisare quale sia la condotta materiale su cui ragionare e dovrà poi chiarire perc:hé le si attribuisca la valenza fraudolenta delineata dalla giurisprudenza sopra citata.3. Il terzo motivo di ricorso — che attiene alla recidiva — è, invece, inammissibile siccome manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello ha fornito una motivazione effettiva circa il collegamento tra i precedenti — allarmanti e specifici — e la gravità delle condotte commesse, tra l'altro causando un ingente danno alle vittime. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento ritenuta in relazione ai