Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1982

Cassazione n. 09332/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna nei suoi confronti per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 624 e 625 n.7 c.p., è manifestamente infondato, poiché presenta delle prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di aggravante dell'essere la cosa sottratta - l'energia elettrica - destinata a pubblica fede e di regime di procedibilità del furto aggravato a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291).

Al netto dei precedenti isolati citati dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità non distingue tra le varie ipotesi di sottrazione di energia elettrica quelle alle quali l'aggravante che, oggi, fa ritenere sussistente la procedibilità d'ufficio non si attaglia.

L'attenzione si incentra, infatti, sulla circostanza che il bene sottratto è per sua natura destinato al pubblico servizio ed il privato ne usufruisce tramite contratto e corresponsione del prezzo oppure se ne appropria illecitamente e, pertanto, commette il reato di furto aggravato dalla destinazione al pubblico servizio della res.

3. Letta la memoria con cui la difesa del ricorrente ha reiterato le ragioni di ricorso in relazione all'esclusione dell'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio e della procedibilità del reato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna nei suoi confronti per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 624 e 625 n.7 c.p., è manifestamente infondato, poiché presenta delle prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di aggravante dell'essere la cosa sottratta - l'energia elettrica - destinata a pubblica fede e di regime di procedibilità del furto aggravato a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291). Al netto dei precedenti isolati citati dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità non distingue tra le varie ipotesi di sottrazione di energia elettrica quelle alle quali l'aggravante che, oggi, fa ritenere sussistente la procedibilità d'ufficio non si attaglia. L'attenzione si incentra, infatti, sulla circostanza che il bene sottratto è per sua natura destinato al pubblico servizio ed il privato ne usufruisce tramite contratto e corresponsione del prezzo oppure se ne appropria illecitamente e, pertanto, commette il reato di furto aggravato dalla destinazione al pubblico servizio della res. 3. Letta la memoria con cui la difesa del ricorrente ha reiterato le ragioni di ricorso in relazione all'esclusione dell'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio e della procedibilità del reato. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 09332/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris