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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30008/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27657-2014, proposto da: A.S.

SCUDERIA Tete à Tete, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ke S ntimata Avverso la sentenza n. 2469/30/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 13.05.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che La A.S. [OSCURATO:PERSONA] à Tete ha impugnato la sentenza n. 2469/30/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia e depositata il 13 maggio 2014, con cui era stato rigettato RGN 27657/2014 Con ere rei.,,Federici l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva rigettato il ricorso introdotto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento, notificato dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2007.

Per quanto qui di interesse l'Ufficio aveva accertato un imponibile di C 214.600,00 ai fini Iva, con conseguente evasione d'imposta pari ad C 42.920,00.

Dal ricorso e dalla pronuncia si evince che con l'atto impositivo -che seguiva ad una verifica e ad un processo verbale di constatazione, da cui erano originati anche ulteriori avvisi di accertamento per altre imposte o altre annualità- l'Amministrazione finanziaria aveva sollevato vari rilievi nei confronti della associazione, qualificata come ente non commerciale ma esercente anche attività commerciale.

Con riguardo alle operazioni commerciali era stata esclusa l'applicabilità della normativa di favore relativa agli obblighi contabili (artt. 15 e segg. del d.P.R. n. 600 del 1973; 144 e 148 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917), nonché alle regole di detraibilità ed esenzione dall'Iva (art. 19-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Nello specifico con l'ottavo rilievo l'Agenzia delle entrate aveva rilevato che nell'anno d'imposta 2007 l'ente, cedendo un autoveicolo da competizione e un autorimorchio, rispettivamente al prezzo di C 180.000,00 e di C 34.600,00, aveva atteso all'operazione dichiarandola esente dall'iva.

Al contrario l'ufficio l'aveva ritenuta imponibile, con la sua conseguente ripresa a tassazione per l'importo di C 42.920,00.

Alle contestazioni della ricorrente seguì il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 192/47/2013 rigettò integralmente il ricorso.

L'appello dell'associazione fu respinto con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

Per quanto qui di interesse, e con riferimento al rilievo per cui è causa, il cliudice regionale, dopo avere dettagliatamente ricostruito la vicenda, ha rilevato che la contabilizzazione dell'operazione in esenzione da Iva, secondo quanto dichiarato in fattura con richiamo dell'art. 4, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, era contraddetta dallo stesso tenore della disciplina, che sottoponeva ad imposta anche le associazioni per operazioni considerate commerciali e comunque rientranti nell'esercizio di impresa.

Ha affermato inoltre che l'esenzione da imposta non era supportata da prove, RGN 27657/2014 consigte rei.

Federici non evincendosi dalla "sola" documentazione contabile allegata al processo lo stato di autovettura usata con almeno 6000 Km, né l'acquisto da privati.

La contribuente ha censurato la sentenza con un solo motivo, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa.

È stata depositata memoria illustrativa ai sensi dell'ari:. 380 bis.1, cod. proc. civ., dal nuovo difensore costituitosi per la ricorrente.

Considerato che La ricorrente ha censurato la sentenza con un unico rnotivo, dolendosi della violazione per falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 2, e 10, comma 1, n. 27 quinques, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 38, comma 5, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in I. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla previsione della esenzione d'imposta sulle cessioni aventi ad oggetto beni acquistati o importati senza diritto di detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19 bis1 e 19 bis2 del medesimo d.P.R. n. 633, cit.

Il motivo non trova accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.

La pronuncia impugnata, nel respingere l'appello e nel motivare l'assoggettabilità ad iva dell'operazione di cessione dell'autovettura e del semirimorchio, ha fatto riferimento, così come riportato nella fattura emessa dall'associazione, alla non imponibilità prevista dall'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ma la sentenza non si è limitata a constatare come la norma invocata non fosse idonea a supportare la pretesa esenzione dall'iva, bensì ha rilevato che la questione assorbente, evidenziata dal giudice di primo grado ancorché sinteticamente, era che l'associazione avesse mancato di provare i presupposti stessi della esenzione d'imposta per l'inadeguatezza della documentazione contabile versata in atti.

In particolare ha evidenziato che essa era consistita nella sola produzione di «due fogli, di cui il primo è costituito dalla copia della fattura di acquisto in lingua inglese dalla olandese [OSCURATO:PERSONA]Holland BV n.

RGN 27657/2014 Con ere reI.

Federici 283 del 13/12/2002 per C 200.000,00 "including spares" ovvero inclusi i prezzi di ricambio, da cui non si evince l'addotto stato di vettura usata con 6.000 Km e l'acquisto da privato.

E il secondo è la fattura di vendita a tale [OSCURATO:SOCIETA], con sede in via Crispi n. 4 in Napoli - n. 1 del 26/1/07 - per C 180.000,00, dichiarata esente Iva ex art. 4, IV comma del Dpr 633/72, della auto da competizione.....».

La difesa della contribuente, anche con la memoria da ultimo depositata, insiste nell'errore interpretatilvo in cui il giudice d'appello sarebbe incorso, fondando la sua statuizione sul mero ed erroneo riferimento, portato in fattura, all'art. 4 cit., laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di esenzione dall'Iva dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27 quinquies cit., così come evidenziato sin dall'atto introduttivo del giudizio.

Ebbene, a parte che non può ritenersi del tutto ininfluente la circostanza che l'associazione, nel cedere l'autovettura e il semirimorchio, abbia richiamato l'art. 4 ai fini della dichiarazione di non imponibilità della operazione, in ogni caso, anche volendo concordare con la difesa della associazione sull'erroneo richiamo della disciplina, che avrebbe solo effetti formali ma non priverebbe nella sostanza la contribuente dell'applicabilità della normativa di esenzione dall'imposta, ciò non è sufficiente a riconoscere le ragioni della ricorrente.

L'art. 10, comma 1, n. 27 quinquies, cit., prevede l'esenzione per «le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19 bis 1 e 19 bis 2».

A tali norme, per gli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 633, si accompagna l'art. 19 ter, che prescrive le regole sulla detraibilità d'imposta.

Più in generale, la disciplina complessiva non prescrive tout court l'indetraibilità dell'iva, essendovi invece solo dei limiti alla detraibilità, relazionati al tipo di operazioni ed ai requisiti soggettivi o alle condizioni entro cui l'imposta pagata è detraibile.

Nel caso di specie, trattandosi di auto acquistata nel 2002 con importazione dall'Olanda -come presumibile dalla fattura richiamata in sentenza- e senza alcuna indicazione se trattavasi o meno di auto nuova oppure usata, sarebbe stato quanto meno necessario che la contribuente avesse chiarito quale tipo di vettura fosse stata acquistata, a quali RGN 27657/2014 Con ere fel.

Federici t. - adempimenti fiscali l'associazione avesse atteso, e più nello specifico se l'operazione fosse stata realizzata con sUO assoggettamento ad iva ma senza detrazione d'imposta.

Nulla invece emerge dalla prospettazione difensiva.

E sotto tale profilo l'assenza di dettagliati richiami non solo non consente di comprendere se e quali adempimenti fiscali fossero stati osservati al momento dell'acquisto, ma, per diretta conseguenza, quale disciplina potesse nel concreto trovare applicazione al caso di specie.

Alla luce di queste osservazioni, la decisione adottata dal giudice regionale, laddove rileva un difetto di prova sulla vicenda economico- giuridica che ha vestito l'acquisto dell'autovettura e del semirimorchio, e poi la loro successiva cessione -prova di cui pur la contribuente era onerata ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.- è sintetica e poco perspicua, ma è corretta perché nel rigettare il ricorso avverte, puntualmente, come la contribuente non avesse dimostrato la concreta esenzione dell'operazione dall'imposta.

Sotto questo profilo, tanto il richiamo all'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto la denuncia che l'esigua documentazione allegata dall'associazione fosse insufficiente ad identificare la fattispecie ed a comprendere in concreto se l'operazione fosse o meno esente, non si traduce in un errore di interpretazione normativa, ma al contrario conferma la corretta impostazione della sentenza.

Ogni ulteriore approfondimento, peraltro nel silenzio della contribuente, imporrebbe un accertamento in fatto, che è inibito in sede di legittimità.

Il ricorso va dunque rigettato.

All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura RGN 27657/2014 Cons re Federici fru t. c- p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27657-2014, proposto da: A.S. SCUDERIA Tete à Tete, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ke S ntimata Avverso la sentenza n. 2469/30/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 13.05.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che La A.S. [OSCURATO:PERSONA] à Tete ha impugnato la sentenza n. 2469/30/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia e depositata il 13 maggio 2014, con cui era stato rigettato RGN 27657/2014 Con ere rei.,,Federici l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva rigettato il ricorso introdotto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento, notificato dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2007. Per quanto qui di interesse l'Ufficio aveva accertato un imponibile di C 214.600,00 ai fini Iva, con conseguente evasione d'imposta pari ad C 42.920,00. Dal ricorso e dalla pronuncia si evince che con l'atto impositivo -che seguiva ad una verifica e ad un processo verbale di constatazione, da cui erano originati anche ulteriori avvisi di accertamento per altre imposte o altre annualità- l'Amministrazione finanziaria aveva sollevato vari rilievi nei confronti della associazione, qualificata come ente non commerciale ma esercente anche attività commerciale. Con riguardo alle operazioni commerciali era stata esclusa l'applicabilità della normativa di favore relativa agli obblighi contabili (artt. 15 e segg. del d.P.R. n. 600 del 1973; 144 e 148 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917), nonché alle regole di detraibilità ed esenzione dall'Iva (art. 19-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Nello specifico con l'ottavo rilievo l'Agenzia delle entrate aveva rilevato che nell'anno d'imposta 2007 l'ente, cedendo un autoveicolo da competizione e un autorimorchio, rispettivamente al prezzo di C 180.000,00 e di C 34.600,00, aveva atteso all'operazione dichiarandola esente dall'iva. Al contrario l'ufficio l'aveva ritenuta imponibile, con la sua conseguente ripresa a tassazione per l'importo di C 42.920,00. Alle contestazioni della ricorrente seguì il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 192/47/2013 rigettò integralmente il ricorso. L'appello dell'associazione fu respinto con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Per quanto qui di interesse, e con riferimento al rilievo per cui è causa, il cliudice regionale, dopo avere dettagliatamente ricostruito la vicenda, ha rilevato che la contabilizzazione dell'operazione in esenzione da Iva, secondo quanto dichiarato in fattura con richiamo dell'art. 4, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, era contraddetta dallo stesso tenore della disciplina, che sottoponeva ad imposta anche le associazioni per operazioni considerate commerciali e comunque rientranti nell'esercizio di impresa. Ha affermato inoltre che l'esenzione da imposta non era supportata da prove, RGN 27657/2014 consigte rei. Federici non evincendosi dalla "sola" documentazione contabile allegata al processo lo stato di autovettura usata con almeno 6000 Km, né l'acquisto da privati. La contribuente ha censurato la sentenza con un solo motivo, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nell'adunanza camerale del 10 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa. È stata depositata memoria illustrativa ai sensi dell'ari:. 380 bis.1, cod. proc. civ., dal nuovo difensore costituitosi per la ricorrente. Considerato che La ricorrente ha censurato la sentenza con un unico rnotivo, dolendosi della violazione per falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 2, e 10, comma 1, n. 27 quinques, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 38, comma 5, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in I. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla previsione della esenzione d'imposta sulle cessioni aventi ad oggetto beni acquistati o importati senza diritto di detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19 bis1 e 19 bis2 del medesimo d.P.R. n. 633, cit. Il motivo non trova accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate. La pronuncia impugnata, nel respingere l'appello e nel motivare l'assoggettabilità ad iva dell'operazione di cessione dell'autovettura e del semirimorchio, ha fatto riferimento, così come riportato nella fattura emessa dall'associazione, alla non imponibilità prevista dall'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ma la sentenza non si è limitata a constatare come la norma invocata non fosse idonea a supportare la pretesa esenzione dall'iva, bensì ha rilevato che la questione assorbente, evidenziata dal giudice di primo grado ancorché sinteticamente, era che l'associazione avesse mancato di provare i presupposti stessi della esenzione d'imposta per l'inadeguatezza della documentazione contabile versata in atti. In particolare ha evidenziato che essa era consistita nella sola produzione di «due fogli, di cui il primo è costituito dalla copia della fattura di acquisto in lingua inglese dalla olandese [OSCURATO:PERSONA]Holland BV n. RGN 27657/2014 Con ere reI. Federici 283 del 13/12/2002 per C 200.000,00 "including spares" ovvero inclusi i prezzi di ricambio, da cui non si evince l'addotto stato di vettura usata con 6.000 Km e l'acquisto da privato. E il secondo è la fattura di vendita a tale [OSCURATO:SOCIETA], con sede in via Crispi n. 4 in Napoli - n. 1 del 26/1/07 - per C 180.000,00, dichiarata esente Iva ex art. 4, IV comma del Dpr 633/72, della auto da competizione.....». La difesa della contribuente, anche con la memoria da ultimo depositata, insiste nell'errore interpretatilvo in cui il giudice d'appello sarebbe incorso, fondando la sua statuizione sul mero ed erroneo riferimento, portato in fattura, all'art. 4 cit., laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di esenzione dall'Iva dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27 quinquies cit., così come evidenziato sin dall'atto introduttivo del giudizio. Ebbene, a parte che non può ritenersi del tutto ininfluente la circostanza che l'associazione, nel cedere l'autovettura e il semirimorchio, abbia richiamato l'art. 4 ai fini della dichiarazione di non imponibilità della operazione, in ogni caso, anche volendo concordare con la difesa della associazione sull'erroneo richiamo della disciplina, che avrebbe solo effetti formali ma non priverebbe nella sostanza la contribuente dell'applicabilità della normativa di esenzione dall'imposta, ciò non è sufficiente a riconoscere le ragioni della ricorrente. L'art. 10, comma 1, n. 27 quinquies, cit., prevede l'esenzione per «le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19 bis 1 e 19 bis 2». A tali norme, per gli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 633, si accompagna l'art. 19 ter, che prescrive le regole sulla detraibilità d'imposta. Più in generale, la disciplina complessiva non prescrive tout court l'indetraibilità dell'iva, essendovi invece solo dei limiti alla detraibilità, relazionati al tipo di operazioni ed ai requisiti soggettivi o alle condizioni entro cui l'imposta pagata è detraibile. Nel caso di specie, trattandosi di auto acquistata nel 2002 con importazione dall'Olanda -come presumibile dalla fattura richiamata in sentenza- e senza alcuna indicazione se trattavasi o meno di auto nuova oppure usata, sarebbe stato quanto meno necessario che la contribuente avesse chiarito quale tipo di vettura fosse stata acquistata, a quali RGN 27657/2014 Con ere fel. Federici t. - adempimenti fiscali l'associazione avesse atteso, e più nello specifico se l'operazione fosse stata realizzata con sUO assoggettamento ad iva ma senza detrazione d'imposta. Nulla invece emerge dalla prospettazione difensiva. E sotto tale profilo l'assenza di dettagliati richiami non solo non consente di comprendere se e quali adempimenti fiscali fossero stati osservati al momento dell'acquisto, ma, per diretta conseguenza, quale disciplina potesse nel concreto trovare applicazione al caso di specie. Alla luce di queste osservazioni, la decisione adottata dal giudice regionale, laddove rileva un difetto di prova sulla vicenda economico- giuridica che ha vestito l'acquisto dell'autovettura e del semirimorchio, e poi la loro successiva cessione -prova di cui pur la contribuente era onerata ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.- è sintetica e poco perspicua, ma è corretta perché nel rigettare il ricorso avverte, puntualmente, come la contribuente non avesse dimostrato la concreta esenzione dell'operazione dall'imposta. Sotto questo profilo, tanto il richiamo all'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto la denuncia che l'esigua documentazione allegata dall'associazione fosse insufficiente ad identificare la fattispecie ed a comprendere in concreto se l'operazione fosse o meno esente, non si traduce in un errore di interpretazione normativa, ma al contrario conferma la corretta impostazione della sentenza. Ogni ulteriore approfondimento, peraltro nel silenzio della contribuente, imporrebbe un accertamento in fatto, che è inibito in sede di legittimità. Il ricorso va dunque rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura RGN 27657/2014 Cons re Federici fru t. c- p
Sentenza Cassazione n. 30008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris