Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:202
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]1/02
Privar-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] )
«Agricoltura — Prelievo supplementare sul latte — Art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 — Conteggio annuale dei quantitativi
di latte consegnati all’acquirente — Termine utile per la comunicazione — Natura del termine — Penali»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze tra le diverse versioni linguistiche
2.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Termine utile per
la comunicazione da parte dell’acquirente all’autorità competente della distinta dei conteggi effettuati per ciascun produttore
[Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 536/93, art. 3, n. 2]
1. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa deve essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
(v. punto 25)
2. Dato che né il sistema né la finalità del regolamento 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ostano a che il termine previsto all’art. 3, n. 2, del detto regolamento,
nella sua versione risultante dal regolamento n. 1001/98, per la comunicazione da parte dell’acquirente di latte all’autorità
competente della distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore sia inteso come termine di spedizione delle informazioni
richieste, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’acquirente rispetta il termine previsto qualora entro
il 15 maggio dell’anno di cui trattasi invii all’autorità competente i dati richiesti.
(v. punti 29, 34 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
1 aprile 2004
(1)
«Agricoltura – Prelievo supplementare sul latte – Art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 – Conteggio annuale dei quantitativi di latte consegnati all'acquirente – Termine utile per la comunicazione – Natura del termine - Penali»
Nel procedimento C-1/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Privat-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
e
[OSCURATO:PERSONA]
,
domanda vertente sulla validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 1993, n.
536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(GU L 57, pag. 12), nella versione risultante dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 maggio 1998, n. 1001 (GU L 142, pag.
22),
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA], J.-P. [OSCURATO:PERSONA],
R. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la Privat-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, dal sig. S. Büscher, Rechtsanwalt;
–
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,
sentite le osservazioni orali della Privat-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 aprile 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 luglio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 19 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 7 gennaio 2002, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi
dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE)
della [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), nella versione risultante dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
13 maggio 1998, n. 1001 (GU L 142, pag. 22).
2
La detta questione è stata sollevata in occasione di una controversia tra la Privat‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo:
la «latteria [OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA], competente dal 1° gennaio
2002, al posto dello [OSCURATO:PERSONA], inizialmente competente; in prosieguo, indistintamente: lo «HZA»), in ordine alla
sanzione da quest’ultimo comminatale a causa del mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 3, n. 2, primo comma, del
regolamento n. 536/93 per la comunicazione dei dati previsti da questa stessa norma.
Contesto normativo
3
Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), ha prorogato per sette nuovi periodi consecutivi di dodici mesi a partire
dal 1º aprile 1993 il regime del prelievo istituito a partire dal 2 aprile 1984 e ha fissato le regole di base applicabili
al regime prorogato. In virtù dell’art. 2, n. 1, primo comma, di tale regolamento, il prelievo si applica a tutti i quantitativi
di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l’uno o l’altro dei
quantitativi di cui all’art. 3 per le consegne e le vendite dirette. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito
al superamento.
4
L’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92 afferma che, per evitare ritardi nella riscossione e nel pagamento del
prelievo supplementare, occorre stabilire che l’acquirente è assoggettato al detto prelievo. In applicazione dell’art. 2,
n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, spetta all’acquirente versare all’organismo competente dello Stato membro, prima
di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l’importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori
debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.
5
Sul fondamento, in particolare, dell’art. 11 del regolamento n. 3950/92 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha adottato
il regolamento n. 536/93. Ai sensi dell’art. 3, n. 4, di tale regolamento, spettava all’acquirente, anteriormente al 1° settembre
di ogni anno, versare l’importo del prelievo da lui dovuto secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro. Entro
il 15 maggio di ogni anno, l’acquirente doveva altresì trasmettere, ai sensi del n. 2 dell’art. 3, all’autorità competente
i dati necessari, a pena di sanzioni pecuniarie.
6
Ai sensi del quinto ‘considerando’ del regolamento n. 536/93:
«(…) l’esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione
dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; (…) occorre pertanto trarre da questa
constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda
le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento».
7
Nella versione iniziale, l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 536/93 recitava come segue:
«Ogni anno, entro il 15 maggio, l’acquirente trasmette all’autorità competente dello Stato membro interessato una distinta
dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso – a seconda di quanto deciso dallo Stato membro – comunica a detta
autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia
grassa del latte e/o dell’equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di
riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.
Ove non rispetti la suddetta scadenza, l’acquirente deve pagare una penalità pari all’importo del prelievo che verrebbe riscosso
se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superati dello 0,1%. Detta
penalità non può superare i 20 000 ECU».
8
Nella sentenza 6 luglio 2000, causa C‑356/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5461), la Corte ha dichiarato
nullo l’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, nella sua versione iniziale, nella parte in cui, in caso di
inosservanza del termine menzionato al primo comma della medesima disposizione, comminava all’acquirente una sanzione pecuniaria
senza che vi sia la possibilità di tenere conto della gravità del superamento del termine.
9
Prima che tale sentenza fosse pronunciata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già adottato il regolamento n. 1001/98, che ha sostituito
l’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 con il testo seguente:
«Qualora non rispetti il termine, l’acquirente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:
–
se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1° giugno, la penale è pari all’importo del prelievo
dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte ed equivalente latte che gli sono stati consegnati
dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 500 ECU, né superiore a 20 000 ECU;
–
se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente al 16 giugno, la penale
è pari all’importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2% dei quantitativi di latte ed equivalente
latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 000 ECU, né superiore a 40 000
ECU;
–
se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1° luglio, la penale
è pari all’importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3% dei quantitativi di latte ed equivalente
latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 500 ECU, né superiore a 60 000
ECU;
–
se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale è pari a quella di cui al terzo
trattino, maggiorata di un importo pari al 3% della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1° luglio. L’importo
della penale non può superare 100 000 ECU.
Tuttavia, qualora [i quantitativi] di latte o equivalente latte consegnat[i] all’acquirente per periodo di 12 mesi siano inferiori
a 100 000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU».
Controversia principale e questione pregiudiziale
10
La latteria [OSCURATO:PERSONA] è una latteria privata. Con lettera 10 aprile 2000 lo HZA l’ha invitata a trasmettergli entro il 14 maggio
2000, mediante i moduli allegati, la comunicazione prevista dall’art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 e dall’art 11,
n. 3, della Milchmengen-Garantie-Verordnung (regolamento tedesco sui quantitativi garantiti di latte; in prosieguo: la «MGV»)
in relazione al periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, ricordandole che il superamento del termine avrebbe comportato
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
11
La comunicazione della latteria [OSCURATO:PERSONA], datata 11 maggio 2000 ed inviata lo stesso giorno secondo quanto hanno dichiarato,
sotto la loro responsabilità, i collaboratori interessati, è tuttavia pervenuta allo HZA soltanto il 16 maggio 2000.
12
Basandosi sull’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, come modificato dal regolamento n. 1001/98, lo HZA,
con decisione 29 maggio 2000, ha inflitto alla latteria [OSCURATO:PERSONA] una penale di DEM 39 311,60 (ECU 20 000), dovuta alla tardiva
presentazione della comunicazione.
13
Nella motivazione si afferma che, a causa del mancato rispetto del termine, doveva essere irrogata una penale pari allo 0,1%
del prelievo da riscuotere per la percentuale del quantitativo effettivamente consegnato all’acquirente nel periodo di riferimento.
Tale penale non poteva essere inferiore a ECU 500 né superiore a ECU 20 000. Dai dati forniti dalla latteria [OSCURATO:PERSONA] in merito
ai quantitativi di latte consegnato, la penale sarebbe dovuta ammontare a DEM 55 985,36, importo ridotto a DEM 39 311,60 a
causa della limitazione a ECU 20 000.
14
Con decisione 9 luglio 2001 lo HZA ha respinto il reclamo della latteria [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione 29 maggio 2000. Il 13
luglio 2001 la latteria [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
15
Fondandosi sulla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha dichiarato la nullità dell’art. 3,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 per violazione del principio di proporzionalità, il [OSCURATO:PERSONA] esprime dei
dubbi quanto alla legittimità del regime di penali istituito dal regolamento n. 1001/98, che a suo dire sarebbe applicabile
nella causa principale. Lo considera inoltre sproporzionato, anzi esso rappresenterebbe per l’acquirente di latte un aggravamento
rispetto al precedente regime dichiarato invalido dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per l’acquirente di latte che
supera il termine solo in misura esigua, il regime prevede sempre una penale che può giungere fino a ECU 20 000. Per l’acquirente
di latte che effettua la dichiarazione solo dopo il 31 maggio, la penale aumenterebbe sensibilmente rispetto alla normativa
dichiarata nulla.
16
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che almeno il periodo di cui trattasi nel caso della latteria [OSCURATO:PERSONA], cioè dal 15 maggio al 1°
giugno, sia troppo esteso e sproporzionato, poiché può comportare la condanna a penali con importo pieno anche in casi in
cui il termine viene superato di un solo giorno, senza che si possa dimostrare che il ritardo ha influito in modo rilevante
sul pagamento del prelievo effettuato dall’acquirente entro il 1° settembre ai sensi dell’art. 3, n. 4, primo comma, del regolamento
n. 536/93. Di conseguenza, gli svantaggi per l’acquirente di latte collegati al pagamento dell’importo (pieno) della penale
sarebbero palesemente sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dalla normativa.
17
Il giudice del rinvio, del resto, enuncia anche altri motivi di sproporzionalità del regime di penali controverso.
18
Conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se la normativa sulla penale contenuta all’art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, nella versione modificata
dal regolamento n. 1001/98, sia in contrasto con il principio di proporzionalità nei casi in cui si verifichi un modesto superamento
dei termini, per di più non colposo».
Sulla questione pregiudiziale
19
Allo scopo di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale, occorre rilevare che
la questione pregiudiziale poggia, in particolare, sulla premessa che, nella causa principale, la latteria [OSCURATO:PERSONA] non ha
rispettato il termine previsto dall’art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93.
20
Tale premessa presuppone che il termine impartito sia un termine di ricezione e non un termine di spedizione dei dati richiesti.
Nel primo caso, i dati devono essere stati ricevuti dall’autorità competente prima del 15 maggio. Nel secondo, devono essere
stati spediti prima di tale data.
21
Si deve quindi determinare innanzi tutto la natura del termine controverso, in quanto il problema di un’eventuale violazione
del principio di proporzionalità nel caso di modesto superamento del termine si pone solo, date le circostanze della controversia
principale, qualora il termine previsto sia un termine di ricezione.
22
Il tenore letterale delle varie versioni linguistiche dell’art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 non fornisce
indicazioni chiare a favore dell’una o dell’altra interpretazione del detto termine.
23
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, nella maggior parte delle versioni linguistiche l’acquirente
«trasmette» o «comunica» all’autorità nazionale competente, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, la distinta dei conteggi
effettuati per ogni produttore di latte. Simili espressioni implicano piuttosto che i dati debbano essere inviati entro la
scadenza del termine.
24
Tuttavia, le versioni greca («κοινοποιεί»), olandese («bezorgt») e finlandese («antaa tiedoksi») della disposizione controversa
lasciano piuttosto intendere che i dati devono essere ricevuti entro la scadenza del termine.
25
In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa deve essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza 9 marzo 2000, causa C‑437/97,
EKW e Wein & Co., Racc. pag. I‑1157, punto 42).
26
In questo senso, risulta dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 536/93 che esso è volto a stabilire disposizioni rigorose
per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento.
27
Tuttavia, benché il rispetto della data del 15 maggio sia necessario ad assicurare il buon funzionamento del regime al fine
di garantire il puntuale versamento delle somme dovute, ciò non significa che il rispetto della detta data sia assolutamente
indispensabile al buon funzionamento del regime, giacché un ritardo minimo non sarebbe in grado di mettere in pericolo il
versamento del prelievo supplementare sul latte anteriormente al 1° settembre (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA],
punto 41).
28
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato all’udienza di non opporsi a che la data del 15 maggio sia considerata come il termine entro cui
i dati devono essere spediti. A suo avviso, infatti, il lasso di tempo intercorrente tra il 15 maggio e il 1° settembre è
sufficientemente lungo perché si evitino problemi pratici insormontabili.
29
Pertanto, né il sistema né la finalità della normativa considerata ostano a che il termine controverso sia inteso come termine
di spedizione, con la conseguenza che, eventualmente, i dati da trasmettere pervengano all’autorità competente dello Stato
membro solo qualche giorno dopo il 15 maggio.
30
Inoltre, una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità
con le disposizioni del Trattato CE e con i principi generali del diritto comunitario (sentenza 27 gennaio 1994, causa C‑98/91,
Herbrink, Racc. pag. I‑223, punto 9) e, specificatamente, con il principio della certezza del diritto.
31
Tale principio esige in particolare che una normativa come quella in discussione, che può portare all’imposizione di oneri
a carico degli operatori economici interessati, sia chiara e precisa, affinché essi possano conoscere con certezza i propri
diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑236/02, Slob, Racc. pag. I‑1861, punto
37).
32
In una situazione quale quella controversa nella causa principale, in cui una norma di diritto derivato si presta ad interpretazioni
divergenti e in cui nessuna delle interpretazioni in considerazione compromette gli obiettivi della stessa, si deve ritenere
che il termine impartito dall’art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 debba essere inteso come termine di spedizione.
33
Conseguentemente, poiché la latteria [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tale formalità nella controversia principale, come emerge dall’ordinanza
di rinvio, non occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio nei termini in cui essa è proposta alla Corte.
34
Si deve pertanto rispondere al giudice del rinvio che l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 536/93, come modificato dal regolamento
n. 1001/98, deve essere interpretato nel senso che l’acquirente di latte rispetta il termine previsto da tale norma qualora
entro il 15 maggio dell’anno di cui trattasi invii all’autorità competente i dati richiesti.
Sulle spese
35
Le spese sostenute dal governo francese e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 19 dicembre 2001, dichiara:
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il1 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.