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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39845/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11 novembre 2021, il GIP del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento del Questore di Genova del 9 novembre 2021, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2021 alle ore 10,30 - con cui si è disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi - in relazione al congiunto obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 241 del 1989, per un periodo di anni 5, sia alla metà del primo tempo, sia alla metà del secondo tempo.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 241 del 1989, sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente lesione del diritto di difesa.

La difesa rileva come, nonostante la legge non preveda un termine minimo a garanzia del difensore, è stato più volte ribadito che il diritto alla difesa non può essere compresso in modo tale da divenire inesercitabile, dovendo sempre garantirsi lo svolgimento del procedimento nel contraddittorio tra le parti.

Rilevando che, dalla notifica del provvedimento del Questore, il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore per decidere se presentare la domanda di convalida, ritiene che il destinatario del provvedimento abbia un analogo termine a difesa per presentare memorie o deduzioni al giudice competente.

Nel caso de qua, si evidenzia come il DASPO sia stato notificato il 10 novembre 2021 alle ore 10.30; il pubblico ministero abbia richiesto la convalida nei termini di legge, il GIP abbia convalidato 1'11 novembre 2021, alle ore 13.23, con timbro di deposito in pari data alle ore 15.00; dunque, la procedura di convalida è terminata prima dello scadere delle 48 ore, decorrenti dalle 10.30 del 10 novembre 2021.

2.2. Con un secondo motivo, si censura l'omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione delle memorie e delle prove allegate dalla difesa e delle ragioni per cui le stesse non sono state ritenute attendibili.

2.3. Con un terzo motivo si contesta il difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura.

Si contesta il mancato rilievo, sia da parte del Questore sia da parte del GIP, di elementi idonei a verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento, non essendo sufficiente il semplice richiamo al pregresso DASPO del novembre 2020, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost.

2.4. Con una quarta doglianza si censurano la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1989 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione, e del provvedimento del GIP, in relazione alla congruità della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, con assorbimento delle altre doglianze. 2 AN\,

3.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (come nell'analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all'interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida.

È evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, adeguato all'esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare.

Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.

Trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell'art. 13 Cost., con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma.

3.2. In relazione alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa.

La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con «modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato, per l'esercizio in concreto del diritto di difesa.

Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del 3 ik& provvedimento di prescrizioni del questore (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Rv. 247182); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del pubblico ministero per la richiesta di convalida.

Né a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l'applicazione del termine a difesa dì 48 ore, potrebbe verificarsi l'eventualità che tra la notifica all'interessato e la comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve adottare la sua decisione sulla convalida.

Infatti, per evitare tale inconveniente, è sufficiente che il Questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto rispetto al momento della notifica all'interessato, così che il termine per la convalida cominci a decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell'inizio della decorrenza del termine a difesa.

4. Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta che il provvedimento del Questore è stato notificato all'interessato il 10 novembre 2021 alle ore 10.30 ed è stato convalidato da parte del GIP1111 novembre 2021 alle ore 13.23, con timbro di deposito in pari data alle ore

15.00. Ciò posto, deve evidenziarsi come il termine delle quarantotto ore dalla notifica all'indagato del provvedimento questorile non sia stato rispettato.

Alle ore 8:50 del 12 novembre 2021 è stata peraltro depositata una memoria difensiva, che il giudice non ha potuto prendere in considerazione, avendo già provveduto sull'istanza.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372).

L'annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Genova del 9 novembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 novembre 2021, il GIP del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento del Questore di Genova del 9 novembre 2021, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2021 alle ore 10,30 - con cui si è disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi - in relazione al congiunto obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 241 del 1989, per un periodo di anni 5, sia alla metà del primo tempo, sia alla metà del secondo tempo. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 241 del 1989, sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente lesione del diritto di difesa. La difesa rileva come, nonostante la legge non preveda un termine minimo a garanzia del difensore, è stato più volte ribadito che il diritto alla difesa non può essere compresso in modo tale da divenire inesercitabile, dovendo sempre garantirsi lo svolgimento del procedimento nel contraddittorio tra le parti. Rilevando che, dalla notifica del provvedimento del Questore, il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore per decidere se presentare la domanda di convalida, ritiene che il destinatario del provvedimento abbia un analogo termine a difesa per presentare memorie o deduzioni al giudice competente. Nel caso de qua, si evidenzia come il DASPO sia stato notificato il 10 novembre 2021 alle ore 10.30; il pubblico ministero abbia richiesto la convalida nei termini di legge, il GIP abbia convalidato 1'11 novembre 2021, alle ore 13.23, con timbro di deposito in pari data alle ore 15.00; dunque, la procedura di convalida è terminata prima dello scadere delle 48 ore, decorrenti dalle 10.30 del 10 novembre 2021. 2.2. Con un secondo motivo, si censura l'omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione delle memorie e delle prove allegate dalla difesa e delle ragioni per cui le stesse non sono state ritenute attendibili. 2.3. Con un terzo motivo si contesta il difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura. Si contesta il mancato rilievo, sia da parte del Questore sia da parte del GIP, di elementi idonei a verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento, non essendo sufficiente il semplice richiamo al pregresso DASPO del novembre 2020, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost. 2.4. Con una quarta doglianza si censurano la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1989 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione, e del provvedimento del GIP, in relazione alla congruità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, con assorbimento delle altre doglianze. 2 AN\, 3.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (come nell'analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all'interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. È evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, adeguato all'esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo. Trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell'art. 13 Cost., con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma. 3.2. In relazione alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con «modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato, per l'esercizio in concreto del diritto di difesa. Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del 3 ik& provvedimento di prescrizioni del questore (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Rv. 247182); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del pubblico ministero per la richiesta di convalida. Né a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l'applicazione del termine a difesa dì 48 ore, potrebbe verificarsi l'eventualità che tra la notifica all'interessato e la comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve adottare la sua decisione sulla convalida. Infatti, per evitare tale inconveniente, è sufficiente che il Questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto rispetto al momento della notifica all'interessato, così che il termine per la convalida cominci a decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell'inizio della decorrenza del termine a difesa. 4. Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta che il provvedimento del Questore è stato notificato all'interessato il 10 novembre 2021 alle ore 10.30 ed è stato convalidato da parte del GIP1111 novembre 2021 alle ore 13.23, con timbro di deposito in pari data alle ore 15.00. Ciò posto, deve evidenziarsi come il termine delle quarantotto ore dalla notifica all'indagato del provvedimento questorile non sia stato rispettato. Alle ore 8:50 del 12 novembre 2021 è stata peraltro depositata una memoria difensiva, che il giudice non ha potuto prendere in considerazione, avendo già provveduto sull'istanza. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372). L'annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Genova del 9 novembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentaz
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