CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, n. 279/22/16 depositata il 25 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente impugnava avviso di accertamento basato sulla asserita disponibilità finanziaria (che il contribuente giustificava come donazione remuneratoria da parte del fratello) presso la HSBC [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, con riferimento all’anno d’imposta 2006, assoggettata così a imposizione (IRPEF, IRAP e IVA). La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo un’eccessiva quantificazione delle Rinunciaal ricorso sanzioni base utilizzate per il calcolo della sanzione irrogata, confermando nel resto la prima pronuncia. Il contribuente propone allora ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che con l’istanza da ultimo citata il ricorrente ha rinunciato espressamente al ricorso tramite il proprio legale munito del relativo potere come da procura depositata. Lo stesso ha altresì richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha allegato di aver proposto istanza di definizione agevolata. La relativa documentazione non consente però di ricollegare gli atti oggetto dell’istanza al presente giudizio. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, mentre le spese di lite meritano integrale compensazione in relazione al collegamento dell’istanza di rinuncia alla legislazione condonistica. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese integralmente compens