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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2024

Cassazione n. 31374/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4966/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senl:enza con cui la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui agli artt. 612 comma 1 e 2 cod. pen., art. 7 D.L. 152/91; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravarr:e di cui all'art. 7 D.L. 152/91- è aspecifico in quanto il ricorrente ha contrastato il ragionamento della Corte di appello (cfr. pp. 5,6,7,8, della sentenza impugnata) con argomentazioni non centrate sulla ratio decidendi della decisione avversata, dal momento che ha ragionato sull'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione, mentre la Corte di appello ha ritenuto che essa sussistesse quanto al "metodo" mafioso, valorizzando, oltre alle caratteristiche della condotta, anche la pregressa condanna dell'imputato per associazione mafiosa, ma ciò al solo fine di corroborare ulteriormente il giudizio circa la portata intimidatoria del metodo adoperato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, di contro, che alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte il 29 marzo 2024 non spetta la liquidazione delle spese processuali in danno dell'imputato, dal momento che dette conclusioni sono intempestive, siccome non rispettose del termine minimo di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; lo stesso dicasi per la parte civile Comune di Vittoria, che ha presentato conclusioni tempestive ma prive di consistenza, limitandosi a richiamare genericamente quanto dedotto in precedenza e a rassegnare le conclusioni; a questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non nnassimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso in Roma, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4966/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senl:enza con cui la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui agli artt. 612 comma 1 e 2 cod. pen., art. 7 D.L. 152/91; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravarr:e di cui all'art. 7 D.L. 152/91- è aspecifico in quanto il ricorrente ha contrastato il ragionamento della Corte di appello (cfr. pp. 5,6,7,8, della sentenza impugnata) con argomentazioni non centrate sulla ratio decidendi della decisione avversata, dal momento che ha ragionato sull'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione, mentre la Corte di appello ha ritenuto che essa sussistesse quanto al "metodo" mafioso, valorizzando, oltre alle caratteristiche della condotta, anche la pregressa condanna dell'imputato per associazione mafiosa, ma ciò al solo fine di corroborare ulteriormente il giudizio circa la portata intimidatoria del metodo adoperato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, di contro, che alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte il 29 marzo 2024 non spetta la liquidazione delle spese processuali in danno dell'imputato, dal momento che dette conclusioni sono intempestive, siccome non rispettose del termine minimo di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; lo stesso dicasi per la parte civile Comune di Vittoria, che ha presentato conclusioni tempestive ma prive di consistenza, limitandosi a richiamare genericamente quanto dedotto in precedenza e a rassegnare le conclusioni; a questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non nnassimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 10
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