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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05910/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11446/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e UTG - [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 45559/2019depositata il 14/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 14-11-2022, il Giudice di Pace di Roma respinse l’impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di espulsione emesso l’1-7- 2019 dal Prefetto di quella stessa città.

2. Avverso la descritta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico formulato motivo, rubricato «error in iudicando in relazione all’art.360, co. 1, n.5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia», denuncia l’illegittimità dell’ordinanza impugnata Per avere il Giudice di Pace omesso l’esame di fatti decisivi, ossia la situazione della Nigeria e in particolare della regione del Delta del Niger, da cui il ricorrente proviene, ela sopravvenuta instabilità del Paese rispetto al momento dell’espatrio avvenuto nel 2015, nonché la condizione individuale dell’espellendo in caso di rimpatrio.

Denuncia altresì che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente poiché il Giudice di Pace non aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento e non aveva vagliato affatto le circostanze dedotte dal ricorrente in ricorso e in corso di causa, rappresentando il sensibile peggioramento della situazione di sicurezza interna del suo Paese e, in particolare, della sua area di provenienza (Delta del Niger), pure documentandolo con l’allegazione di fonti che assume essere attendibili e aggiornate (estratti Report A.I. 2016/17 e 2017/18 e [OSCURATO:PERSONA] al 05.04.19, riportati al motivo 2 del ricorso di 1^grado, pp.3 e 4, e [OSCURATO:PERSONA] del 03.04.17, riportato al motivo3 del ricorso di 1^ grado, p.6; nonché viaggiare sicuri del 9.10.2020, richiamato nelle note a trattazione scritta per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7829/2019; Cass. 18404/2023).

Il fatto che sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale, comporta che la procedura di espulsione prosegue il suo corso (Cass. 27077/2019), con la conseguente necessità di valutare ancheeventuali fatti integranti cause di inespellibilità .

Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, senza esporre in alcun modo le ragioni per le quali le allegazioni dell’opponente ‒ riprodotte nel ricorso con sufficiente specificità‒ non fossero accoglibili , sicché ricorre il vizio motivazionale denunciato.

Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento anche in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto.

5. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di Pace di Roma,in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Roma, che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11446/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e UTG - [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 45559/2019depositata il 14/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 14-11-2022, il Giudice di Pace di Roma respinse l’impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di espulsione emesso l’1-7- 2019 dal Prefetto di quella stessa città. 2. Avverso la descritta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo, rubricato «error in iudicando in relazione all’art.360, co. 1, n.5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia», denuncia l’illegittimità dell’ordinanza impugnata Per avere il Giudice di Pace omesso l’esame di fatti decisivi, ossia la situazione della Nigeria e in particolare della regione del Delta del Niger, da cui il ricorrente proviene, ela sopravvenuta instabilità del Paese rispetto al momento dell’espatrio avvenuto nel 2015, nonché la condizione individuale dell’espellendo in caso di rimpatrio. Denuncia altresì che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente poiché il Giudice di Pace non aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento e non aveva vagliato affatto le circostanze dedotte dal ricorrente in ricorso e in corso di causa, rappresentando il sensibile peggioramento della situazione di sicurezza interna del suo Paese e, in particolare, della sua area di provenienza (Delta del Niger), pure documentandolo con l’allegazione di fonti che assume essere attendibili e aggiornate (estratti Report A.I. 2016/17 e 2017/18 e [OSCURATO:PERSONA] al 05.04.19, riportati al motivo 2 del ricorso di 1^grado, pp.3 e 4, e [OSCURATO:PERSONA] del 03.04.17, riportato al motivo3 del ricorso di 1^ grado, p.6; nonché viaggiare sicuri del 9.10.2020, richiamato nelle note a trattazione scritta per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7829/2019; Cass. 18404/2023). Il fatto che sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale, comporta che la procedura di espulsione prosegue il suo corso (Cass. 27077/2019), con la conseguente necessità di valutare ancheeventuali fatti integranti cause di inespellibilità . Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, senza esporre in alcun modo le ragioni per le quali le allegazioni dell’opponente ‒ riprodotte nel ricorso con sufficiente specificità‒ non fossero accoglibili , sicché ricorre il vizio motivazionale denunciato. Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento anche in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto. 5. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di Pace di Roma,in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Roma, che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
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