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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01815/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 6 giugno 2022, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata per non doversi procedere per difetto di querela dal Tribunale di Vasto, in data 18 ottobre 2018, ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice, l'art. 646 cod. pen. tutela, non solo la posizione del proprietario del bene oggetto di appropriazione altrui, bensì anche quella del soggetto che su tale bene vanti una posizione qualificata, sicché il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (ex plurimis, Sez. 2 n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037); Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello logicamente giustificato l'esclusione, sulla base del rilevante valore del bene oggetto di appropriazione, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenuità dell'offesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 6 giugno 2022, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata per non doversi procedere per difetto di querela dal Tribunale di Vasto, in data 18 ottobre 2018, ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice, l'art. 646 cod. pen. tutela, non solo la posizione del proprietario del bene oggetto di appropriazione altrui, bensì anche quella del soggetto che su tale bene vanti una posizione qualificata, sicché il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (ex plurimis, Sez. 2 n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037); Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello logicamente giustificato l'esclusione, sulla base del rilevante valore del bene oggetto di appropriazione, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenuità dell'offesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris