Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 06884/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto in data 4 ottobre 2022, nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-640 cod. pen. 2.

Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta la ribadita affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di legittimazione.

Unitamente all'atto di impugnazione non risulta depositato, infatti, lo «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputat[a]» assente, richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2024 Il ns glier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto in data 4 ottobre 2022, nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-640 cod. pen. 2. Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta la ribadita affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di legittimazione. Unitamente all'atto di impugnazione non risulta depositato, infatti, lo «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputat[a]» assente, richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il ns glier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06884/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris