CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di SPOLETO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2020 la Corte di appello di Perugia ha confermato quella con cui, il 25 luglio 2019, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentato omicidio aggravato dai futili motivi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante e la recidiva specifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di otto anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, gli ha applicato le sanzioni accessorie previste per legge e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ed alla rifusione della spese relative all'azione civile. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le citate sentenze è scaturito dall'aggressione perpetrata il 2 maggio 2018 in Spoleto da [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a seguito di un diverbio intercorso tra la vittima, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di Miranda e già compagna di scuola di [OSCURATO:PERSONA], in occasione del quale il primo, intento a giocare a calcio- tennis con alcuni amici, aveva rivolto alla seconda parole di rimprovero, ritenendola responsabile della gestione di un cane che, lasciato libero, lo stava infastidendo. Miranda, avvertito dal cugino [OSCURATO:PERSONA], si portò sul posto e sanzionò l'offesa arrecata alla Mazzoli ingaggiando una colluttazione nel corso della quale colpì [OSCURATO:PERSONA] con un coltellino svizzero, cagionandogli lesioni al braccio ed all'emitorace sinistro, che resero necessario l'esecuzione di un intervento di emo- pneumotorace, con iniziale riserva della prognosi, successivamente sciolta con un residuo di quaranta giorni. 3. La Corte di appello, nel rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, ha, tra l'altro: confermato il giudizio di attendibilità riservato alla persona offesa; attestato l'idoneità e l'univocità degli atti compiuti; ritenuto che Miranda abbia agito animato da dolo diretto; condiviso la valutazione dell'equivalenza tra le generiche, da un lato, e l'aggravante dei futili motivi e la recidiva, dall'altro. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Con il primo, lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ricostruzione del fatto illecito, operata dalla Corte di appello sulla scorta di una non corretta interpretazione delle acquisite dichiarazioni testimoniali che, rettamente intese, dimostrano l'assenza, nella sua condotta, di qualsivoglia intento omicidiario. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello incongruamente sussunto il suo comportamento nell'ambito applicativo della fattispecie di omicidio tentato, senza considerare che egli non ha reiterato i colpi, ha utilizzato, in funzione lesiva, un oggetto di modesta portata offensiva, ha rinunziato, pur potendo contare sull'ausilio di alcuni amici, ad inseguire la vittima. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'idoneità letale di un coltello di piccole dimensioni. Con il quarto motivo, rileva, ancora in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, che la complessiva valutazione del fatto e della sua personalità avrebbero imposto il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dei futili motivi e sulla recidiva. Con il quinto motivo, deduce la carenza del prescritto requisito di univocità degli atti. Con il sesto ed ultimo motivo, obietta che la Corte di appello avrebbe dovuto, al più, qualificare la sua condotta come sorretta da dolo eventuale, incompatibile con il delitto tentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre i termini di legge. 2. La sentenza impugnata è stata, invero, emessa il 15 giugno 2020, con riserva di deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., entro il termine di novanta giorni, che risulta rispettato, essendo avvenuto il deposito il 20 luglio 2020. Il termine, di quarantacinque giorni, per la proposizione del ricorso per cassazione, ha, pertanto, cominciato a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dal 15 settembre 2020 (posto, invero, che il 13 settembre 2020, novantesimo giorno da quello di emissione della sentenza, era domenica, sicché la proroga di quel termine al primo giorno feriale successivo determina analogo spostamento in avanti del termine per impugnare, come precisato, tra le altre, da Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874) ed è spirato il 29 ottobre 2020, ovvero ben prima del deposito del ricorso per cassazione, intervenuto il 25 novembre 2020.Rebus sic stantibus, tangibile si palesa la tardività dell'impugnazione, dovendosi, peraltro, precisare che, se il decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione è sospeso durante il periodo feriale, ovvero dall'i al 31 agosto di ciascun anno, altrettanto non può dirsi per quelli per la redazione ed il deposito della motivazione della sentenza. Pertinente, sul punto, appare il richiamo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, nella sua espressione più autorevole (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), ha ribadito che «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)». Considerato, allora, che, durante il periodo feriale del 2020, stava decorrendo il termine per il deposito della motivazione — irrilevante essendo, invece, la circostanza che tale deposito fosse, di fatto, già avvenuto (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 35149 del 23/02/2017, Prosperi, Rv. 271188) — e non quello per la proposizione dell'impugnazione, non resta che prendere atto dell'irrimediabile tardività del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità. 3. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il