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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26351/2026

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a CORTE D'[OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Genova haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannatoOumarou Pafadnam per la ricettazione di un computer portatile.La Corte, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, giàconcesse in primo grado in equivalenza, sulla contestata aggravante, harideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione (oltre alla penapecuniaria).2.

Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato adducendo tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 513, cod. proc.pen. in relazione all'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., si lamenta la inutilizzabilitàdelle dichiarazioni predibattimentali della coimputata [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell'imputato nonché l'erronea qualificazione del silenzio processualedella difesa come consenso implicito all'utilizzazione delle dichiarazioni contraalios.2.2.

Il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità ex art. 606,lett. e, cod. proc. pen., in punto di affermazione di responsabilità.Eliminate dal compendio probatorio le dichiarazioni della coimputata, non visono elementi per affermare la responsabilità dell’imputato.La motivazione è manifestamente illogica nell’escludere la versionealternativa della cessione ad altra persona presente nel negozio al momentodell’ingresso della coimputata.Le sole contraddizioni dell’imputato non sono sufficienti per l’affermazione diresponsabilità.2.3.

Il terzo motivo lamenta la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod.proc. pen. in relazione all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e all'art. 62, n. 4,cod. pen. per mancata applicazione dell'attenuante del fatto di particolare tenuitàe contraddittorietà con il trattamento riservato alla coimputata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.2.

Il primo ed il secondo, che possono essere trattati congiuntamente,afferendo alla affermazione di responsabilità, partono dalla premessa, nonsupportata dall’esame degli atti del processo, che il verbale dell’interrogatorio resonel corso delle indagini dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], non esaminata nelcorso del dibattimento, sia stato acquisito all’udienza 4 maggio 2025, a dispettodell’opposizione espressa dalla difesa.

Da ciò deriverebbe, secondo la doglianzagià formulata in appello ed oggi rinnovata, la violazione dell’art. 513 cod. proc.pen., e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della coimputata, conconseguente fragilizzazione dell’intero quadro probatorio posto a fondamento delladecisione.2.1.

L’esame degli atti del processo, consentito dalla natura processualedell’eccezione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sulpunto), consente di rilevare che, all’udienza del 4 maggio 2025, allorquando ilpubblico ministero formulò la richiesta di acquisizione del verbale di interrogatoriodella coimputata in luogo dell’esame della stessa, nonché l’acquisizione didocumentazione e di immagini allegate al fascicolo di indagine, che si intendevafar ‘transitare’ nel fascicolo del dibattimento, il difensore dell’imputato si oppose econtestò solamente la acquisizione della documentazione ed in particolare deifilmati del tragitto seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere e per allontanarsi dalnegozio gestito dall’imputato.Risulta, infatti, dalla lettura delle pagine 11 e 12 della trascrizione dellafonoregistrazione dell’udienza, che, al momento della richiesta di acquisizione daparte del pubblico ministero, allorché il giudice diede disposizioni per laacquisizione del verbale e la separazione, dalla comunicazione di notizia di reato,delle fotografie a colori, con acquisizione limitata a queste ultime, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] limitò ad interloquire su quest’ultimo aspetto ‘acquisitivo’, chiedendo che siacquisisse, piuttosto che i singoli fotogrammi con, in calce, le note esplicativeaggiunte dai verbalizzanti, l’intero CD ove le immagini erano conservate.Ciò dimostra la infondatezza dell’assunto difensivo (pg. 3 del ricorso) secondocui il difensore si oppose nel corso dell’istruttoria all’acquisizione, evidenziandoespressamente che la [OSCURATO:PERSONA] fosse imputata nel medesimo processo.Quest’ultima è circostanza pacifica, ma non interferisce né esclude che, nelmomento in cui l’acquisizione del verbale di interrogatorio venne richiesta dalpubblico ministero, non fu espressa alcuna specifica opposizione.2.2.

Quanto precede fa ‘crollare’ l’intero ragionamento difensivo che su talpremessa era fondato, in relazione alla manifestazione o meno del consenso allaacquisizione, la cui sussistenza, almeno in via implicita (Sez. 2, n. 50658 del10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689-01; Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini,Rv. 262942-01), non può essere negata.2.3.

Corollario della manifesta infondatezza del primo motivo, è la manifestainfondatezza anche del secondo, che al primo è legato da un nesso dipregiudizialità.

È la stessa difesa dell’imputato, infatti, ad evidenziare (pg. 3) chele dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono un “elemento probatorio di rilievo concorrenteed integrativo” e che “la loro eventuale espunzione imporrebbe una rivalutazionedel compendio probatorio”, concludendo, nella pagina successiva (pg. 4) nel sensoche “escluse le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] dalla valenza probatoria utilizzabile, ilcompendio indiziario residuo è insufficiente a sostenere la condanna al di là di ogniragionevole dubbio”.D’altra parte, il motivo appunta la manifesta illogicità della decisione nell’averescluso che il dispositivo elettronico potesse essere stato ceduto, all’interno delnegozio, ad un cliente, piuttosto che al proprietario del negozio stesso, circostanzadel tutto inverosimile.3.

Manifestamente infondato, oltre che ripetitivo e quindi sostanzialmentegenerico, è anche il terzo motivo, sul diniego della attenuante di cui al quartocomma dell’art. 648 cod. pen., pure riconosciuta alla coimputata.Il motivo incentra l’argomento difensivo sull’analisi del valore economico dellacessione del bene ricettato, senza considerare tuttavia che (i) a rilevare è il valoredel bene ricettato (e precedentemente oggetto della sottrazione al legittimoproprietario), a prescindere dalla valutazione datane dai ricettatori nella lorotransazione illecita e che (ii) in tema di ricettazione, il valore del bene è unelemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuantespeciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, latenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenzaeconomica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametridi apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti alprofilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacitàa delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01).

Sotto quest’ultimo aspetto, la Corte di merito ha evidenziato adeguatamentele ragioni del diniego (profilo professionale dell’imputato) con argomenti chegiustificano il diverso trattamento riservato ai due coimputati, ma con i quali ladifesa non si è nemmeno confrontata, con conseguente aspecificità del motivo.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE D'[OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Genova haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannatoOumarou Pafadnam per la ricettazione di un computer portatile.La Corte, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, giàconcesse in primo grado in equivalenza, sulla contestata aggravante, harideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione (oltre alla penapecuniaria).2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato adducendo tre motivi.2.1. Con il primo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 513, cod. proc.pen. in relazione all'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., si lamenta la inutilizzabilitàdelle dichiarazioni predibattimentali della coimputata [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell'imputato nonché l'erronea qualificazione del silenzio processualedella difesa come consenso implicito all'utilizzazione delle dichiarazioni contraalios.2.2. Il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità ex art. 606,lett. e, cod. proc. pen., in punto di affermazione di responsabilità.Eliminate dal compendio probatorio le dichiarazioni della coimputata, non visono elementi per affermare la responsabilità dell’imputato.La motivazione è manifestamente illogica nell’escludere la versionealternativa della cessione ad altra persona presente nel negozio al momentodell’ingresso della coimputata.Le sole contraddizioni dell’imputato non sono sufficienti per l’affermazione diresponsabilità.2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod.proc. pen. in relazione all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e all'art. 62, n. 4,cod. pen. per mancata applicazione dell'attenuante del fatto di particolare tenuitàe contraddittorietà con il trattamento riservato alla coimputata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.2. Il primo ed il secondo, che possono essere trattati congiuntamente,afferendo alla affermazione di responsabilità, partono dalla premessa, nonsupportata dall’esame degli atti del processo, che il verbale dell’interrogatorio resonel corso delle indagini dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], non esaminata nelcorso del dibattimento, sia stato acquisito all’udienza 4 maggio 2025, a dispettodell’opposizione espressa dalla difesa. Da ciò deriverebbe, secondo la doglianzagià formulata in appello ed oggi rinnovata, la violazione dell’art. 513 cod. proc.pen., e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della coimputata, conconseguente fragilizzazione dell’intero quadro probatorio posto a fondamento delladecisione.2.1. L’esame degli atti del processo, consentito dalla natura processualedell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sulpunto), consente di rilevare che, all’udienza del 4 maggio 2025, allorquando ilpubblico ministero formulò la richiesta di acquisizione del verbale di interrogatoriodella coimputata in luogo dell’esame della stessa, nonché l’acquisizione didocumentazione e di immagini allegate al fascicolo di indagine, che si intendevafar ‘transitare’ nel fascicolo del dibattimento, il difensore dell’imputato si oppose econtestò solamente la acquisizione della documentazione ed in particolare deifilmati del tragitto seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere e per allontanarsi dalnegozio gestito dall’imputato.Risulta, infatti, dalla lettura delle pagine 11 e 12 della trascrizione dellafonoregistrazione dell’udienza, che, al momento della richiesta di acquisizione daparte del pubblico ministero, allorché il giudice diede disposizioni per laacquisizione del verbale e la separazione, dalla comunicazione di notizia di reato,delle fotografie a colori, con acquisizione limitata a queste ultime, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] limitò ad interloquire su quest’ultimo aspetto ‘acquisitivo’, chiedendo che siacquisisse, piuttosto che i singoli fotogrammi con, in calce, le note esplicativeaggiunte dai verbalizzanti, l’intero CD ove le immagini erano conservate.Ciò dimostra la infondatezza dell’assunto difensivo (pg. 3 del ricorso) secondocui il difensore si oppose nel corso dell’istruttoria all’acquisizione, evidenziandoespressamente che la [OSCURATO:PERSONA] fosse imputata nel medesimo processo.Quest’ultima è circostanza pacifica, ma non interferisce né esclude che, nelmomento in cui l’acquisizione del verbale di interrogatorio venne richiesta dalpubblico ministero, non fu espressa alcuna specifica opposizione.2.2. Quanto precede fa ‘crollare’ l’intero ragionamento difensivo che su talpremessa era fondato, in relazione alla manifestazione o meno del consenso allaacquisizione, la cui sussistenza, almeno in via implicita (Sez. 2, n. 50658 del10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689-01; Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini,Rv. 262942-01), non può essere negata.2.3. Corollario della manifesta infondatezza del primo motivo, è la manifestainfondatezza anche del secondo, che al primo è legato da un nesso dipregiudizialità. È la stessa difesa dell’imputato, infatti, ad evidenziare (pg. 3) chele dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono un “elemento probatorio di rilievo concorrenteed integrativo” e che “la loro eventuale espunzione imporrebbe una rivalutazionedel compendio probatorio”, concludendo, nella pagina successiva (pg. 4) nel sensoche “escluse le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] dalla valenza probatoria utilizzabile, ilcompendio indiziario residuo è insufficiente a sostenere la condanna al di là di ogniragionevole dubbio”.D’altra parte, il motivo appunta la manifesta illogicità della decisione nell’averescluso che il dispositivo elettronico potesse essere stato ceduto, all’interno delnegozio, ad un cliente, piuttosto che al proprietario del negozio stesso, circostanzadel tutto inverosimile.3. Manifestamente infondato, oltre che ripetitivo e quindi sostanzialmentegenerico, è anche il terzo motivo, sul diniego della attenuante di cui al quartocomma dell’art. 648 cod. pen., pure riconosciuta alla coimputata.Il motivo incentra l’argomento difensivo sull’analisi del valore economico dellacessione del bene ricettato, senza considerare tuttavia che (i) a rilevare è il valoredel bene ricettato (e precedentemente oggetto della sottrazione al legittimoproprietario), a prescindere dalla valutazione datane dai ricettatori nella lorotransazione illecita e che (ii) in tema di ricettazione, il valore del bene è unelemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuantespeciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, latenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenzaeconomica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametridi apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti alprofilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacitàa delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01). Sotto quest’ultimo aspetto, la Corte di merito ha evidenziato adeguatamentele ragioni del diniego (profilo professionale dell’imputato) con argomenti chegiustificano il diverso trattamento riservato ai due coimputati, ma con i quali ladifesa non si è nemmeno confrontata, con conseguente aspecificità del motivo.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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