Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2037/2009

ECLI:EU:C:2009:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 aprile 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑373/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Protezione dello strato di ozono – Importazione di bromuro di metile nell’Unione europea – Rifiuto di attribuire contingenti di importazione per l’anno 2005 – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

1. Ambiente – Protezione dello strato di ozono – Regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2037/2000, artt. 3, 4, 6 e 7) (v. punti 52‑60)

2. Ricorso di annullamento – Motivo di ricorso (Art. 230 CE) (v. punti 72‑73)

3. Procedura – Distinzione tra elementi di prova ed elementi di diritto (v. punto 80)

4. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (v. punti 85, 106)

5. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso (v. punti 86, 91‑95, 99‑102) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T‑216/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2005, A(05)4338‑D/6176, che ha negato l’assegnazione alla ricorrente di contingenti d’importazione di bromuro di metile nell’Unione europea, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Applicazione non corretta del diritto comunitario – Insufficienza di motivazione – Violazione dell’art. 220 CE.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] NV è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 aprile 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑373/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Protezione dello strato di ozono – Importazione di bromuro di metile nell’Unione europea – Rifiuto di attribuire contingenti di importazione per l’anno 2005 – Legittimo affidamento – Certezza del diritto» 1. Ambiente – Protezione dello strato di ozono – Regolamento n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2037/2000, artt. 3, 4, 6 e 7) (v. punti 52‑60) 2. Ricorso di annullamento – Motivo di ricorso (Art. 230 CE) (v. punti 72‑73) 3. Procedura – Distinzione tra elementi di prova ed elementi di diritto (v. punto 80) 4. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (v. punti 85, 106) 5. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso (v. punti 86, 91‑95, 99‑102) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T‑216/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2005, A(05)4338‑D/6176, che ha negato l’assegnazione alla ricorrente di contingenti d’importazione di bromuro di metile nell’Unione europea, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Applicazione non corretta del diritto comunitario – Insufficienza di motivazione – Violazione dell’art. 220 CE. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] NV è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2037/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris