CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5 2 8 2 - 2 5 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19735/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25883/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16.11.2023 il Giudice di Pace di Palmi ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità Moldava, per il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n.286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, le pretese violazioni di legge, sui punti oggetto del ricorso, sono del tutto insussistenti atteso che : a) la tardiva ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente, non è motivo di nullità della sentenza; b) la impugnazione è stata ritualmente proposta nel termine di trenta giorni dall'avviso di deposito della sentenza, il che rende del tutto astratta la doglianza; c) vi è congrua motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto; d) il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, non era decorso al momento della decisione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass