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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18565/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 139) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, avendo insindacabilmente riscontrato che l'imputato era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti (circa 300 grammi, complessivamente, di hashish e marijuana) di diversa qualità; che egli era privo di una stabile e documentata fonte di reddito ed aveva tenuto un comportamento teso ad attirare l'attenzione della moglie e a non consentire l'accesso alla sua abitazione alla Polizia, al fine quantomeno di ritardare la perquisizione domiciliare.

I giudici hanno plausibilmente ritenuto che il detto quantitativo di droga non apparisse compatibile con una scorta personale ma, piuttosto, fosse finalizzato a soddisfare una variegata clientela.

Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in Cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 139) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, avendo insindacabilmente riscontrato che l'imputato era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti (circa 300 grammi, complessivamente, di hashish e marijuana) di diversa qualità; che egli era privo di una stabile e documentata fonte di reddito ed aveva tenuto un comportamento teso ad attirare l'attenzione della moglie e a non consentire l'accesso alla sua abitazione alla Polizia, al fine quantomeno di ritardare la perquisizione domiciliare. I giudici hanno plausibilmente ritenuto che il detto quantitativo di droga non apparisse compatibile con una scorta personale ma, piuttosto, fosse finalizzato a soddisfare una variegata clientela. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 18565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris