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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23450/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 18/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 comma terzo n. 3) quinquies cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, cui si accompagna la memoria difensiva in data 20/04/2023, che contesta il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che salda ed integra quella del Tribunale - ha dato pertinentemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la struttura motivazionale del giudice di prime cure); osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 18/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 comma terzo n. 3) quinquies cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, cui si accompagna la memoria difensiva in data 20/04/2023, che contesta il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che salda ed integra quella del Tribunale - ha dato pertinentemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la struttura motivazionale del giudice di prime cure); osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 23450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris