CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e rideterminato in mitius la pena, confermando la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputata — è generico e manifestamente infondato in quanto: non si confronta con l'iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01), che ha indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha fondato la decisione sul riconoscimento dell'imputata da parte sia dell'operante (valorizzando il fatto che egli la conoscesse) sia della persona offesa, finendo col reiterare il medesimo ordine di argomentazioni già disattese (fondate sulla somiglianza tra la Cirelli e le sorelle); né nella specie può ravvisarsi l'asserita «violazione del diritto di difesa» (che si sarebbe determinata per la mancata attribuzione di rilevanza probatoria alle fotografie prodotte dalla difesa, poiché non accompagnate dai relativi documenti di identità), in quanto al riguardo in maniera del tutto logica — in assenza di elementi per determinare con chiarezza chi vi fosse ritratto — esse non sono state valorizzate; fermo restando che, comunque, si tratta di un profilo per nulla decisivo rispetto al piano argomentativo su cui si fonda la condanna, come esposto basato sul riconoscimento dell'imputata (considerato attendibile) da parte di due soggetti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de