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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 09605/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06AWFWN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del quantitativo di cocaina sequestrata, da cui erano ricavabili oltre 2.600 dosi — elemento negativo assorbente, certamente ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità" - e del ruolo di trasportatore dell'imputato, sintomatico di un suo inserimento in un'organizzazione criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06AWFWN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del quantitativo di cocaina sequestrata, da cui erano ricavabili oltre 2.600 dosi — elemento negativo assorbente, certamente ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità" - e del ruolo di trasportatore dell'imputato, sintomatico di un suo inserimento in un'organizzazione criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.