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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 18570/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 l 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena (un anno, undici mesi e sedici giorni di reclusione) indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Bologna il 16 febbraio 2023.

A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato il profilo personologico del condannato e, pur dando atto del mutamento di vita dallo stesso intrapreso (inserimento in un nucleo familiare e costituzione di una società, con conseguente svolgimento di attività lavorativa), ha valorizzato in senso contrario alla concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova le recenti segnalazioni riguardanti gli inadempimenti che si riferiscono a detta attività, attestanti una non cristallina gestione contabile e fiscale.

Ha ritenuto, tuttavia, che la residua pericolosità sociale potesse essere adeguatamente contenuta con la misura della detenzione domiciliare, quale misura più idonea a contemperare le esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione dalla commissione di reati.

2. Ayeddi propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di illogicità della motivazione.

Il provvedimento di rigetto della misura dell'affidamento sarebbe stato emesso in assenza della pur richiesta relazione dell'équipe trattamentale, che avrebbe potuto fornire – come peraltro richiesto dallo stesso Tribunale – elementi utili riguardo all'ambiente sociale e familiare del condannato, di una sua possibilità di reinserimento, della disponibilità ad adoperarsi in favore della persona offesa, infine avrebbe potuto sciogliere il nodo delle perplessità manifestate relativamente alla corretta dichiarazione dei reddite.

In conclusione, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogico da parte del Giudice specializzato delegare accertamenti istruttori e poi decidere senza attenderne l'esito.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 22 gennaio 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 22 gennaio 2025, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo quanto chiarito da questa Corte, infatti, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02) In effetti, poiché il rispetto di tale termine è servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, in vista dell’udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.

2. Nel merito, la base argomentativa offerta dal Tribunale evidenzia il lamentato profilo d'illogicità.

Risulta invero dagli atti, che il Collegio può esaminare quale giudice del "fatto processuale" (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che la situazione fattuale corrisponde a quanto indicato nel ricorso e, precisamente, che il Tribunale di sorveglianza aveva, in data 20 maggio 2024, chiesto all'Uepe di relazionare sulla situazione del condannato, ma aveva deciso sull'istanza, all'udienza del 20 giugno 2024, senza attendere il relativo esito.

È fermo, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su una richiesta presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di compiere altri accertamenti sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01) e, dunque, il medesimo tribunale «non ha l'obbligo di acquisire la relazione sull'osservazione della personalità nel caso in cui il condannato sia libero, l'osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, Ordinanza n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdalah, Rv. 261292).

E, tuttavia, una volta che il Tribunale di sorveglianza ha scelto di chiedere informazioni all'Uepe, organo deputato all'osservazione del condannato, così dimostrando di avere bisogno di approfondimenti sulla personalità e sullo stile di vita dello stesso, la decisione che ha reso, senza attendere detti elementi informativi, è manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] specializzato, infatti, se non è in alcun modo vincolato dai giudizi d’idoneità ivi espressi, è tuttavia tenuto a considerare le informazioni riferite sulla personalità e sullo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01).

Il principio in parola – che qui si condivide e riafferma – è stato recentemente ribadito (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 - 01) in relazione a ipotesi, diversa ma assimilabile a quella oggetto di odierno scrutinio, di relazione dell'équipe di osservazione già presente in atti e del tutto trascurata dal Tribunale di sorveglianza. 3.Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame, libero nell'esito ma emendato dal vizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 l 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena (un anno, undici mesi e sedici giorni di reclusione) indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Bologna il 16 febbraio 2023. A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato il profilo personologico del condannato e, pur dando atto del mutamento di vita dallo stesso intrapreso (inserimento in un nucleo familiare e costituzione di una società, con conseguente svolgimento di attività lavorativa), ha valorizzato in senso contrario alla concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova le recenti segnalazioni riguardanti gli inadempimenti che si riferiscono a detta attività, attestanti una non cristallina gestione contabile e fiscale. Ha ritenuto, tuttavia, che la residua pericolosità sociale potesse essere adeguatamente contenuta con la misura della detenzione domiciliare, quale misura più idonea a contemperare le esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione dalla commissione di reati. 2. Ayeddi propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di illogicità della motivazione. Il provvedimento di rigetto della misura dell'affidamento sarebbe stato emesso in assenza della pur richiesta relazione dell'équipe trattamentale, che avrebbe potuto fornire – come peraltro richiesto dallo stesso Tribunale – elementi utili riguardo all'ambiente sociale e familiare del condannato, di una sua possibilità di reinserimento, della disponibilità ad adoperarsi in favore della persona offesa, infine avrebbe potuto sciogliere il nodo delle perplessità manifestate relativamente alla corretta dichiarazione dei reddite. In conclusione, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogico da parte del Giudice specializzato delegare accertamenti istruttori e poi decidere senza attenderne l'esito. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 22 gennaio 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 22 gennaio 2025, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Secondo quanto chiarito da questa Corte, infatti, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02) In effetti, poiché il rispetto di tale termine è servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, in vista dell’udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Nel merito, la base argomentativa offerta dal Tribunale evidenzia il lamentato profilo d'illogicità. Risulta invero dagli atti, che il Collegio può esaminare quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che la situazione fattuale corrisponde a quanto indicato nel ricorso e, precisamente, che il Tribunale di sorveglianza aveva, in data 20 maggio 2024, chiesto all'Uepe di relazionare sulla situazione del condannato, ma aveva deciso sull'istanza, all'udienza del 20 giugno 2024, senza attendere il relativo esito. È fermo, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su una richiesta presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di compiere altri accertamenti sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01) e, dunque, il medesimo tribunale «non ha l'obbligo di acquisire la relazione sull'osservazione della personalità nel caso in cui il condannato sia libero, l'osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, Ordinanza n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdalah, Rv. 261292). E, tuttavia, una volta che il Tribunale di sorveglianza ha scelto di chiedere informazioni all'Uepe, organo deputato all'osservazione del condannato, così dimostrando di avere bisogno di approfondimenti sulla personalità e sullo stile di vita dello stesso, la decisione che ha reso, senza attendere detti elementi informativi, è manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] specializzato, infatti, se non è in alcun modo vincolato dai giudizi d’idoneità ivi espressi, è tuttavia tenuto a considerare le informazioni riferite sulla personalità e sullo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). Il principio in parola – che qui si condivide e riafferma – è stato recentemente ribadito (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 - 01) in relazione a ipotesi, diversa ma assimilabile a quella oggetto di odierno scrutinio, di relazione dell'équipe di osservazione già presente in atti e del tutto trascurata dal Tribunale di sorveglianza. 3.Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame, libero nell'esito ma emendato dal vizio
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