CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Monza di condanna per il reato di cui all'art. 624, 625 nn. 2 e 7, cod. pen. (il 9/2/2017); viste le conclusioni scritte rassegnate dalla parte civile Trenord s.r.I.; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), in ogni caso prospettanti doglianze in fatto, inerenti alla valutazione delle prove, inammissibili in sede di legittimità, avendo la Corte dato conto degli elementi alla stregua dei quali, in maniera non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, ha confermato il giudizio di responsabilità; che, infine, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 581 comma 1- quater, cod. proc. pen., genericamente agitata con il primo motivo, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte di legittimità, non avendo la difesa introdotto profili che impongano di discostarsi dai principi già affermati in ordine alla ratio della disposizione e alla coerenza con i principi costituzionali e convenzionali, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a imitare impugnazioni non derivanti da opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati previsti correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-01; sez. 6, n. 3365 del 20/12/2024, Terrasi, Rv. 285900-01; sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non anche la rifusione delle spese alla parte civile TRENORD s.r.I., non avendo essa fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente /i [OSCURATO:PERSONA] Emanu4felbi Sa vo DEPOSV