Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 02044/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25631/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1132/2023 depositata il 12/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bariaccolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] , volta a far accertare l'inesistenza di una servitù di veduta a carico dell'immobile di sua proprietà ed a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ordinò il ripristino dello stato dei luoghinei confronti dei convenuti.

Su gravame dei soccombenti, la Corte d'appello di Bari, con sentenza 30 marzo 2016, n. 355, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettòintegralmente la domanda attorea, ma, a seguito di ricorso del Tedesco avanti la Corte di cassazione, quest’ultima dispose l’annullamento della sentenza di appello.

Per quel che ancora interessa, con l’ordinanza n. 6140 del 24 febbraio 2022, questa Suprema Corte affermò “La Corte d'appello, nello stabilire che la servitù di veduta era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, non ha considerato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale "il muro divisorio tra due immobili non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti" (così Cass. n. 6927/2015, v. anche Cass. n. 820/2000 e Cass. n. 6407/1994)”.

A seguito di rituale riassunzione, la Corte d’appello di Bari accolse l’originaria domanda, con sentenza n. 1132 depositata il 1 2 luglio 202 3, dichiarando l’inesistenza della servitù di veduta e condannando la Roselli ed il Fragassi al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice officiato delrinvio affermò che , in conseguenza della sopraelevazione di un camminamentoin funzione di muro divisorio, con la creazione di un piano di calpestio, sarebbe stata portata a termine un’opera utilizzabile per l’affaccio, a distanza illegale, pur essendo impregiudicata la possibilità delle parti di concordare un’appropriata soluzione alternativa.

Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattromotivi.

Si ècostituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso la prima censura, i ricorrenti deduc ono la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 900, 901, 905, 949, 2697 c.c. e 384 c. 2 c.p.c. - Contraddittorietà della motivazione - Inesistenza della servitù di veduta.

Affermano che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore per aver illegittimamente ritenuto che il ballatoio costituis se opera utilizzabile per l’affaccio.L’affermazione della sentenza che da tale ballatoio si eserciterebbe la veduta grazie all’altezza del muro divisorio (95,5 cm), tale da permettere l’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza , sarebbe stata in contrasto con il principio di diritto espresso nella fase rescindente, riguardante l’impossibilità di esercitare una servitù diveduta attraverso il muro divisorio, e, per altro verso, si sarebbe posta in contrasto con il costante orientamento di questa Suprema Corte , secondo cui le opere non funzionalmente e principalmente volte all’esercizio della veduta in alienum, percostituire appunto vedute, avrebbero dovuto intrinsecamente, per le loro caratteristiche e conformazione, consentire un comodo affaccio in condizioni disicurezza.

2. Con il secondo mezzo, la Roselli ed il Fragassi si d olgono della violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. inrelazione agli artt. 900 e 905 c.c. –Carenza di motivazione – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.in relazione all’altezza del parapetto di 95,5 cm che non permetterebbel’affaccio in sicurezza.

Sostengono che la pronunzia impugnata avrebbe ritenuto apoditticamente e senza fornire alcuna specificamotivazione che l’altezza del muro divisorio pari a 95,5 cm.fosse tale da permettere l’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.

La questione, oggetto didiscussione tra le parti, non sarebbe stata in alcun modo esaminata dalla Corteterritoriale.

3. Attraverso la terza doglianza, i ricorrenti denuncia no la v iolazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1146, 1158, 1061, 1062 e 2697 c.c. nonchéomesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c. 1 n. 5c.p.c. in relazione alla preesistente costituzione della servitù diveduta.

La sentenza avrebbeerroneamente ritenuto non costituita per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione la servitù di veduta a favore della proprietà dei coniugi Roselli-Fragassi, in forza delpreesistente stato dei luoghi, omettendo di considerare le risultanze istruttorie.

4. La quarta lagnanza si riferisce alla violazione di legge e falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 905 e 885 c.c. e 112 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe omesso di disporre l’esecuzione di interventi alternativi idonei all’eliminazione della servitù di veduta senza ricorrere alla soppressione del ballatoio, ripristinando lo status quo ante.

L a pronuncia non avrebbe considerato il dettato di cui all’art. 885 c.c. che legittima il comproprietario ad innalzare il muro comune, intervento che nella specie impedirebbe qualsiasi affaccio.

La motivazione di talerigetto si porrebbe peraltro in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] appare necessario, ai fini della decisione, acquisire il fascicolo d’ufficio contenente la C.T.U. ed i relativi allegatiplanimetrici e fotografici; P. Q. M. Manda alla C ancelleria di richiedere il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito contenente la C.T.U. ed i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25631/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1132/2023 depositata il 12/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bariaccolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] , volta a far accertare l'inesistenza di una servitù di veduta a carico dell'immobile di sua proprietà ed a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ordinò il ripristino dello stato dei luoghinei confronti dei convenuti. Su gravame dei soccombenti, la Corte d'appello di Bari, con sentenza 30 marzo 2016, n. 355, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettòintegralmente la domanda attorea, ma, a seguito di ricorso del Tedesco avanti la Corte di cassazione, quest’ultima dispose l’annullamento della sentenza di appello. Per quel che ancora interessa, con l’ordinanza n. 6140 del 24 febbraio 2022, questa Suprema Corte affermò “La Corte d'appello, nello stabilire che la servitù di veduta era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, non ha considerato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale "il muro divisorio tra due immobili non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti" (così Cass. n. 6927/2015, v. anche Cass. n. 820/2000 e Cass. n. 6407/1994)”. A seguito di rituale riassunzione, la Corte d’appello di Bari accolse l’originaria domanda, con sentenza n. 1132 depositata il 1 2 luglio 202 3, dichiarando l’inesistenza della servitù di veduta e condannando la Roselli ed il Fragassi al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice officiato delrinvio affermò che , in conseguenza della sopraelevazione di un camminamentoin funzione di muro divisorio, con la creazione di un piano di calpestio, sarebbe stata portata a termine un’opera utilizzabile per l’affaccio, a distanza illegale, pur essendo impregiudicata la possibilità delle parti di concordare un’appropriata soluzione alternativa. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattromotivi. Si ècostituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura, i ricorrenti deduc ono la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 900, 901, 905, 949, 2697 c.c. e 384 c. 2 c.p.c. - Contraddittorietà della motivazione - Inesistenza della servitù di veduta. Affermano che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore per aver illegittimamente ritenuto che il ballatoio costituis se opera utilizzabile per l’affaccio.L’affermazione della sentenza che da tale ballatoio si eserciterebbe la veduta grazie all’altezza del muro divisorio (95,5 cm), tale da permettere l’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza , sarebbe stata in contrasto con il principio di diritto espresso nella fase rescindente, riguardante l’impossibilità di esercitare una servitù diveduta attraverso il muro divisorio, e, per altro verso, si sarebbe posta in contrasto con il costante orientamento di questa Suprema Corte , secondo cui le opere non funzionalmente e principalmente volte all’esercizio della veduta in alienum, percostituire appunto vedute, avrebbero dovuto intrinsecamente, per le loro caratteristiche e conformazione, consentire un comodo affaccio in condizioni disicurezza. 2. Con il secondo mezzo, la Roselli ed il Fragassi si d olgono della violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. inrelazione agli artt. 900 e 905 c.c. –Carenza di motivazione – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.in relazione all’altezza del parapetto di 95,5 cm che non permetterebbel’affaccio in sicurezza. Sostengono che la pronunzia impugnata avrebbe ritenuto apoditticamente e senza fornire alcuna specificamotivazione che l’altezza del muro divisorio pari a 95,5 cm.fosse tale da permettere l’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. La questione, oggetto didiscussione tra le parti, non sarebbe stata in alcun modo esaminata dalla Corteterritoriale. 3. Attraverso la terza doglianza, i ricorrenti denuncia no la v iolazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1146, 1158, 1061, 1062 e 2697 c.c. nonchéomesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c. 1 n. 5c.p.c. in relazione alla preesistente costituzione della servitù diveduta. La sentenza avrebbeerroneamente ritenuto non costituita per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione la servitù di veduta a favore della proprietà dei coniugi Roselli-Fragassi, in forza delpreesistente stato dei luoghi, omettendo di considerare le risultanze istruttorie. 4. La quarta lagnanza si riferisce alla violazione di legge e falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 905 e 885 c.c. e 112 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di disporre l’esecuzione di interventi alternativi idonei all’eliminazione della servitù di veduta senza ricorrere alla soppressione del ballatoio, ripristinando lo status quo ante. L a pronuncia non avrebbe considerato il dettato di cui all’art. 885 c.c. che legittima il comproprietario ad innalzare il muro comune, intervento che nella specie impedirebbe qualsiasi affaccio. La motivazione di talerigetto si porrebbe peraltro in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] appare necessario, ai fini della decisione, acquisire il fascicolo d’ufficio contenente la C.T.U. ed i relativi allegatiplanimetrici e fotografici; P. Q. M. Manda alla C ancelleria di richiedere il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito contenente la C.T.U. ed i r
Sentenza Cassazione n. 02044/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris