CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 00667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Padova del 21 settembre 2020, che, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città del 9 settembre 2019, che, riconosciutolo responsabile del delitto di cui all'art. 582 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia e al versamento di una provvisionale sul risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Con tempestiva impugnativa, a firma del difensore, deduce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione e, all'uopo, produce verbale di remissione di querela effettuata dal procuratore speciale del querelante, in data 4 gennaio 2021 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in forza presso la Procura della Repubblica di Padova, e contestuale accettazione della stessa da parte del suo procuratore speciale. 3. Il ricorso è fondato. Poiché non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti ed avuto riguardo al principio di diritto secondo cui << È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625)>>, rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata, per sopravvenuta estinzione del reato. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, a norma dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., in mancanza di contraria determinazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. ti [OSCURATO:PERSONA])-gestensore ) : í Ed