CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini dell'8 luglio 2024, che ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, che era superiore di un mese rispetto al minimo edittale previsto dalla legge, non è consentito in sede di legittimità perché generico oltre che manifestamente infondato, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; sul punto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa è indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, ed ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". In motivazione, la Corte territoriale ha, invero, tenuto conto della non modesta offensività in concreto del fatto, del danno arrecato alla p.o., del danno materiale arrecato ai entrambi gi esercizi commerciali, oltre ai molteplici precedenti penali, specifici e recenti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, che connotano in negativo la personalità del ricorrente; inoltre, il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, in tema di reato continuato, il limite minimo di pena, non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, per l'aumento previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata, opera, come nel caso di specie, anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. 5, Sentenza n. 48768 del 07/06/2013, Rv. 258669 - 01; Sez. F, Sentenza n. 53573 del 11/09/2014, Rv. 261887 - 01; Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01);- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M