CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01610/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; acre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i )2 /1.4(2? O? o Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste negli argomenti proposti nel ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, ) mentre il ricorso non attacca in modo specifico la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata secondo cui la prossimità tra i reati oggetto delle sentenze nn. 1. e 5. sia una mera contingenza e non riveli, quindi, una unicità di disegno criminoso; da ultimo, l'argomento speso in ricorso, secondo cui lo stesso è stato imputato anche del reato di cui all'art.416 cod. pen. finalizzato alla perpetrazione dei più furti d'auto, non introduce elementi di illogicità manifesta della motivazione, atteso che il ricorrente è stato assolto da tale contestazione ed in ogni caso la data di inizio della permanenza del reato associativo riportata in ricorso è successiva alle date del commesso reato di tutti i fatti, tranne quello sub 2., oggetto dell'istanza di continuazionej Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensor