CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefserrSte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato, con motivazione che ha escluso la propria competenza per non esser-prevista da alcuna disposizione normativa, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria in pendenza di delibazione di istanza di affidamento in prova del medesimo. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Capraro, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 660, 678 cod. proc. pen. e 47, comma 12, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). La difesa lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Trento ha ritenuto la propria incompetenza sulla sospensione della pena pecuniaria in pendenza dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, nonostante il dato normativo e in particolare il combinato disposto delle suddette disposizioni normative, come, altresì, interpretato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la competenza funzionale esclusiva del Tribunale di sorveglianza a conoscere anche in fase cautelare e preliminare qualsivoglia vicenda concernente la fase esecutiva della pena sia essa detentiva o pecuniaria. 2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa rileva violazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. in tema di verifica dei presupposti della sospensione stessa in relazione alle disagiate condizioni economiche del condannato. Si osserva che l'unica valutazione richiesta al Tribunale in questa fase interlocutoria e preventiva è quella di verificare - attraverso un giudizio prognostico da condursi attraverso la valutazione, da un lato, della sussistenza dei presupposti di legge dedotti in istanza per accedere alla misura dell'affidamento in prova e, dall'altro, della ricorrenza delle disagiate condizioni economiche del richiedente - la possibile prognosi favorevole circa la concessione del beneficio di estinzione della pena pecuniaria, con la conseguente adozione delle misure opportune quale quella della sospensione invocata. Si evidenzia che, in assenza di un intervento sospensivo in via cautelare del Tribunale di sorveglianza, il condannato potrebbe vedersi costretto a pagare una multa che potrebbe, invero, essere dichiarata estinta all'esito del procedimento incardinato e in presenza dei presupposti di cui al citato art. 47, comma 12. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1.1. L'art. 47, comma 12, Ord. pen. prevede che, in caso di esito positivo della prova dal tribunale di sorveglianza disposta in applicazione del comma 1 dello stesso articolo, determinante estinzione della pena detentiva sostituita, lo stesso giudice della sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta 'anche la pena pecuniaria (inflitta unitamente alla pena detentiva estinta) che non sia stata ancora riscossa. Tale disposizione, avente conferma nel precetto contenuto nell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nella parte relativa alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale), attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza, di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione della pena pecuniaria, inflitta a persona che si trovi in disagiate condizioni economiche unitamente a pena detentiva sostituita dall'affidamento in prova al servizio sociale dallo stesso tribunale disposto ed il cui esito sia stato di segno positivo. La decisione di estinzione della pena pecuniaria in applicazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., può formare oggetto di anticipazione giudiziale, di natura cautelare, mediante provvedimento di sospensione dell'esecuzione di tale pena, sulla quale la competenza a decidere secondo i principi generali in materia cautelare operanti anche nell'ambito dell'esecuzione penale (in assenza di previsioni di segno contrario) non può che essere rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo, i cui effetti alla stregua di quanto prospettato dovrebbero essere salvaguardati, essendo tale giudice quello al quale resta attribuita durante il procedimento la conoscenza del percorso trattamentale compiuto in funzione del giudizio finale sull'esito della misura. Si veda al riguardo Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276388, secondo cui in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen. (e in senso conforme Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Albertin, Rv. 273121). 1.2. Di questi principi non ha fatto buon governo il Tribunale di sorveglianza di Trento nel ritenersi incompetente sulla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria e nel non procedere alla valutazione dei presupposti dell'invocata misura cautelare. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Trento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d