CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 16522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5938/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA V. PRISCIANO 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2608/2018 pubblicata il01/08/2018 RGN . 6336/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la Corte di Appello di Napoli respingeva l’appello del [OSCURATO:PERSONA] di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale erastata parzialmente accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento di inquadramento superiore e di differenze retributive; avverso la sentenza proponeva ricorso il Consorzio con unico motiv o ; controparte non si costituiva nel grado ; successivamente parte ricorrente deposita va dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di non ave re più interesse alla prosecuzione del giudizio; Considerato che rileva il Collegio chela rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; non vi è luogo a provvedere sulle spese di litedel presente giudizio, stante la mancata costituzione di parte intimata, nésul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella