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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 03535/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C‘, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria difensiva depositata in data 21 novembre 2023.

1. Rilevato che in data 14 novembre 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege.

2. Ritenuto che le censure poste nell'unico motivo dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma cod. pen, tra ì reati oggetto della richiesta, con rilievo decisivo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due anni) e l'assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Tale non può, infatti, essere considerata l'omogeneità tra uno dei reati accertati dalla sentenza sub 2), la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa nel marzo dell'anno 2019ed i reati fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui alla sentenza sub 1) poiché il sodalizio, secondo l'accertamento del giudice della cognizione era rimasto operativo fino al marzo 2017 mentre Nastasí era stato arrestato nel luglio dello stesso anno.

E', quindi, pìù plausibile che le violazioni, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa protrattasi per più anni, siano riconducibili ad autonome risoluzioni.

1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito, attribuendo rilevanza decisiva alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mancini che, tuttavia, da sole, in assenza di riscontri, non sono idonee a superare l'accertamento del giudice della cognizione sulla perduranza del vincolo associativo.

1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C‘, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria difensiva depositata in data 21 novembre 2023. 1. Rilevato che in data 14 novembre 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege. 2. Ritenuto che le censure poste nell'unico motivo dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma cod. pen, tra ì reati oggetto della richiesta, con rilievo decisivo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due anni) e l'assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali, anche di quelli successivi. Tale non può, infatti, essere considerata l'omogeneità tra uno dei reati accertati dalla sentenza sub 2), la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa nel marzo dell'anno 2019ed i reati fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui alla sentenza sub 1) poiché il sodalizio, secondo l'accertamento del giudice della cognizione era rimasto operativo fino al marzo 2017 mentre Nastasí era stato arrestato nel luglio dello stesso anno. E', quindi, pìù plausibile che le violazioni, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa protrattasi per più anni, siano riconducibili ad autonome risoluzioni. 1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito, attribuendo rilevanza decisiva alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mancini che, tuttavia, da sole, in assenza di riscontri, non sono idonee a superare l'accertamento del giudice della cognizione sulla perduranza del vincolo associativo. 1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
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