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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 40166/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 13/12/2021 nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello, proposto dal Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 24/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, in guanto l'atto di impugnazione era stato depositato prima della scadenza del termine per l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in assenza di avocazione e/o di intese tra i due predetti uffici in tema di impugnazioni.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce ricorre, in data 17/12/2021, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 605, 593-bis, 591 cod. proc. pen., 166-bis disp. att. cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto proprio la mancata impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica dimostra la sussistenza di intese tra gli ufficio, a nulla rilevando l'istituto dell'avocazione; inoltre, la Corte territoriale sembra introdurre un divieto di impugnazione non previsto dall'ordinamento, ancorandolo alla mancata scadenza del termine per l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica; in ogni caso, nella vicenda in esame, sussisteva un meccanismo di coordinamento tra gli uffici, regolato dal provvedimento n.1891 del 15/03/2018, non sindacabile dalla Corte di Appello, sulla base del quale è stato esercitato il potere di impugnazione; la Corte di appello, infine, ha creato una causa di inammissibilità - agganciata alla dimostrazione, da parte del Procuratore generale, dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica - del tutto insussistente nell'ordinamento e del tutto estranea ai casi di inammissibilità di cui all'art. 591 cod. proc. pen., posto che sicuramente il Procuratore generale non è carente di legittimazione, in quanto il potere di impugnare compete a tale ufficio, seppure esso sia sottoposto alla condizione potestativa dell'esercizio del concorrente potere da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che, nel caso di specie, non lo aveva esercitato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce è fondato, per le ragioni di seguito illustrate, e va, pertanto, accolto.

Questa Corte regolatrice ha affermato, anche di recente, con orientamento condiviso dal Collegio, che "In tema di appello della parte pubblica, ai fini della legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il Procuratore della Repubblica abbia espressamente prestato acquiescenza, ragion per cui è rituale l'appello proposto dal Procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il Procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere l'intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione." (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814).Peraltro, anche la precedente pronuncia, di cui alla Sez. 3, n. 14242 del 03/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281577 - secondo cui "In tema di impugnazioni, il Procuratore generale è legittimato a proporre appello solo nel caso di avocazione o in quello in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento." -, in motivazione, ha ricordato come le limitazioni all'esercizio del potere di appello da parte del Procuratore generale, di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., hanno superato il vaglio della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 34 del 2020, ha osservato come la limitazione del potere di appello trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi, nello specifico quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimnnetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali.

Peraltro, appare evidente come il potere del Procuratore generale, di proporre impugnazione allorquando il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza, non significa affatto che tale "acquiescenza" debba essere espressa, in quanto, in tal caso, il Procuratore generale dovrebbe attendere - prima di esercitare il potere di impugnazione - lo spirare del termine previsto in capo al Procuratore della Repubblica per impugnare.

Considerato, infatti, che entrambi i predetti soggetti processuali hanno gli stessi termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., essendo diversa solo la decorrenza di tale termine, non può prescindersi, nella ricostruzione del sistema delle impugnazioni della parte pubblica, del disposto di cui all'art. 166- bis disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto".

In tal senso, quindi, ben potrebbe verificarsi che il Procuratore generale riceva la comunicazione dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nello stesso giorno del Procuratore della Repubblica (ad esempio nel caso di sentenza con motivazione contestuale), il che comporterebbe - nell'ipotesi in cui fosse necessario attendere lo spirare del termine per l'esercizio dell'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica - l'effetto paradossale della vanificazione, in concreto, del potere di impugnazione da parte del Procuratore Generale, il cui termine per l'impugnazione risulterebbe scaduto in coincidenza con quello del Procuratore della Repubblica.

In ogni caso, considerare l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica coincidente con lo spirare del termine per proporre impugnazione, determinerebbe comunque la contrazione del termine ad impugnare del Procuratore Generale, termine che sarebbe ridotto, di fatto, in ogni caso, all'arco temporale più breve, in dipendenza della diversa decorrenza dei termini di impugnare per le predette diverse autorità giudiziarie.

Una tale lettura risulterebbe del tutto irrazionale e confliggente anche con il principio del favor impugnationis; al contrario, proprio in vista dell'esercizio del potere di impugnazione da parte del Procuratore generale - anche se in via sussidiaria, al fine di evitare duplicazioni di impugnazioni - è previsto il meccanismo di cui all'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.

Altrettanto evidentemente le intese indicate non possono non possono trovare ingresso nel processo, così come non possono essere sindacate, da parte del giudice dell'impugnazione, le concrete modalità di comunicazione oggetto dell'intesa raggiunta dagli uffici predetti.

Pertanto, proprio alla luce delle complessive disposizione normative che disciplinano il concorrente potere di impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte di Appello, il giudice dell'impugnazione ben può desumere l'acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica dalla mancata impugnazione, senza attribuire alcuna valenza decisiva, in tal senso, allo spirare del termine previsto per l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, ben potendo, quest'ultimo, aver provveduto a comunicare alla Procura generale, la propria acquiescenza al provvedimento.

Nel caso in esame la sentenza di primo grado era stata emessa in data 24/09/2020, con termine ex art. 544, comma 3, c.p.p., di giorni novanta; la motivazione risulta depositata entro tale termine, per cui il Procuratore della Repubblica disponeva di giorni quarantacinque per appellare la sentenza, termine decorrente dalla scadenza di quello di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, in data 08/02/2021.

Per il Procuratore generale la decorrenza del termine per proporre appello coincide con la notifica del deposito della motivazione, avvenuta, nel caso in esame, il 17/12/2020, data di deposito della motivazione, per cui il termine per poter esercitare il relativo potere di impugnazione sarebbe spirato il 01/02/2021, essendo stato tale potere esercitato in data 26/01/2021.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che se la sentenza pronunciata in sede di appello venga comunicata alla Procura generale prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, il termine per proporre l'impugnazione avverso la stessa decorre, per il Procuratore generale, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del termine di deposito (Sez. 3, n. 7858 del 12/01/2016, P.G. in proc.

C., Rv. 266275; Sez. 5, n. 40259 del 19/09/2008, P.G. in proc.

Fiorina, Rv. 241735).Alla luce della predetta ricostruzione della vicenda processuale e dei principi di diritto delineati, il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 13/12/2021 nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello, proposto dal Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 24/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, in guanto l'atto di impugnazione era stato depositato prima della scadenza del termine per l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in assenza di avocazione e/o di intese tra i due predetti uffici in tema di impugnazioni. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce ricorre, in data 17/12/2021, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 605, 593-bis, 591 cod. proc. pen., 166-bis disp. att. cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto proprio la mancata impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica dimostra la sussistenza di intese tra gli ufficio, a nulla rilevando l'istituto dell'avocazione; inoltre, la Corte territoriale sembra introdurre un divieto di impugnazione non previsto dall'ordinamento, ancorandolo alla mancata scadenza del termine per l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica; in ogni caso, nella vicenda in esame, sussisteva un meccanismo di coordinamento tra gli uffici, regolato dal provvedimento n.1891 del 15/03/2018, non sindacabile dalla Corte di Appello, sulla base del quale è stato esercitato il potere di impugnazione; la Corte di appello, infine, ha creato una causa di inammissibilità - agganciata alla dimostrazione, da parte del Procuratore generale, dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica - del tutto insussistente nell'ordinamento e del tutto estranea ai casi di inammissibilità di cui all'art. 591 cod. proc. pen., posto che sicuramente il Procuratore generale non è carente di legittimazione, in quanto il potere di impugnare compete a tale ufficio, seppure esso sia sottoposto alla condizione potestativa dell'esercizio del concorrente potere da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che, nel caso di specie, non lo aveva esercitato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce è fondato, per le ragioni di seguito illustrate, e va, pertanto, accolto. Questa Corte regolatrice ha affermato, anche di recente, con orientamento condiviso dal Collegio, che "In tema di appello della parte pubblica, ai fini della legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il Procuratore della Repubblica abbia espressamente prestato acquiescenza, ragion per cui è rituale l'appello proposto dal Procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il Procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere l'intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione." (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814).Peraltro, anche la precedente pronuncia, di cui alla Sez. 3, n. 14242 del 03/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281577 - secondo cui "In tema di impugnazioni, il Procuratore generale è legittimato a proporre appello solo nel caso di avocazione o in quello in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento." -, in motivazione, ha ricordato come le limitazioni all'esercizio del potere di appello da parte del Procuratore generale, di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., hanno superato il vaglio della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 34 del 2020, ha osservato come la limitazione del potere di appello trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi, nello specifico quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimnnetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali. Peraltro, appare evidente come il potere del Procuratore generale, di proporre impugnazione allorquando il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza, non significa affatto che tale "acquiescenza" debba essere espressa, in quanto, in tal caso, il Procuratore generale dovrebbe attendere - prima di esercitare il potere di impugnazione - lo spirare del termine previsto in capo al Procuratore della Repubblica per impugnare. Considerato, infatti, che entrambi i predetti soggetti processuali hanno gli stessi termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., essendo diversa solo la decorrenza di tale termine, non può prescindersi, nella ricostruzione del sistema delle impugnazioni della parte pubblica, del disposto di cui all'art. 166- bis disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto". In tal senso, quindi, ben potrebbe verificarsi che il Procuratore generale riceva la comunicazione dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nello stesso giorno del Procuratore della Repubblica (ad esempio nel caso di sentenza con motivazione contestuale), il che comporterebbe - nell'ipotesi in cui fosse necessario attendere lo spirare del termine per l'esercizio dell'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica - l'effetto paradossale della vanificazione, in concreto, del potere di impugnazione da parte del Procuratore Generale, il cui termine per l'impugnazione risulterebbe scaduto in coincidenza con quello del Procuratore della Repubblica. In ogni caso, considerare l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica coincidente con lo spirare del termine per proporre impugnazione, determinerebbe comunque la contrazione del termine ad impugnare del Procuratore Generale, termine che sarebbe ridotto, di fatto, in ogni caso, all'arco temporale più breve, in dipendenza della diversa decorrenza dei termini di impugnare per le predette diverse autorità giudiziarie. Una tale lettura risulterebbe del tutto irrazionale e confliggente anche con il principio del favor impugnationis; al contrario, proprio in vista dell'esercizio del potere di impugnazione da parte del Procuratore generale - anche se in via sussidiaria, al fine di evitare duplicazioni di impugnazioni - è previsto il meccanismo di cui all'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. Altrettanto evidentemente le intese indicate non possono non possono trovare ingresso nel processo, così come non possono essere sindacate, da parte del giudice dell'impugnazione, le concrete modalità di comunicazione oggetto dell'intesa raggiunta dagli uffici predetti. Pertanto, proprio alla luce delle complessive disposizione normative che disciplinano il concorrente potere di impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte di Appello, il giudice dell'impugnazione ben può desumere l'acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica dalla mancata impugnazione, senza attribuire alcuna valenza decisiva, in tal senso, allo spirare del termine previsto per l'impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, ben potendo, quest'ultimo, aver provveduto a comunicare alla Procura generale, la propria acquiescenza al provvedimento. Nel caso in esame la sentenza di primo grado era stata emessa in data 24/09/2020, con termine ex art. 544, comma 3, c.p.p., di giorni novanta; la motivazione risulta depositata entro tale termine, per cui il Procuratore della Repubblica disponeva di giorni quarantacinque per appellare la sentenza, termine decorrente dalla scadenza di quello di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, in data 08/02/2021. Per il Procuratore generale la decorrenza del termine per proporre appello coincide con la notifica del deposito della motivazione, avvenuta, nel caso in esame, il 17/12/2020, data di deposito della motivazione, per cui il termine per poter esercitare il relativo potere di impugnazione sarebbe spirato il 01/02/2021, essendo stato tale potere esercitato in data 26/01/2021. Non vi è alcun dubbio, infatti, che se la sentenza pronunciata in sede di appello venga comunicata alla Procura generale prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, il termine per proporre l'impugnazione avverso la stessa decorre, per il Procuratore generale, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del termine di deposito (Sez. 3, n. 7858 del 12/01/2016, P.G. in proc. C., Rv. 266275; Sez. 5, n. 40259 del 19/09/2008, P.G. in proc. Fiorina, Rv. 241735).Alla luce della predetta ricostruzione della vicenda processuale e dei principi di diritto delineati, il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
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