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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10675/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28931-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto parasubordinazione R.G.N.28931/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2024 CC rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 244/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 36/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti , assunti con contratti a termine nella qualifica di istruttori di vigilanza ‒ nel periodo dal 2011 al 2014‒ presso il Corpo della P.M. del Comune di Forlì, domandavano al Tribunale della stessa città accertar si, previa declaratoria della nullità del termine ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001,il proprio diritto alla conversione de l rapport o di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, avendo essi prestato la loro attività per soddisfare esigenze istituzionali e permanentidell’ente locale, con ogni conseguente s tatuizione sul risarcimento del danno;

2. il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune di Forlì a corrispondere a ciascuno di loro otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ma la Corte d’appello, inriforma della sentenza del Tribunale, rigettavale originarie rivendicazioni;3. la Corte territoriale riteneva che i contratti a termine , la cui la durata non aveva superato i trentasei mesi , erano legati alla realizzazione di quattro specifici progetti ‒alcuni dei quali adottati in via sperimentale‒ approvati dal C omune con delibere n. 122/2011 e n. 183/2013, sicché erano legittimi, perché finalizzati a esigenze temporanee ed eccezionali, da intendersi quindi come “straordinarie”; di tal che nessun risarcimento andava riconosciuto ai rispettivi titolari a norma dell'art. 36, comma 5,del d.lgs. n.165 del 2001;

4. aggiungeva che la conferma di tale conclusione si traeva dal fatto che, alla scadenza dei progetti, il Comune non aveva assunto alcun lavoratore in sostituzione, anche perché dal 1° aprile2014 la funzione di [OSCURATO:PERSONA] era stata attribuita all’UCRF (Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA]);

5. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti sulla base di due motivi , cui si è opposto il Comune con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e si addebita , in sostanza, alla Corte territoriale di avere errato nel l’escludere che l'assunzione a termine, per l’esecuzione dei progetti di cui alle delibere n. 122/2011 e 183/2013, fosse stata disposta per far fronte ad ordinarie esigenze di funzionamento dell'ufficio, perché i progetti de quibus avevano interessato ambiti di normale intervento del Corpo di P.M. e le assunzioni avevano determinato un incremento dei servizi in tali settori;

2. il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in un'inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in questa sede di legittimità; è ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo (fra le più recenti, tra le tante, Cass. n. 24298/2016; Cass. 17921/2016; Cass. 195/2016; Cass. n. 26110/2015); è egualmente consolidato l'orientamento alla stregua del quale il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla C orte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298/2016); i ricorrent i , pur denunciando la violazione della disciplina dettata dall’art. 36 d.lgs. n. 368/2001, in realtà non censurano l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle disposizioni richiamate in rubrica, bensì contestanol'affermazione, che si legge nella sentenza impugnata e che è espressione di un giudizio di fatto e non di diritto, secondo cui l'ente avrebbe fatto ricorso al rapporto a tempo determinato per far fronte, nell’esecuzione dei progetti e nell’arco temporale prestabilito (comunque inferiore ai trentasei mesi), «a esigenze temporanee ed eccezionali (da intendersi non come imprevedibilità, ma come straordinarietà)» (a pag. 9 sentenza impugnata); si deve, poi, aggiungere che il motivo, incentrato sui contrattiche la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato ( e in particolare sulla genericità delle relative causali), è formulato senza il necessario rispetto dell'onere di «specifica indicazione» imposto dall'art. 366,n. 6, cod. proc. civ., in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito l'inammissibilità delle censure «fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass.,Sez.

U , n. 34469/2019 ; Cass., Sez.

L, n. 21746/2020); 3.con il secondo motivo si denuncia (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) «l’inosservanza dell’obbligo di motivazione e la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale speso un’argomentazione poco comprensibile, secondo la quale l’eccezionalità dell’impiego a termine trovava conferma nel fatto che alla scadenza dei progetti non erano stati assunti altri lavoratori e, anzi, la funzione di polizia locale era stata attribuita all’UCRF; era ovvio, infatti, che il Comune, avendo conferito il servizio di polizia municipale all’Unione, non aveva assunto altro personale perché non più titolare di quel servizio;

4. il motivo è inammissibile, essendo dirimente il rilievo che il passaggio argomentativo oggetto di censura integra, come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti, un elemento meramente rafforzativo del decisum, il quale si regge essenzialmente sulla natura temporanea ed eccezionale dell’esigenza che ha indotto l’Amministrazione alla stipula dei contratti a termine, la cui finalità era attuare specifici progetti ‒ in materia di sicurezza, tutela del consumatore, controllo del territorio, rapporto tra utenza e amministrazione nelle procedure di riscossione, tutela della famiglie in situazioni di disagio, sorveglianza di uffici comunali e locali pubblici ‒ di durata temporanea e di natura eccezionale, quest’ultima da intendersi in termini di straordinarietà e, dunque, di situazione non adeguatamente fronteggiabile con l’ordinaria attività;

5. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivoche segue.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28931-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto parasubordinazione R.G.N.28931/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 244/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 36/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti , assunti con contratti a termine nella qualifica di istruttori di vigilanza ‒ nel periodo dal 2011 al 2014‒ presso il Corpo della P.M. del Comune di Forlì, domandavano al Tribunale della stessa città accertar si, previa declaratoria della nullità del termine ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001,il proprio diritto alla conversione de l rapport o di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, avendo essi prestato la loro attività per soddisfare esigenze istituzionali e permanentidell’ente locale, con ogni conseguente s tatuizione sul risarcimento del danno; 2. il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune di Forlì a corrispondere a ciascuno di loro otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ma la Corte d’appello, inriforma della sentenza del Tribunale, rigettavale originarie rivendicazioni;3. la Corte territoriale riteneva che i contratti a termine , la cui la durata non aveva superato i trentasei mesi , erano legati alla realizzazione di quattro specifici progetti ‒alcuni dei quali adottati in via sperimentale‒ approvati dal C omune con delibere n. 122/2011 e n. 183/2013, sicché erano legittimi, perché finalizzati a esigenze temporanee ed eccezionali, da intendersi quindi come “straordinarie”; di tal che nessun risarcimento andava riconosciuto ai rispettivi titolari a norma dell'art. 36, comma 5,del d.lgs. n.165 del 2001; 4. aggiungeva che la conferma di tale conclusione si traeva dal fatto che, alla scadenza dei progetti, il Comune non aveva assunto alcun lavoratore in sostituzione, anche perché dal 1° aprile2014 la funzione di [OSCURATO:PERSONA] era stata attribuita all’UCRF (Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA]); 5. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti sulla base di due motivi , cui si è opposto il Comune con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e si addebita , in sostanza, alla Corte territoriale di avere errato nel l’escludere che l'assunzione a termine, per l’esecuzione dei progetti di cui alle delibere n. 122/2011 e 183/2013, fosse stata disposta per far fronte ad ordinarie esigenze di funzionamento dell'ufficio, perché i progetti de quibus avevano interessato ambiti di normale intervento del Corpo di P.M. e le assunzioni avevano determinato un incremento dei servizi in tali settori; 2. il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in un'inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in questa sede di legittimità; è ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo (fra le più recenti, tra le tante, Cass. n. 24298/2016; Cass. 17921/2016; Cass. 195/2016; Cass. n. 26110/2015); è egualmente consolidato l'orientamento alla stregua del quale il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla C orte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298/2016); i ricorrent i , pur denunciando la violazione della disciplina dettata dall’art. 36 d.lgs. n. 368/2001, in realtà non censurano l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle disposizioni richiamate in rubrica, bensì contestanol'affermazione, che si legge nella sentenza impugnata e che è espressione di un giudizio di fatto e non di diritto, secondo cui l'ente avrebbe fatto ricorso al rapporto a tempo determinato per far fronte, nell’esecuzione dei progetti e nell’arco temporale prestabilito (comunque inferiore ai trentasei mesi), «a esigenze temporanee ed eccezionali (da intendersi non come imprevedibilità, ma come straordinarietà)» (a pag. 9 sentenza impugnata); si deve, poi, aggiungere che il motivo, incentrato sui contrattiche la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato ( e in particolare sulla genericità delle relative causali), è formulato senza il necessario rispetto dell'onere di «specifica indicazione» imposto dall'art. 366,n. 6, cod. proc. civ., in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito l'inammissibilità delle censure «fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass.,Sez. U , n. 34469/2019 ; Cass., Sez. L, n. 21746/2020); 3.con il secondo motivo si denuncia (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) «l’inosservanza dell’obbligo di motivazione e la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale speso un’argomentazione poco comprensibile, secondo la quale l’eccezionalità dell’impiego a termine trovava conferma nel fatto che alla scadenza dei progetti non erano stati assunti altri lavoratori e, anzi, la funzione di polizia locale era stata attribuita all’UCRF; era ovvio, infatti, che il Comune, avendo conferito il servizio di polizia municipale all’Unione, non aveva assunto altro personale perché non più titolare di quel servizio; 4. il motivo è inammissibile, essendo dirimente il rilievo che il passaggio argomentativo oggetto di censura integra, come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti, un elemento meramente rafforzativo del decisum, il quale si regge essenzialmente sulla natura temporanea ed eccezionale dell’esigenza che ha indotto l’Amministrazione alla stipula dei contratti a termine, la cui finalità era attuare specifici progetti ‒ in materia di sicurezza, tutela del consumatore, controllo del territorio, rapporto tra utenza e amministrazione nelle procedure di riscossione, tutela della famiglie in situazioni di disagio, sorveglianza di uffici comunali e locali pubblici ‒ di durata temporanea e di natura eccezionale, quest’ultima da intendersi in termini di straordinarietà e, dunque, di situazione non adeguatamente fronteggiabile con l’ordinaria attività; 5. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivoche segue. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
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