Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08024/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 28/10/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 22/13/2023, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma perché resa in violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito.

Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

2. Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

La Corte di appello ha reso una motivazione completa ed articolata anche quanto alla sussistenza del fatto, con la quale il ricorrente non si confronta, proponendo un motivo del tutto generico nella sua portata.

3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 28/10/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 22/13/2023, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma perché resa in violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 2. Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di appello ha reso una motivazione completa ed articolata anche quanto alla sussistenza del fatto, con la quale il ricorrente non si confronta, proponendo un motivo del tutto generico nella sua portata. 3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 08024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris