CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 33244/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 26/10/2023, ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente, come risulta dal provvedimento di cumulo emesso il 25 gennaio 2016, sta espiando una pena complessiva di anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di mesi undici e giorni cinque di arresto per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, rapina, ricettazione, danneggiamento, lesioni personali, minaccia, estorsione, violazione della legge sulle armi ed evasione. Il fine pena è al 10 novembre 2026. Il Tribunale di sorveglianza dato atto: -che dal casellario risulta un procedimento pendente per favoreggiamento del 2009;-che le Forze dell'ordine hanno evidenziato che il domicilio, ove andrebbe ad assistere il padre invalido, è idoneo e che il condannato è disponibile a svolgere attività di volontariato presso una onlus per sei ore al giorno; -che la Relazione di sintesi è positiva, la condotta è regolare, partecipa al trattamento intensificato, è stato selezionato per svolgere lavori esterni di pubblica utilità, si è mostrato consapevole e responsabile, gode di permessi premio, e ha una progettualità ben indirizzata verso uno stile di vita e un pieno reinserimento; ha ritenuto che l'attività di reinserimento esterna si presenta insufficiente per l'assenza di un'attività di lavoro che garantisca un'autosufficienza economica. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen. In un unico articolato motivo la difesa rivela che il provvedimento impugnato -che peraltro prende le mosse ad un elemento infondato in fatto, la pendenza di un procedimento per favoreggiamento, definito nell'anno 2011- si fonda su di un errato presupposto giuridico, la necessità che il semilibero svolga un'attività lavorativa retribuita, ed è comunque manifestamente illogico. 4. In data 26 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen. evidenziando che questo si fonda su di un errato presupposto giuridico, la necessità che il semilibero abbia la possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita. La doglianza è fondata. 2.1. La valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà deve essere effettuata in odine alla sussistenza delle condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato e tra queste, come riconosciuto dalla pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è la necessità che l'attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep. 2024, Mansi, Rv. 285837 - 01; Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245724 - 01; Sez. 1, n. 11299 del 21/12/2000, dep. 2001, Campisi, Rv. 218581 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato a tale principio. A fronte degli elementi positivi indicati nella motivazione -nella quale si dà espressamente atto che la condotta intramuraria è stata irreprensibile, che il condannato ha dimostrato di avere recuperato la progettualità, che lo stesso ha regolarmente fruito di permessi premio, che il domicilio è idoneo e che assisterebbe il padre invalido, che una onlus ha dichiarato la propria disponibilità per lo svolgimento di attività di volontariato e anche per un'assunzione a tempo indeterminato- il diniego, fondato sulla sola mancanza di attività lavorativa retribuita, risulta manifestamente illogico. Il Tribunale, infatti, in assenza di effettivi e contrari elementi, ha attribuito esclusivo e dirimente rilievo a una circostanza che non è da sola decisiva ai fini del giudizio prognostico che deve essere effettuato dal giudice della sorveglianza ai fini della concessione del regime della semilibertà. 2.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Palermo, libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio tal T