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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08803/2026

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di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA],-intimata-Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 720/2022 depositata il5.8.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio riguarda l’opposizione ad una cartella di pagamento notificatada [OSCURATO:PERSONA] SPA per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] GiovanniCampano a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], basata su due verbali diaccertamento per violazioni del codice della strada ascritte ad un veicolo diproprietà del Milani, notificati allo stesso con raccomandate a.r. ricevutedalla madre dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come convivente,all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il14.1.2010, e non opposti.Nell'opposizione alla cartella esattoriale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di nonavere mai ricevuto le notifiche dei due verbali di accertamento, essendoresidente con la sua famiglia (moglie e quattro figli) dal 2005 a Veroli enon più a [OSCURATO:PERSONA] dove era stato residente fino al 2003, comeemergente dai certificati di residenza e di stato di famiglia prodotti, econtestava la sussistenza degli illeciti e la genericità dei verbali, invocandoanche l'estinzione per prescrizione degli illeciti amministrativi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo gradochiedeva di respingere l'opposizione, sottolineando che i verbali eranostati ricevuti dalla madre convivente del Milani all'indirizzo all'epocarisultante dal PRA, ed [OSCURATO:PERSONA] SPA aveva aderito alla posizione delComune assumendo di avere agito correttamente.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Frosinone con ordinanza/sentenza del 17.2.2014convalidava la cartella di pagamento, ritenendo che il Comune avessedocumentato la legittimità delle sanzioni applicate potendo avvalersidell'efficacia privilegiata dei verbali di accertamento e che il Milani nonNumero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026avesse provato di avere comunicato agli organi competenti iltrasferimento della sua residenza da [OSCURATO:PERSONA] a Veroli.Appellato tale provvedimento dal Milani, che chiedeva l'annullamento dellacartella di pagamento, veniva proposta in via subordinata dal medesimoquerela di falso contro le ricevute di ritorno delle raccomandate postali dinotifica dei verbali di accertamento, nella parte in cui avrebbero attestatoche la madre era convivente con il Milani alle date del 27.8.2009 e del14.1.2010, e veniva altresì articolata prova testimoniale.Il giudizio di secondo grado veniva sospeso per consentire lo svolgimentodavanti al Tribunale di Frosinone in composizione collegiale del giudizio diquerela di falso, nell'ambito del quale venivano sentiti come testimoni lamoglie ed uno dei figli del Milani.Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 193/2020, che dichiaravainammissibile la querela di falso proposta dal Milani perché gli avvisi diricevimento delle raccomandate postali dei verbali di accertamento nonpotevano considerarsi fidefacienti in ordine alla circostanza che la madredel Milani fosse con lui convivente alla data delle notifiche dei verbali diaccertamento, trattandosi di circostanze riferite dalla madre del Milani,non ricomprese tra gli atti compiuti ed i fatti avvenuti alla presenzadell'agente postale-pubblico ufficiale.Riassunto il giudizio di secondo grado, il Tribunale di Frosinone, con lasentenza n. 720/2022 del 4/5.8.2022, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] compensava le spese processuali del doppio grado.Contro tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'originario opponentecon quattro motivi, ed ha resistito con controricorso il Comune di MonteSan [OSCURATO:PERSONA], mentre é rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:SOCIETA]Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente ed il controricorrentehanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/20261) Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli 450-451 e 2700 cc e degli articoli 115 e 116 c.p.c..Ci si duole che il Tribunale di Frosinone non abbia tenuto conto che icertificati di residenza e di stato di famiglia del Milani prodotti facevanofede fino a querela di falso sulla circostanza che il Milani era residente conla sua famiglia a Veroli e non a [OSCURATO:PERSONA], dove sua madre avevaricevuto le due notifiche dei verbali di accertamento il 27.8.2009 ed il14.1.2010, anche se il mutamento di residenza, avvenuto nel 2005 eregistrato presso il Comune nel marzo 2008, non risultava annotato alPRA.2) Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 247comma 3° del regolamento esecutivo del CdS, che attribuisce agli ufficicomunali, e non al diretto interessato, il compito di procedere allacomunicazione delle variazioni di residenza, che sono state loro segnalatedagli interessati alla direzione centrale della MCTC, ai finidell'aggiornamento della carta di circolazione entro un mese dallaregistrazione della variazione anagrafica.I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché attinenti allamotivazione addotta dal Tribunale di Frosinone per ritenere che non siastata fornita prova contraria alla presunzione di veridicità desumibiledall'attestazione dell'agente postale-pubblico ufficiale del fatto che il Milanirisultasse ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cui la madre,indicata come convivente dall'agente postale prima della sottoscrizione daparte della stessa degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notificaa mezzo posta dei verbali di accertamento, aveva ricevuto tali notifiche, eche nei registri del PRA risultasse ancora quella vecchia residenza, sonoinfondati, anche se la motivazione addotta dal giudice di secondo grado vaparzialmente corretta ex art. 384 ultimo comma c.p.c..Il Tribunale di Frosinone in secondo grado ha richiamato la sentenza diquesta Corte n. 15831 del 12.6.2008, che aveva ritenuto invalida laNumero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026notifica di violazioni del codice della strada effettuata al padre deldestinatario con lui non più convivente senza considerare gli obblighi didiligenza gravanti sul destinatario in ordine alla registrazione presso il PRAdel suo mutamento di residenza, ed ha affermato che comunque anche avoler considerare nulle le notifiche dei verbali di accertamento effettuate il27.8.2009 ed il 14.1.2010, non vi era ragione per ritenere che gli attiinvalidamente notificati non avessero raggiunto il loro scopo, sia perché ilMilani avrebbe cambiato residenza da poco tempo alla data delle notifiche,sia perché sua madre era stata indicata negli avvisi di ricevimento comecon lui convivente e tale convivenza non si era provato che fosseinesistente e le risultanze anagrafiche avevano un valore puramentepresuntivo sul luogo di residenza, che ammetteva la prova contraria.La sentenza della Suprema Corte sopra menzionata faceva parte di unorientamento della giurisprudenza di questa Corte che é stato sconfessatodalla sentenza n. 24851 del 9.2.2010 delle sezioni unite di questa Corte,che per tener conto dell'incombenza sugli uffici comunali e non sul direttointeressato del compito di procedere alla comunicazione delle variazioni diresidenza che sono state loro segnalate dagli interessati alla direzionecentrale della MCTC ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione dicui all'art. 247 comma 3° del regolamento esecutivo del CdS, haaffermato che intanto può essere ascritta a tali uffici la responsabilità peril mancato aggiornamento dei registri del PRA a seguito delle variazioni diresidenza segnalate dagli interessati ai Comuni, in quanto tali soggettiinteressati, nel segnalare agli uffici comunali il loro cambiamento diresidenza, abbiano anche fornito i dati della propria patente di guida edella targa del veicolo di proprietà, mentre nella specie il Milani non haallegato e provato di avere fornito tali dati agli uffici comunali,mantenendo quindi per lui validità le notifiche effettuate all'indirizzorisultante dai registri del PRA, non aggiornati per sua colpa.Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/20263) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione degli articoli112, 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale di Frosinone valorizzato solol'avviso di ricevimento delle notifiche dei verbali di accertamento nei qualila madre del Milani era stata indicata dall'agente postale come conviventecol figlio e non le testimonianze fornite che avevano dimostrato che ilMilani risiedeva stabilmente con la sua famiglia a Veroli dal 2005.4) Con il quarto motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 360comma primo n. 5) c.p.c. per l'omessa motivazione sulle provetestimoniali acquisite nel giudizio di querela di falso in ordine almutamento formale della residenza del Milani e della sua famiglia.Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loroconnessione, sono inammissibili perché non si invoca alcuna violazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il viziodell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é invocabile ex art. 348 terultimo comma per "doppia conforme", ed a pagina 7 primo capoversodella sentenza impugnata si é escluso che sia stata fornita specifica prova(evidentemente attraverso le prove testimoniali) volta a smentire laconvivenza del Milani con la madre all'epoca delle notifiche, circostanzachiaramente non equivalente con la diversità della residenza dichiarata.Inoltre si é fuori dall'ambito applicativo degli articoli 115 e 116 c.p.c.In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (vedi ex multis Cass. 5.6.2025 n. 15096).Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026Non può essere esaminato il controricorso del Comune di Monte SanGiovanni Campano nella parte in cui, senza assumere la veste del ricorsoincidentale, richiede come "unico motivo di controricorso" di condannare lacontroparte alle spese processuali del doppio grado di giudizio assumendoche le stesse siano state compensate in assenza dei presupposti dellareciproca soccombenza, dell'assoluta novità delle questioni, delmutamento di giurisprudenza, e di altre analoghe gravi ragioni.In realtà il controricorso ha una funzione meramente difensiva rispetto aimotivi di ricorso avversari, per cui la parte che intenda ancheautonomamente impugnare la sentenza deve palesare nell'intestazione, oalmeno nel corpo dell'atto, l'intenzione di proporre anche un ricorsoincidentale e deve procedere al pagamento del contributo unificatorelativo, mentre nella specie il Comune, che ha chiamato il suo attodifensivo "controricorso", si é limitato a chiedere l'accoglimento dell'unicosuo motivo di controricorso senza mai utilizzare il termine ricorsoincidentale.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle speseprocessuali.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dellespese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 perspese ed € 350,00 per compensi oltre accessori.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico del ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA],-intimata-Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 720/2022 depositata il5.8.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio riguarda l’opposizione ad una cartella di pagamento notificatada [OSCURATO:PERSONA] SPA per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] GiovanniCampano a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], basata su due verbali diaccertamento per violazioni del codice della strada ascritte ad un veicolo diproprietà del Milani, notificati allo stesso con raccomandate a.r. ricevutedalla madre dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come convivente,all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il14.1.2010, e non opposti.Nell'opposizione alla cartella esattoriale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di nonavere mai ricevuto le notifiche dei due verbali di accertamento, essendoresidente con la sua famiglia (moglie e quattro figli) dal 2005 a Veroli enon più a [OSCURATO:PERSONA] dove era stato residente fino al 2003, comeemergente dai certificati di residenza e di stato di famiglia prodotti, econtestava la sussistenza degli illeciti e la genericità dei verbali, invocandoanche l'estinzione per prescrizione degli illeciti amministrativi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo gradochiedeva di respingere l'opposizione, sottolineando che i verbali eranostati ricevuti dalla madre convivente del Milani all'indirizzo all'epocarisultante dal PRA, ed [OSCURATO:PERSONA] SPA aveva aderito alla posizione delComune assumendo di avere agito correttamente.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Frosinone con ordinanza/sentenza del 17.2.2014convalidava la cartella di pagamento, ritenendo che il Comune avessedocumentato la legittimità delle sanzioni applicate potendo avvalersidell'efficacia privilegiata dei verbali di accertamento e che il Milani nonNumero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026avesse provato di avere comunicato agli organi competenti iltrasferimento della sua residenza da [OSCURATO:PERSONA] a Veroli.Appellato tale provvedimento dal Milani, che chiedeva l'annullamento dellacartella di pagamento, veniva proposta in via subordinata dal medesimoquerela di falso contro le ricevute di ritorno delle raccomandate postali dinotifica dei verbali di accertamento, nella parte in cui avrebbero attestatoche la madre era convivente con il Milani alle date del 27.8.2009 e del14.1.2010, e veniva altresì articolata prova testimoniale.Il giudizio di secondo grado veniva sospeso per consentire lo svolgimentodavanti al Tribunale di Frosinone in composizione collegiale del giudizio diquerela di falso, nell'ambito del quale venivano sentiti come testimoni lamoglie ed uno dei figli del Milani.Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 193/2020, che dichiaravainammissibile la querela di falso proposta dal Milani perché gli avvisi diricevimento delle raccomandate postali dei verbali di accertamento nonpotevano considerarsi fidefacienti in ordine alla circostanza che la madredel Milani fosse con lui convivente alla data delle notifiche dei verbali diaccertamento, trattandosi di circostanze riferite dalla madre del Milani,non ricomprese tra gli atti compiuti ed i fatti avvenuti alla presenzadell'agente postale-pubblico ufficiale.Riassunto il giudizio di secondo grado, il Tribunale di Frosinone, con lasentenza n. 720/2022 del 4/5.8.2022, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] compensava le spese processuali del doppio grado.Contro tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'originario opponentecon quattro motivi, ed ha resistito con controricorso il Comune di MonteSan [OSCURATO:PERSONA], mentre é rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:SOCIETA]Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente ed il controricorrentehanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/20261) Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli 450-451 e 2700 cc e degli articoli 115 e 116 c.p.c..Ci si duole che il Tribunale di Frosinone non abbia tenuto conto che icertificati di residenza e di stato di famiglia del Milani prodotti facevanofede fino a querela di falso sulla circostanza che il Milani era residente conla sua famiglia a Veroli e non a [OSCURATO:PERSONA], dove sua madre avevaricevuto le due notifiche dei verbali di accertamento il 27.8.2009 ed il14.1.2010, anche se il mutamento di residenza, avvenuto nel 2005 eregistrato presso il Comune nel marzo 2008, non risultava annotato alPRA.2) Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 247comma 3° del regolamento esecutivo del CdS, che attribuisce agli ufficicomunali, e non al diretto interessato, il compito di procedere allacomunicazione delle variazioni di residenza, che sono state loro segnalatedagli interessati alla direzione centrale della MCTC, ai finidell'aggiornamento della carta di circolazione entro un mese dallaregistrazione della variazione anagrafica.I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché attinenti allamotivazione addotta dal Tribunale di Frosinone per ritenere che non siastata fornita prova contraria alla presunzione di veridicità desumibiledall'attestazione dell'agente postale-pubblico ufficiale del fatto che il Milanirisultasse ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cui la madre,indicata come convivente dall'agente postale prima della sottoscrizione daparte della stessa degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notificaa mezzo posta dei verbali di accertamento, aveva ricevuto tali notifiche, eche nei registri del PRA risultasse ancora quella vecchia residenza, sonoinfondati, anche se la motivazione addotta dal giudice di secondo grado vaparzialmente corretta ex art. 384 ultimo comma c.p.c..Il Tribunale di Frosinone in secondo grado ha richiamato la sentenza diquesta Corte n. 15831 del 12.6.2008, che aveva ritenuto invalida laNumero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026notifica di violazioni del codice della strada effettuata al padre deldestinatario con lui non più convivente senza considerare gli obblighi didiligenza gravanti sul destinatario in ordine alla registrazione presso il PRAdel suo mutamento di residenza, ed ha affermato che comunque anche avoler considerare nulle le notifiche dei verbali di accertamento effettuate il27.8.2009 ed il 14.1.2010, non vi era ragione per ritenere che gli attiinvalidamente notificati non avessero raggiunto il loro scopo, sia perché ilMilani avrebbe cambiato residenza da poco tempo alla data delle notifiche,sia perché sua madre era stata indicata negli avvisi di ricevimento comecon lui convivente e tale convivenza non si era provato che fosseinesistente e le risultanze anagrafiche avevano un valore puramentepresuntivo sul luogo di residenza, che ammetteva la prova contraria.La sentenza della Suprema Corte sopra menzionata faceva parte di unorientamento della giurisprudenza di questa Corte che é stato sconfessatodalla sentenza n. 24851 del 9.2.2010 delle sezioni unite di questa Corte,che per tener conto dell'incombenza sugli uffici comunali e non sul direttointeressato del compito di procedere alla comunicazione delle variazioni diresidenza che sono state loro segnalate dagli interessati alla direzionecentrale della MCTC ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione dicui all'art. 247 comma 3° del regolamento esecutivo del CdS, haaffermato che intanto può essere ascritta a tali uffici la responsabilità peril mancato aggiornamento dei registri del PRA a seguito delle variazioni diresidenza segnalate dagli interessati ai Comuni, in quanto tali soggettiinteressati, nel segnalare agli uffici comunali il loro cambiamento diresidenza, abbiano anche fornito i dati della propria patente di guida edella targa del veicolo di proprietà, mentre nella specie il Milani non haallegato e provato di avere fornito tali dati agli uffici comunali,mantenendo quindi per lui validità le notifiche effettuate all'indirizzorisultante dai registri del PRA, non aggiornati per sua colpa.Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/20263) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione degli articoli112, 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale di Frosinone valorizzato solol'avviso di ricevimento delle notifiche dei verbali di accertamento nei qualila madre del Milani era stata indicata dall'agente postale come conviventecol figlio e non le testimonianze fornite che avevano dimostrato che ilMilani risiedeva stabilmente con la sua famiglia a Veroli dal 2005.4) Con il quarto motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 360comma primo n. 5) c.p.c. per l'omessa motivazione sulle provetestimoniali acquisite nel giudizio di querela di falso in ordine almutamento formale della residenza del Milani e della sua famiglia.Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loroconnessione, sono inammissibili perché non si invoca alcuna violazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il viziodell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é invocabile ex art. 348 terultimo comma per "doppia conforme", ed a pagina 7 primo capoversodella sentenza impugnata si é escluso che sia stata fornita specifica prova(evidentemente attraverso le prove testimoniali) volta a smentire laconvivenza del Milani con la madre all'epoca delle notifiche, circostanzachiaramente non equivalente con la diversità della residenza dichiarata.Inoltre si é fuori dall'ambito applicativo degli articoli 115 e 116 c.p.c.In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (vedi ex multis Cass. 5.6.2025 n. 15096).Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026Non può essere esaminato il controricorso del Comune di Monte SanGiovanni Campano nella parte in cui, senza assumere la veste del ricorsoincidentale, richiede come "unico motivo di controricorso" di condannare lacontroparte alle spese processuali del doppio grado di giudizio assumendoche le stesse siano state compensate in assenza dei presupposti dellareciproca soccombenza, dell'assoluta novità delle questioni, delmutamento di giurisprudenza, e di altre analoghe gravi ragioni.In realtà il controricorso ha una funzione meramente difensiva rispetto aimotivi di ricorso avversari, per cui la parte che intenda ancheautonomamente impugnare la sentenza deve palesare nell'intestazione, oalmeno nel corpo dell'atto, l'intenzione di proporre anche un ricorsoincidentale e deve procedere al pagamento del contributo unificatorelativo, mentre nella specie il Comune, che ha chiamato il suo attodifensivo "controricorso", si é limitato a chiedere l'accoglimento dell'unicosuo motivo di controricorso senza mai utilizzare il termine ricorsoincidentale.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle speseprocessuali.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dellespese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 perspese ed € 350,00 per compensi oltre accessori.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico del ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Numero registro generale 6134/2023Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8803/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il PresidenteMauro Mocci
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