CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35943/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27386-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - n Olichè contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE PIEMONTE; - intimati - avverso la sentenza n. 321/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso relativo al 2010 per i contributi al SSN versati all'INPS per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, ritenendo di poter usufruire del beneficio previsto per i soggetti danneggiati dall'alluvione che ha colpito il Piemonte nel 1994; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che sebbene l'agevolazione in questione costiuisca in astratto un aiuto di Ric. 2019 n. 27386 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Stato, essa può essere ugualmente concessa qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis; rileva inoltre la sentenza impugnata che, in ordine alla tardività della presentazione del ricorso, l'INPS non sollevò in primo grado alcuna eccezione entro il termine di costituzione in giudizio. L'INPS proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso; infine l'Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione l'INPS denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per l'intervenuto giudicato esterno sulla questione di diritto proposta, in quanto la Cassazione, con sentenza n. 28290 del 2018 (pronunciata fra le stesse parti e avente ad oggetto la riduzione della contribuzione previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti) ha rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente in quanto la domanda di restituzione era stata inoltrata nel giugno 2010 e quindi in data successiva rispetto al termine del 31 luglio 2007. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'INPS denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 e dell'art. 3 quater, comma 1, del D.L. n. 300 del 2006 convertito in legge n. 17 del 2007 in quanto la società contribuente ha presentato istanza di rimborso in data 9 giugno 2010 mentre il termine scadeva il 31 luglio 2007. Ric. 2019 n. 27386 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- Ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico- giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di impugnazione; ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione in quanto, secondo questa Corte: il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, a seguito della proroga dell'originario termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte dell'art. 3 -quater, comma 1 , del D.L. n. 300 del 2006, conv. in legge n. 17 del 2007, si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione «regolarizzare la posizione», di cui all'art. 4, comma 90, cit., include tanto l'ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10°/0 del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 28290 del 2018; Cass.n. 12603 del 2016; Cass. n. 24988 del 2016; Cass. 20740 del 2018); il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, Ric. 2019 n. 27386 sez. MT - ud. 07-10-2021 -4- comma 90, della legge n. 350 del 2003, a seguito della proroga dell'originario termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte dell'art. 3 - quater, comma 1 , del D.L. n. 300 del 2006, conv. in legge n. 17 del 2007, benché non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce nondimeno un termine di decadenza di ordine pubblico, tutelando l'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (Cass. n. 28290 del 2018; Cass. n. 24933 del 2016; Cass. n. 20740 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che in ordine alla tardività della presentazione del ricorso l'INPS non sollevò in primo grado alcuna eccezione entro il termine di costituzione in giudizio - non ha considerato l'inderogabilità del dovere di rispettare il termine di legge del 31 luglio 2007, avendo invece considerato valida l'istanza pur avendo la parte contribuente presentato la domanda di rimborso solo nel giugno 2010. Il primo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del secondo. Pertanto, ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso dell'INPS va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2019 n. 27386 sez. MT - ud. 07-10-2021 -5- La Corte, ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consi