CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 46998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e-L, ;e •4. 4.14 ci~t. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, nella propria abitazione, ai fini di spaccio grammi 35,0673 di eroina (principio attivo pari a grammi 4,889), da cui sono ricavabili 194 dosi medie singole, e 20,37 grammi di cocaina, da cui sono ricavabili 102 dosi medie singole. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che articola due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., per essersi la sentenza di appello uniformata alla ricostruzione accolta dal Giudice di primo grado, pretermettendo le specifiche doglianze formulate nell'atto d'appello in relazione alla derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente allega al presente ricorso la sentenza, già depositata in sede di appello, con cui il Tribunale di Salerno, per un'analoga fattispecie, aveva qualificato il fatto ai sensi del richiamato comma 5. 2.2. Carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. In data 20/10/2022, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. La Corte distrettuale ha confermato la declaratoria di responsabilità penale dell'imputato, integralmente condividendo la motivazione del primo Giudice. Soccorrono, all'uopo, il principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico- argomentatívo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929). 3. Tanto premesso, con riguardo al primo motivo con cui si invoca la ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, i Giudici di merito, per escluderla, hanno tenuto conto del dato ponderale, del numero di dosi medie ricavabili e della suddivisione della droga in singole dosi immediatamente commerciabili, unitamente alla detenzione di strumenti atti a detto confezionamento (bilancino, arnesi per il taglio) e della somma di euro 1.040,00, suddivisa in banconote di vario taglio, debitamente occultate all'interno dell'abitazione, e ritenuta del tutto compatibile con l'attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha, inoltre, richiamato le argomentazioni del primo Giudice anche laddove questi si è puntualmente espresso sulla diversità dei fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno del 5 marzo 2021 (già fatta valere in quella sede) da quelli sub iudice. Il secondo motivo si appalesa del tutto aspecifico, rappresentando astratti principi di diritto. La Corte territoriale, peraltro, ha escluso la ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. «attesi i quantitativi di stupefacenti detenuti per lo spaccio e il rinvenimento di una somma ragguardevole in possesso dell'imputato...». 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre