CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOi dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bol- zano con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione a tra- sporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di riconoscimento della responsabilità penale e per omessa motivazione in relazione al mancato proscio- glimento di cui all'art.129 cod.proc.pen. ed alla misura della pena. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugna- zione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con decorrenza dal 3 Agosto 2017, dell'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen. ove è previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cas- sazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.1 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a reclamare l'assolvimento di un maggiore onere motivazionale a fonda- mento del mancato proscioglimento, laddove la pur sintetica motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla or- mai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche in considera- zione della misura della pena (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Se- rafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art.610 V comma bis cod.proc.pen., applicabile ratione temporis in relazione a motivi di impugnazione proposti dopo la entrata in vigore della novella legisla- tiva sopra indicata (3 Agosto 2017) e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2022