CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25399_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria; osserva: il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati in quanto il ricorrente insiste sulla presunta nullità assoluta conseguente al diniego del giudice di primo grado di consentire spontanee dichiarazioni, ma si tratta pacificamente di una nullità relativa che andava immediatamente eccepita, cosa che non risulta affatto risultando ogni doglianza al riguardo proposta tardivamente con i motivi di appello; il terzo motivo formula generiche deduzioni sulla sussistenza del dolo di evasione, chiedendo un nuovo giudizio di merito in questa sede, non consentito; il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la attenuante della costituzione in carcere non è riconoscibile per il caso di semplice ritorno nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari dopo essersene arbitrariamente allontanato; Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 no embre 2021 Il Consigliere sore il Presidente [OSCURATO:PERSONA]