CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11997/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 giugno 1974,avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Ancona;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaTampieri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. M. R. Costa, del foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Ancona, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 settembre 2025 il Tribunale di Ancona ha ritenutoMarco [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), ecomma 2-sexies, cod. strada, e lo ha quindi condannato alla pena di mesi 6 diarresto ed euro 2.000 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quellapecuniaria.1.1. Secondo quanto accertato in sentenza, la sera del 18 novembre 2022personale di polizia giudiziaria interveniva presso un bar in Jesi, poiché la titolareaveva segnalato il comportamento molesto del [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, all’arrivo dei militari, e nonostante il loro ammonimento, siponeva alla guida di una autovettura, effettuando una manovra in retromarciasulla pubblica via.Poiché presentava chiari segni di ebbrezza alcolica, il [OSCURATO:PERSONA] veniva quindisottoposto ai controlli di rito, che restituivano esito positivo: veniva infatti rilevatoil tasso alcolemico di 2,23 g/l alla prima prova e 2,04 g/l alla seconda.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del propriodifensore, avverso questa sentenza e, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.,avverso le ordinanze pronunciate alle udienze del 21 febbraio, 2 maggio e 18 luglio2025, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen., quanto segue.2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen, con riguardo alle ordinanze emesse il 21 febbraio e il 2 maggio2025, con cui il Tribunale ha disatteso l’eccezione di nullità della notifica deldecreto di citazione a giudizio, poiché eseguita presso il difensore anziché pressoil domicilio dichiarato - in Jesi, via Schweitzer n. 7/A, dove era ristretto per altracausa - dopo aver inutilmente tentato di notificare al civico numero 11 della stessastrada.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale conriguardo all’ordinanza del 2 maggio 2025, tesa a superare l’eccezione di nullitàdella notificazione del decreto penale di condanna (poiché eseguita presso ildifensore di fiducia anziché nel domicilio eletto) e di nullità del decreto per esserestato richiesto oltre il termine di sei mesi dalla iscrizione dell’allora indagato nelregistro delle notizie di reato.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge processuale conriguardo all’ordinanza del 2 maggio 2025, tesa a superare l’eccezione di nullitàdegli accertamenti sul tasso alcolemico, poiché non preceduti dall’avviso dellafacoltà di farsi assistere da un difensore, né dall’avviso di deposito al difensore.Una ulteriore causa di nullità degli accertamenti è stata rilevata con riguardoalla mancata prova dell’omologazione e della revisione dell’etilometro.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione della legge processuale conriguardo alle ordinanze del 2 maggio e del 18 luglio 2025, con le quali il Tribunale,in violazione dell’art. 468, comma 4, cod. proc. pen., ha negato al ricorrente ildiritto alla prova contraria, attraverso l’escussione di 12 testimoni, quantunquenon compresi nella lista.Inoltre, all’udienza del 18 luglio 2025, il pubblico ministero ha rinunciato adun testimone già ammesso, ed il Tribunale lo ha revocato senza il consenso delricorrente, e pertanto in violazione dell’art. 495, comma 4-bis, cod. proc. pen.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione della legge processuale conriguardo all’art. 431 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha più volte fattoriferimento in sentenza alla documentazione prodotta dal pubblico ministero,senza che questa fosse stata acquisita al fascicolo del dibattimento.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, inquanto una volta ritenuti inutilizzabili i documenti prodotti dal Pubblico ministero,non vi è prova – ed anzi l’esame dell’imputato depone in senso contrario – chequest’ultimo si sia posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza.2.7. Con il settimo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale,in relazione al trattamento sanzionatorio: la buona biografia penale, le condizionisociali e la scarsa capacità a delinquere avrebbero dovuto indurre i giudici ariconoscere le circostanze attenuanti generiche, e quindi ad applicare una pena piùmite; contestualmente, avrebbero dovuto ridurre la durata della sanzioneaccessoria della sospensione della patente di guida.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hannoformulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, poiché tardivamente proposto, è inammissibile.1.1. Osserva il Collegio che il ricorso è datato 4 novembre 2025 e risultaproposto telematicamente in pari data (cfr., ricevuta dell’inoltro a mezzo portaledeposito atti).Dal testo della sentenza impugnata (p. 1) emerge che all’udienza del 19settembre 2025 il processo fu deciso con lettura del dispositivo e contestualemotivazione, poi telematicamente depositata alle 14:06, quindi prima dellachiusura dell’udienza, alle ore 14:19.Il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc.pen., è quindi decorso in data 4 ottobre 2025, ben prima del deposito del ricorsoper cassazione.Osserva inoltre il Collegio che quand’anche si volesse ritenere che non vi siastata lettura in udienza anche delle motivazioni – nel verbale si fa riferimento alla“lettura del dispositivo di sentenza” – il ricorso sarebbe comunque tardivamenteproposto.Il termine di giorni 30 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. - con decorrenza dal 4 ottobre 2025 (che cadeva di sabato), veniva infatti ascadenza il 3 novembre 2025 (che cadeva di lunedì), quindi anche in tal caso primadella proposizione del ricorso.Da un lato, infatti, deve essere ribadita la non prorogabilità del terminescadente di sabato, secondo un costante orientamento di legittimità che ha altresìritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionaledell'art. 172 cod. proc. pen., in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art.155 cod. proc. civ. (Sez. 7, n. 39379 del 17/09/2024, Cambareri, non mass.; Sez.2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 – 01; Sez. 4, n. 9171 del15/11/2017, dep. 2018, Palumbo, non mass.; Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015,Agasi, Rv. 264413 - 01).Dall’altro, il Collegio rileva che nella specie non può applicarsi la proroga diquindici giorni del termine per proporre impugnazione in favore dell'imputatogiudicato in assenza (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.): dall’esame dellostesso ricorso, oltre che della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che ilricorrente – detenuto per altra causa – fu tradotto per partecipare al processo, nelcorso del quale rese anche esame, salvo poi non presenziare all’ultima udienza (p.3 ricorso, e pp. 3 e 4 sentenza impugnata; cfr., anche verbale del 18 luglio 2025e verbale del 19 settembre 2025).Vero è che non si rinviene in atti un espresso provvedimento di revoca delladichiarazione di assenza.Tuttavia, così come già ritenuto per la contumacia, anche per l’assenza siafferma la prevalenza della sostanza sulla forma (essendo la condizione di assente,come lo era quella di contumace, una condizione di fatto): ciò che conta, infatti, èlo “status” effettivo dell’imputato, e il regime concretamente applicato (Sez. 5, n.29581 del 09/05/2014, D., Rv. 263669 – 01; conf., in relazione alla omessadeclaratoria dell’assenza, Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S., Rv. 288043 – 02).In altre parole, la verifica della condizione dell'imputato è collegata allasituazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché ilgiudice deve verificare i presupposti ex artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.La comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato assente determinaquindi il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativadeclaratoria; in tal caso l'assenza viene a cessare indipendentemente da unprovvedimento di revoca, con evidenti riflessi (anche) sulla individuazione deltermine per impugnare, come già affermato da questa Corte, sia in relazione allaassenza (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269 - 01) sia, ancorprima, in relazione alla contumacia (cfr., ad es., Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011,dep. 2012, Nappo, Rv. 251712 – 01, secondo cui la contumacia viene a cessarecon la comparizione in giudizio dell’imputato, indipendentemente dalla esistenzadi un formale provvedimento di revoca; cfr., anche Sez. 1, n. 20463 del27/01/2015, Cristarelli, Rv. 263569 – 01, in relazione all’imputato rinunciante acomparire alle udienze successive).Pertanto, deve ritenersi errata, oltre che ininfluente ai fini del decidere,l’indicazione contenuta nella sentenza-documento di primo grado, oveeffettivamente si legge che l'imputato era "libero assente".2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]