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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 13355/2022

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te SENTENZA sul ricorso 25530-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 391 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 938/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 217/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 25530/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 11 dicembre 2017 e chiese che se ne accertasse la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del Jarmo subito. 2 Il Tribunale di Milano, prima in sede sommaria e poi a seguito di opposizione, rigettò le domande perché ritenne che la condotta contestata - di appropriazione di somme relative agli incassi per la vendita di prodotti di ristorazione nelle tratte ferroviarie a lui assegnate contenute in buste sigillate che il lavoratore aveva il compito di depositare presso casseforti aziendali situate nelle stazioni di arrivo - integrasse la fattispecie di sottrazione di somme di spettanza o pertinenza dell'azienda con conseguente configurazione di una appropriazione indebita delle stesse e la violazione dell'art. 64 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Milano, investita del reclamo da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza resa all'esito dell'opposizione osservando che era risultato provato che solo dopo la contestazione disciplinare il Ferro si era recato presso il presidio di Napoli per consegnare tutte le buste oggetto della contestazione inerente il periodo 25 ottobre 2017-18 novembre 2017 ed altre ancora riferite al mese di ottobre del 2017 per un importo complessivo di C 1399,00.

Rilevò che per la consegna delle buste di denaro, anche per il caso di malfunzionamento delle casseforti, era prevista una specifica procedura che non era stata osservata.

Accertò che peraltro non vi era la prova di malfunzionamenti nel periodo in contestazione.

Con riguardo alla contestata 'azione indebita verificò l' idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta -al:(a o giustificato motivo del recesso, in disparte l'esistenza di una responsabilità penale, valutata complessivamente la condotta ha ritenuto che ne fosse rimasto irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario essenziale alla prosecuzione del rapporto sottolineando che il lavoratore aveva trattenuto per oltre un mese e senza alcuna oggettiva ragionevole e provata giustificazione le somme contenute nelle buste così contravvenendo ripetutamente alle disposizioni sulla consegna delle stesse. 4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico tivo al quale resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Il Procuratore na concluso per l'inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, e ._cii-T-iungue ne ha chiesto il rigetto.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 r.g. n 25530/2019 cod.proc.civ. il ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilità ed alla richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso - pur ammissibile perché proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che non risulta essere stata comunicata nel suo testo grale dalla cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 1992 né ata notificata dalla società datrice (cfr. Cass. 24/10/2017 n. 25136 e 16/01/2017 n. 856) - è infondato e deve essere rigettato.

5.1. Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 59 comma 1 lett. f), 60 comma 1 lett. f), 62 comma 1 lett. d) e f) del c.c.n.l. mobilità area contrattuale A/F del 20.7.2012 rinnovato in data 16.12.2016 nonché dell'art. 2119 cod.civ. e sostiene che nel valutare la gravità del fatto addebitato occorre tenere conto anche dell'elemento '-',enzionale.

Osserva allora che nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova iemento psicologico sotteso all'indebita appropriazione.

Deduce che da nessun ,,eniento era desumibile la volontà del lavoratore di non restituire le buste con i soldi incassati e che, in relazione alla qualità del rapporto intercorso tra le parti ed al grado di fiducia nel tempo maturato, la specifica mancanza non era talmente grave da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nel suo dipendente.

In sostanza, secondo il ricorrente, non sarebbe stato accertato quel notevole inadempimento ovvero quel comportamento che non consentiva la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, non sarebbe stata verificata una condotta dolosa e non si sarebbe tenuto conto ilewassenza di precedenti disciplinari.

Tali circostanze avrebbero dovuto convincere la ncte d, merito della insussistenza di una condotta così grave da giustificare il recesso. .2.

Quanto alle conseguenze della auspicata illegittimità del recesso il ricorrente sostiene che troverebbe applicazione nel caso in esame la reintegrazione prevista dall'art. 18 comma 4 della legge 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012.

Ritiene infatti che la condotta contestata al lavoratore era sussumibile nel ritardo colposo nell'effettuare consegne di valori o di oggetti prevista dall'art. 59 comma 1 lett. f) del c.c.n.l. di settore punita con sanzione conservativa della multa ovvero nelle infrazioni disciplinari descritte dagli artt. 60 lett. f) o 62 comma 1 lett. f) punite ,---itrambe con sanzioni conservative.r.g. n. 25530/2019 5 3 Tanto premesso ritiene il Collegio che la Corte di merito nel ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento si sia correttamente '-èiattenuta alla regola secondo la +-i < quale, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (cfr. Cass. 21/08/2019 n. 21549 e già Cass. 03/01/2011 n. 37 e 03/10/2007 n. 20731).

5.4. Orbene, nel ricostruire i fatti addebitati al ricorrente e valutarne la rilevanza 5nplinare il giudice del reclamo ha valorizzato la circostanza che il lavoratore non =-::eva offerto una plausibile giustificazione del fatto che non aveva spontaneamente ,nrovveduto alla consegna delle buste contenenti gli incassi a bordo treno ed ha inoltre posto in rilievo che l'inadempimento si connotava di una particolare gravità tenuto conto della qualifica di responsabile del servizio di bordo rivestita dal Ferro e del tempo trascorso tra l'incasso e la restituzione.

5.5. La condotta accertata è stata presa in esame e sussunta oltre che nella fattispecie prevista dall'art. 64 del c.c.n.l. applicabile - che sanziona con il licenziamento la sottrazione di somme o altri beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda - anche nella -,:ione generale di giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. (-indo, sulla base di argomentazioni ragionevoli e conformi a standard e valori eSstenti nella realtà sociale che impongono di tenere conto delle qualità del soggetto che ha commesso il fatto, del suo specifico ruolo e degli specifici obblighi di correttezza nell'esecuzione della prestazione che alla sua posizione lavorativa sono connessi (sui limiti della censurabilità dell'attività di integrazione della norma elastica di cui all'art. 2119 cod.civ. compiuta dal giudice di merito ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento cfr. tra le altre Cass. 20/05/2019 n. 13534). 6 Per le ragioni esposte il fp-F-i-m-e-ppietfecr-cf-rricorso deve essere rigettato.

Resta assorbita uuestione della tutela applicabile prospettata quale possibile sviluppo di un auspicato àgliment0 della censura.

6.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente n 25530/2019 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si oidano in € 4.000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 25530-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 391 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 938/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 217/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 25530/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 11 dicembre 2017 e chiese che se ne accertasse la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del Jarmo subito. 2 Il Tribunale di Milano, prima in sede sommaria e poi a seguito di opposizione, rigettò le domande perché ritenne che la condotta contestata - di appropriazione di somme relative agli incassi per la vendita di prodotti di ristorazione nelle tratte ferroviarie a lui assegnate contenute in buste sigillate che il lavoratore aveva il compito di depositare presso casseforti aziendali situate nelle stazioni di arrivo - integrasse la fattispecie di sottrazione di somme di spettanza o pertinenza dell'azienda con conseguente configurazione di una appropriazione indebita delle stesse e la violazione dell'art. 64 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Milano, investita del reclamo da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza resa all'esito dell'opposizione osservando che era risultato provato che solo dopo la contestazione disciplinare il Ferro si era recato presso il presidio di Napoli per consegnare tutte le buste oggetto della contestazione inerente il periodo 25 ottobre 2017-18 novembre 2017 ed altre ancora riferite al mese di ottobre del 2017 per un importo complessivo di C 1399,00. Rilevò che per la consegna delle buste di denaro, anche per il caso di malfunzionamento delle casseforti, era prevista una specifica procedura che non era stata osservata. Accertò che peraltro non vi era la prova di malfunzionamenti nel periodo in contestazione. Con riguardo alla contestata 'azione indebita verificò l' idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta -al:(a o giustificato motivo del recesso, in disparte l'esistenza di una responsabilità penale, valutata complessivamente la condotta ha ritenuto che ne fosse rimasto irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario essenziale alla prosecuzione del rapporto sottolineando che il lavoratore aveva trattenuto per oltre un mese e senza alcuna oggettiva ragionevole e provata giustificazione le somme contenute nelle buste così contravvenendo ripetutamente alle disposizioni sulla consegna delle stesse. 4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico tivo al quale resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il Procuratore na concluso per l'inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, e ._cii-T-iungue ne ha chiesto il rigetto. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 r.g. n 25530/2019 cod.proc.civ. il ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilità ed alla richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso - pur ammissibile perché proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che non risulta essere stata comunicata nel suo testo grale dalla cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 1992 né ata notificata dalla società datrice (cfr. Cass. 24/10/2017 n. 25136 e 16/01/2017 n. 856) - è infondato e deve essere rigettato. 5.1. Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 59 comma 1 lett. f), 60 comma 1 lett. f), 62 comma 1 lett. d) e f) del c.c.n.l. mobilità area contrattuale A/F del 20.7.2012 rinnovato in data 16.12.2016 nonché dell'art. 2119 cod.civ. e sostiene che nel valutare la gravità del fatto addebitato occorre tenere conto anche dell'elemento '-',enzionale. Osserva allora che nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova iemento psicologico sotteso all'indebita appropriazione. Deduce che da nessun ,,eniento era desumibile la volontà del lavoratore di non restituire le buste con i soldi incassati e che, in relazione alla qualità del rapporto intercorso tra le parti ed al grado di fiducia nel tempo maturato, la specifica mancanza non era talmente grave da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nel suo dipendente. In sostanza, secondo il ricorrente, non sarebbe stato accertato quel notevole inadempimento ovvero quel comportamento che non consentiva la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, non sarebbe stata verificata una condotta dolosa e non si sarebbe tenuto conto ilewassenza di precedenti disciplinari. Tali circostanze avrebbero dovuto convincere la ncte d, merito della insussistenza di una condotta così grave da giustificare il recesso. .2. Quanto alle conseguenze della auspicata illegittimità del recesso il ricorrente sostiene che troverebbe applicazione nel caso in esame la reintegrazione prevista dall'art. 18 comma 4 della legge 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Ritiene infatti che la condotta contestata al lavoratore era sussumibile nel ritardo colposo nell'effettuare consegne di valori o di oggetti prevista dall'art. 59 comma 1 lett. f) del c.c.n.l. di settore punita con sanzione conservativa della multa ovvero nelle infrazioni disciplinari descritte dagli artt. 60 lett. f) o 62 comma 1 lett. f) punite ,---itrambe con sanzioni conservative.r.g. n. 25530/2019 5 3 Tanto premesso ritiene il Collegio che la Corte di merito nel ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento si sia correttamente '-èiattenuta alla regola secondo la +-i < quale, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (cfr. Cass. 21/08/2019 n. 21549 e già Cass. 03/01/2011 n. 37 e 03/10/2007 n. 20731). 5.4. Orbene, nel ricostruire i fatti addebitati al ricorrente e valutarne la rilevanza 5nplinare il giudice del reclamo ha valorizzato la circostanza che il lavoratore non =-::eva offerto una plausibile giustificazione del fatto che non aveva spontaneamente ,nrovveduto alla consegna delle buste contenenti gli incassi a bordo treno ed ha inoltre posto in rilievo che l'inadempimento si connotava di una particolare gravità tenuto conto della qualifica di responsabile del servizio di bordo rivestita dal Ferro e del tempo trascorso tra l'incasso e la restituzione. 5.5. La condotta accertata è stata presa in esame e sussunta oltre che nella fattispecie prevista dall'art. 64 del c.c.n.l. applicabile - che sanziona con il licenziamento la sottrazione di somme o altri beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda - anche nella -,:ione generale di giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. (-indo, sulla base di argomentazioni ragionevoli e conformi a standard e valori eSstenti nella realtà sociale che impongono di tenere conto delle qualità del soggetto che ha commesso il fatto, del suo specifico ruolo e degli specifici obblighi di correttezza nell'esecuzione della prestazione che alla sua posizione lavorativa sono connessi (sui limiti della censurabilità dell'attività di integrazione della norma elastica di cui all'art. 2119 cod.civ. compiuta dal giudice di merito ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento cfr. tra le altre Cass. 20/05/2019 n. 13534). 6 Per le ragioni esposte il fp-F-i-m-e-ppietfecr-cf-rricorso deve essere rigettato. Resta assorbita uuestione della tutela applicabile prospettata quale possibile sviluppo di un auspicato àgliment0 della censura. 6.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente n 25530/2019 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si oidano in € 4.000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera d
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