CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo II Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce, a mente dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. violazione degli artt. 127, comma 3, 178, comma 1, e 180 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia disposto, né la sua traduzione all'udienza in esito alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato,,né l'audizione dinanzi al magistrato di sorveglianza nonostante avesse chiesto di presenziare e di essere sentito personalmente. All'udienza immediatamente precedente a quella della decisione, rinviata per legittimo impedimento del difensore, in adesione alla sua richiesta, il Tribunale aveva disposto per l'udienza successiva il video collegamento con il carcere in cui era detenuto, che, tuttavia, non aveva avuto luogo perché nelle more era stato posto agli arresti domiciliari. Avendo l'istante già manifestato la volontà di partecipare personalmente all'udienza al giudicante che, recependola, aveva disposto il video collegamento non aveva alcun onere di un ulteriore comunicazione. Il Tribunale, una volta informato dell'impossibilità di attivare il sistema di partecipazione a distanza per il mutamento dello status detentionis del condannato, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità richiamata, avrebbe dovuto, per non violare il diritto di difesa, rinviare l'udienza per legittimo impedimento dell'imputato impossibilitato a presenziare perché sotto sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. L'ordinanza, pertanto, è stata emessa in violazione delle disposizioni che regolano l'intervento del condannato, ed è affetta da nullità assoluta ex art. 179, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sostiene il Tribunale di sorveglianza che [OSCURATO:PERSONA], partecipando alla precedente udienza mediante video collegamento dal carcere, ha potuto avere cognizione della data del rinvio sicché, una volta scarcerato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe potuto in tempo utile chiedere di essere tradotto o autorizzato a partecipare all'udienza di discussione. Non è configurabile, pertanto, alcun legittimo impedimento ed anzi la richiesta di rinvio ha evidente carattere strumentale. 2. Il percorso giustificativo non è corretto nei termini denunciati dal ricorrente. 2.1. Nel procedimento si sorveglianza l'eventuale impedimento del condannato rileva, sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., solo caso in cui egli abbia chiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, Rv. 214778). L'omessa partecipazione del condannato, che ne abbia fatto richiesta, all'udienza camerale comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero di rilievo ad opera del collegio. (da ultimo Sez. 1, n. 50456 del 15/06/2018, Grimaldi, Rv. 274526 - 01) Secondo quanto di recente statuito dalla sentenza Sezioni unite di questa Corte - con specifico riferimento al processo di cognizione ma con l'affermazione di principi generali estensibili ai procedimenti camerali di cui agli artt. 127 e 666 cod. proc. pen. e, di conseguenza al procedimento di sorveglianza qualora l'interessato abbia chiesto di partecipare personalmente all'udienza - anche la restrizione domiciliare per altra causa, laddove documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire dell'imputato, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione di costui (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro normativo interno e convenzionale, le Sezioni unite hanno specificato in motivazione che l'assenza può costituire chiara espressione dell'abdicazione al diritto di partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo l'esistenza di un impedimento ed essa, di conseguenza, possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia a comparire dell'imputato. Condizione, questa, che - hanno aggiunto le Sezioni unite - non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare: con la conseguenza che, in tal caso, incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Una specifica manifestazione d'interesse, da parte dell'imputato, alla partecipazione al processo, infatti, benché sicuramente possibile, non è imposta dalla legge, la quale non pone a carico dell'imputato alcun onere di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. 2. Tanto posto l'ordinanza impugnata è affetta dalla eccepita nullità posto che il Tribunale l'ha adottata, disattendendo l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del condannato, pur essendo pienamente informato( sia della sua volontà di partecipare all'udienza, ribadita alla precedente udienza non tenutasi e rinviata, sia della sopravvenuta condizione di arrestato domiciliare dell'interessato, circostanza valutata per non dare luogo al già disposto collegamento in video- conferenza con il carcere. 3. Per le esposte considerazioni si impone l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso