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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07935/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26266/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con dirittodi ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2167/2019 pubblicatail 25/02/2020.Numero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS.2.

La controversia ha per oggetto opposizione ad avviso di addebitonotificato lo 08/01/2017 per il pagamento di contributi previdenziali,interessi di mora e sanzioni relativi al periodo dal febbraio 2010 all’agosto2014, determinati sulla base del CCNL Igiene e Ambiente.

La pretesa èfondata sulle risultanze dei verbali INPS del 06/02/2015 e 16/02/2015(somministrazione illecita di manodopera con riferimento ai soci lavoratoridelle cooperative utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento della sua3.

Il Tribunale di Milano revocava l’avviso di addebito opposto e dichiaravala fondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall’INPS conriferimento ai soli lavoratori oggetto del verbale INPS del 16/02/2015 edapplicazione del CCNL Commercio-Terziario.4.

La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidatoa tre motivi ai quali INPS resiste con controricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 4 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ.,perché l’avviso di addebito opposto era stato emesso dall’INPS conNumero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026riferimento al CCNL Igiene e Ambiente ed i giudici di merito hanno inveceritenuto l’applicabilità del CCNL Commercio-Terziario nonostante lamancanza di una domanda di applicazione di quest’ultimo contrattocollettivo.2.

La Corte territoriale ha disatteso la medesima censura in questa sede(ri)proposta richiamando i principi di Cass. n.19469/2018, secondo i qualil'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 dà luogo ad un giudizioordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decretoingiuntivo; e che il giudice dell'opposizione è dunque investito del potere-dovere di pronunciare sul merito della pretesa contributiva fatta valere permezzo dell’avviso di addebito opposto, senza limitarsi ai vizi del titoloesecutivo.3.

Rectius, la Corte d’Appello ha ritenuto che il primo giudice avesse ilpotere di accertare ex officio il CCNL applicabile in relazione all’attivitàeffettivamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’inquadramento deldatore di lavoro da parte dell’INPS in una categoria diversa.4.

L’obbligazione contributiva trova il proprio fondamento nella legge, edin quanto tale è sottratta alla volontà delle parti del rapporto contributivo.Ciò in particolare rileva con riferimento all’inquadramento previdenzialedel datore di lavoro, che viene disposto dall’INPS «a tutti i finiprevidenziali ed assistenziali» in conformità dei criteri previsti dalla legge,ed in particolare dei criteri previsti dall’art.49 della legge n.88/1989.Inquadramento che deve corrispondere alla «effettiva attività svolta» daldatore di lavoro, come desumibile dall’art.3 comma 8 della leggen.335/1995.5.

Nella cognizione devoluta al giudice di merito ex art.24 d.lgs.n.46/1999 rientra anche l’accertamento della effettiva attività svolta daldatore di lavoro, al fine del suo inquadramento previdenziale ex art.49della legge n.88/1989; e ciò perché l’inquadramento del datore di lavorocostituisce uno dei presupposti della obbligazione contributiva.Numero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/20266.

Poiché si versa in materia di obbligazione ex lege, sottratta alladisponibilità delle parti, deve ritenersi che la cognizione del giudice delmerito sul punto non sia vincolata alle domande delle parti, dovendosiprocedere all’accertamento anche ex officio dell’inquadramentocorrispondente alla effettiva attività svolta dal datore di lavoro.7.

La Corte territoriale si è attenuta a questi principi e la censura deveessere rigettata.8.

Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.5 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoall’asserito pagamento dei contributi previdenziali da portare incompensazione rispetto al credito contributivo vantato dall’INPS.9.

Il motivo è inammissibile, perché la Corte territoriale ha esaminato ladomanda subordinata di riduzione già proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l’harigettata, «in assenza di prova dell’avvenuto effettivo versamento da partedelle cooperativa dei contributi relativi ai lavoratori in oggetto».10.

Il preteso pagamento è stato esaminato e ritenuto non provato, e lacensura si risolve in una inammissibile critica del ragionamento probatoriocompiuto dal giudice del merito, ed in particolare della valutazione delleprove documentali, riservate al suo prudente apprezzamento.11.

Con il terzo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2697 cod. civ., conriferimento all’apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudicedel merito.12.

La Corte territoriale, come ammesso anche dalla parte ricorrente, hacorrettamente posto a carico dell’INPS l’onere di provare i fatti costituitividella pretesa contributiva fatta valere per mezzo del giudizio di addebitoopposto.13.

Sulla base di questa premessa ha ritenuto provata lasomministrazione irregolare di mano d’opera alla luce della valutazioneNumero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026complessiva delle dichiarazioni rese dai soci lavoratori agli ispettoriverbalizzanti e delle testimonianze assunte in corso di causa.

Valutazionein questa sede non sindacabile in quanto riservata al prudenteapprezzamento del giudice del merito ex art.116 comma primo cod. proc.civ.14.

Sul punto è appena il caso di rilevare la inammissibilità della eccezionedi nullità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] exart.246 cod. proc. civ., perché non risulta che tale eccezione sia mai statasollevata nel corso del giudizio di merito.

Peraltro, dalla motivazione dellasentenza in questa sede impugnata nemmeno risulta che le dichiarazionidi Romeo e Coulibaly abbiano in qualche modo concorso a formare ilconvincimento della corte territoriale.15.

P.Q.M16.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteNumero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026GABRIELLA MARCHESE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26266/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con dirittodi ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2167/2019 pubblicatail 25/02/2020.Numero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto opposizione ad avviso di addebitonotificato lo 08/01/2017 per il pagamento di contributi previdenziali,interessi di mora e sanzioni relativi al periodo dal febbraio 2010 all’agosto2014, determinati sulla base del CCNL Igiene e Ambiente. La pretesa èfondata sulle risultanze dei verbali INPS del 06/02/2015 e 16/02/2015(somministrazione illecita di manodopera con riferimento ai soci lavoratoridelle cooperative utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento della sua3. Il Tribunale di Milano revocava l’avviso di addebito opposto e dichiaravala fondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall’INPS conriferimento ai soli lavoratori oggetto del verbale INPS del 16/02/2015 edapplicazione del CCNL Commercio-Terziario.4. La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidatoa tre motivi ai quali INPS resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 4 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ.,perché l’avviso di addebito opposto era stato emesso dall’INPS conNumero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026riferimento al CCNL Igiene e Ambiente ed i giudici di merito hanno inveceritenuto l’applicabilità del CCNL Commercio-Terziario nonostante lamancanza di una domanda di applicazione di quest’ultimo contrattocollettivo.2. La Corte territoriale ha disatteso la medesima censura in questa sede(ri)proposta richiamando i principi di Cass. n.19469/2018, secondo i qualil'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 dà luogo ad un giudizioordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decretoingiuntivo; e che il giudice dell'opposizione è dunque investito del potere-dovere di pronunciare sul merito della pretesa contributiva fatta valere permezzo dell’avviso di addebito opposto, senza limitarsi ai vizi del titoloesecutivo.3. Rectius, la Corte d’Appello ha ritenuto che il primo giudice avesse ilpotere di accertare ex officio il CCNL applicabile in relazione all’attivitàeffettivamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’inquadramento deldatore di lavoro da parte dell’INPS in una categoria diversa.4. L’obbligazione contributiva trova il proprio fondamento nella legge, edin quanto tale è sottratta alla volontà delle parti del rapporto contributivo.Ciò in particolare rileva con riferimento all’inquadramento previdenzialedel datore di lavoro, che viene disposto dall’INPS «a tutti i finiprevidenziali ed assistenziali» in conformità dei criteri previsti dalla legge,ed in particolare dei criteri previsti dall’art.49 della legge n.88/1989.Inquadramento che deve corrispondere alla «effettiva attività svolta» daldatore di lavoro, come desumibile dall’art.3 comma 8 della leggen.335/1995.5. Nella cognizione devoluta al giudice di merito ex art.24 d.lgs.n.46/1999 rientra anche l’accertamento della effettiva attività svolta daldatore di lavoro, al fine del suo inquadramento previdenziale ex art.49della legge n.88/1989; e ciò perché l’inquadramento del datore di lavorocostituisce uno dei presupposti della obbligazione contributiva.Numero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/20266. Poiché si versa in materia di obbligazione ex lege, sottratta alladisponibilità delle parti, deve ritenersi che la cognizione del giudice delmerito sul punto non sia vincolata alle domande delle parti, dovendosiprocedere all’accertamento anche ex officio dell’inquadramentocorrispondente alla effettiva attività svolta dal datore di lavoro.7. La Corte territoriale si è attenuta a questi principi e la censura deveessere rigettata.8. Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.5 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoall’asserito pagamento dei contributi previdenziali da portare incompensazione rispetto al credito contributivo vantato dall’INPS.9. Il motivo è inammissibile, perché la Corte territoriale ha esaminato ladomanda subordinata di riduzione già proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l’harigettata, «in assenza di prova dell’avvenuto effettivo versamento da partedelle cooperativa dei contributi relativi ai lavoratori in oggetto».10. Il preteso pagamento è stato esaminato e ritenuto non provato, e lacensura si risolve in una inammissibile critica del ragionamento probatoriocompiuto dal giudice del merito, ed in particolare della valutazione delleprove documentali, riservate al suo prudente apprezzamento.11. Con il terzo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2697 cod. civ., conriferimento all’apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudicedel merito.12. La Corte territoriale, come ammesso anche dalla parte ricorrente, hacorrettamente posto a carico dell’INPS l’onere di provare i fatti costituitividella pretesa contributiva fatta valere per mezzo del giudizio di addebitoopposto.13. Sulla base di questa premessa ha ritenuto provata lasomministrazione irregolare di mano d’opera alla luce della valutazioneNumero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026complessiva delle dichiarazioni rese dai soci lavoratori agli ispettoriverbalizzanti e delle testimonianze assunte in corso di causa. Valutazionein questa sede non sindacabile in quanto riservata al prudenteapprezzamento del giudice del merito ex art.116 comma primo cod. proc.civ.14. Sul punto è appena il caso di rilevare la inammissibilità della eccezionedi nullità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] exart.246 cod. proc. civ., perché non risulta che tale eccezione sia mai statasollevata nel corso del giudizio di merito. Peraltro, dalla motivazione dellasentenza in questa sede impugnata nemmeno risulta che le dichiarazionidi Romeo e Coulibaly abbiano in qualche modo concorso a formare ilconvincimento della corte territoriale.15.   P.Q.M16. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteNumero registro generale 26266/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 7935/2026Data pubblicazione 31/03/2026GABRIELLA MARCHESE
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