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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 novembre 2022

Corte di giustizia UE n. 528/2022

ECLI:EU:C:2022:870
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0702_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑702/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 – Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) – Diniego di approvazione come principio attivo destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 1, 5 e 6 – Approvazione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 2 e 4 – Effetto teratogeno – Valutazione dei rischi per la salute umana»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, co. 1) (v. punti 51-53, 58)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento [Art. 256, § 1, co. 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, co. 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 65) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 3) La Repubblica francese sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 64 del 7.2.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0702_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑702/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 – Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) – Diniego di approvazione come principio attivo destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 1, 5 e 6 – Approvazione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 2 e 4 – Effetto teratogeno – Valutazione dei rischi per la salute umana» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, co. 1) (v. punti 51-53, 58) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento [Art. 256, § 1, co. 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, co. 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 65) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 3) La Repubblica francese sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 64 del 7.2.2022 .
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