Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 novembre 2022
Corte di giustizia UE n. 528/2022
ECLI:EU:C:2022:870
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0702_INF
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C‑702/21 P) (
1
)
«Impugnazione – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 – Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) – Diniego di approvazione come principio attivo destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 1, 5 e 6 – Approvazione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato in biocidi dei tipi 2 e 4 – Effetto teratogeno – Valutazione dei rischi per la salute umana»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, co. 1)
(v. punti 51-53, 58)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
[Art. 256, § 1, co. 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, co. 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punto 65)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
3)
La Repubblica francese sopporta le proprie spese.
(
1
)
GU C 64 del 7.2.2022
.