CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33780/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 063JASO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ELALOUA Youssef ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva riconosciuto responsabile della cessione di una dose di stupefacente in con- corso e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. assumendo la speciale tenuità della condotta (cessione di una dose) e i meritevoli profili personalistici del reo (ventenne e incensurato); 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto logici e coerenti alle risultanze processuali ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in mancanza dei presupposti legittimanti valorizzando l'esistenza di una rudimentale or- ganizzazione, il concorso di persone, l'impiego di un veicolo per raggiungere i clienti, una utenza dedicata al ricevimento degli ordinativi e la non occasio- nalità della condotta, tenuto conto di quanto dichiarato agi inquirenti dal cliente che aveva appena ricevuto lo stupefacente, così da escludersi la te- nuità della condotta e dell'offesa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P e