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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 35979/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14078-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 295, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo ///L--- rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2623 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 547/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/11/2014 R.G.N. 760/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 14078/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.547 del 2014, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado che, dichiarata cessata la materia del contendere, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese, sul presupposto del mancato accredito della somma, a saldo della procedura di ristrutturazione del debito per contributi agricoli, per errore attribuibile al debitore, all'epoca della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria opposta;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso; l'INPS ha conferito delega in calce alla copia notifica del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

3. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 111, sesto co. Cost., 416, terzo co., 115,116 cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito, e il primo giudice, considerato che vi era prova del fatto decisivo dell'avvenuto pagamento e, quindi, del buon fine del bonifico; omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'intervenuto pagamento della somma concordata per la ristrutturazione del debito contributivo prima dell'iscrizione ipotecaria, indicando solo alcune ininfluenti imperfezioni del bonifico, e per avere ritenuto come non avvenuto il fatto del pagamento; violazione degli artt. 1965 e 1375 cod.civ., per non avere valutato e comunque motivato sulla valenza del negozio transattivo ravvisabile nella proposta di estinzione della posizione debitoria;

4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, palesano plurimi profili di inammissibilità;5. oltre a fondarsi su documenti meramente evocati, e non allegati in violazione del principio di autosufficienza, svolgono censure non riconducibili al paradigma dei mezzi d'impugnazione che si pretende devolvere allo scrutinio di legittimità;

6. inadeguatamente si denuncia omesso esame di un fatto decisivo laddove invece, la Corte di merito ha preso in esame la circostanza di fatto e si finisce per denunciare un errore di fatto;

7. quanto ai profili di censura per violazione di legge, questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ. (fra tante, Cass., nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019);

8. nella specie, le censure incorrono precisamente nella confusione appena chiarita, dal momento che, pur formulate con riferimento a presunte violazioni di legge, si pretende in realtà di revocare in dubbio l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito;

9. infine, si richiede il sindacato sull'interpretazione del negozio transattivo che, come già detto, non risulta neanche allegato in dispregio al disposto dell'art. 366, n. 6 cod.proc.civ.;

10. le spese vengono regolate come da dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;

11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge rimborso forfetario del 15 per cento, Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14078-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 295, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo ///L--- rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2623 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 547/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/11/2014 R.G.N. 760/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 14078/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.547 del 2014, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado che, dichiarata cessata la materia del contendere, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese, sul presupposto del mancato accredito della somma, a saldo della procedura di ristrutturazione del debito per contributi agricoli, per errore attribuibile al debitore, all'epoca della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria opposta; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso; l'INPS ha conferito delega in calce alla copia notifica del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 3. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 111, sesto co. Cost., 416, terzo co., 115,116 cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito, e il primo giudice, considerato che vi era prova del fatto decisivo dell'avvenuto pagamento e, quindi, del buon fine del bonifico; omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'intervenuto pagamento della somma concordata per la ristrutturazione del debito contributivo prima dell'iscrizione ipotecaria, indicando solo alcune ininfluenti imperfezioni del bonifico, e per avere ritenuto come non avvenuto il fatto del pagamento; violazione degli artt. 1965 e 1375 cod.civ., per non avere valutato e comunque motivato sulla valenza del negozio transattivo ravvisabile nella proposta di estinzione della posizione debitoria; 4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, palesano plurimi profili di inammissibilità;5. oltre a fondarsi su documenti meramente evocati, e non allegati in violazione del principio di autosufficienza, svolgono censure non riconducibili al paradigma dei mezzi d'impugnazione che si pretende devolvere allo scrutinio di legittimità; 6. inadeguatamente si denuncia omesso esame di un fatto decisivo laddove invece, la Corte di merito ha preso in esame la circostanza di fatto e si finisce per denunciare un errore di fatto; 7. quanto ai profili di censura per violazione di legge, questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ. (fra tante, Cass., nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019); 8. nella specie, le censure incorrono precisamente nella confusione appena chiarita, dal momento che, pur formulate con riferimento a presunte violazioni di legge, si pretende in realtà di revocare in dubbio l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; 9. infine, si richiede il sindacato sull'interpretazione del negozio transattivo che, come già detto, non risulta neanche allegato in dispregio al disposto dell'art. 366, n. 6 cod.proc.civ.; 10. le spese vengono regolate come da dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata; 11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge rimborso forfetario del 15 per cento, Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del
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